H3G multata dall’Antitrust per il credito negativo nelle prepagate

di Eros Bartolomeo

In passato nel nostro forum abbiamo trattato il caso di un utente che si è visto addebitare, dal proprio gestore ovvero 3 Italia, dei costi ben oltre il limite del credito residuo arrivando anche a numeri negativi.

A causa di questi addebiti è stata addirittura inibita la possibilità di fare portabilità verso altro gestore mobile. A distanza di qualche mese l’Antitrust, a seguito di segnalazioni pervenute anche attraverso la Direzione Contact Center dell’Autorità, ha aperto un’istruttoria, la PS3615.

Chieste spiegazioni dall’AGCM alla stessa H3G è stato risposto che per quanto riguarda le cause dei malfunzionamenti oggetto di istruttoria, H3G ha premesso che, per tutte le SIM ricaricabili, il raggiungimento di un credito pari a zero dovrebbe inibire ogni tipo di operazione o comunque determinarne l’interruzione se già avviata”. Tuttavia, può verificarsi che il sistema di addebito del traffico di H3G non riconosca immediatamente l’esaurimento del credito prepagato e consenta pertanto l’effettuazione di traffico ulteriore, portando la SIM in “credito negativo”. Quanto sopra può accadere sopratutto in occasione di “anomalie di sistema” derivanti da determinati eventi di traffico”.

H3G cita ad esempio il caso in cui l’utente avvii un collegamento avendo un credito positivo che però si esaurisca ad operazione ancora in corso. In tal caso, può accadere che il sistema consenta di proseguire l’operazione portando il credito “in negativo”.

Dichiara inoltre che

la rilevanza delle problematiche oggetto di istruttoria è da giudicarsi trascurabile, se non addirittura inesistente.

Chiesto il parere all’AGCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la pratica commerciale del gestore è stata ritenuta scorretta in quanto “il comportamento posto in essere dalla società H3G S.p.A. risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche e sulle condizioni economiche dei servizi offerti, omettendo, in maniera ingannevole ed aggressiva, di informare correttamente il consumatore relativamente alla possibilità di poter effettuare traffico dati o internet anche in assenza di credito residuo, senza indicare con immediatezza le limitazioni e le condizioni economiche per la concreta fornitura di tali servizi, e, a causa della sua scorrettezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in base a erronei convincimenti”.

L’Antitrust, tra le altre considerazioni, ha sottolineato il significato di carta prepagata:

In via di principio, occorre infatti osservare che la caratteristica fondamentale dei prodotti prepagati (quali SIM e chiavette USB ricaricabili) è quella di consentire la fruizione di traffico telefonico e/o dati fino all’esaurimento del credito preventivamente acquistato. Per tale ragione, i suddetti prodotti si prestano ad essere utilizzati principalmente da utenti che intendano usufruire di un meccanismo di controllo “esogeno” e sicuro della propria spesa massima. Di conseguenza, ammettere la possibilità di effettuare traffico anche al di sotto di tale “soglia” (per giunta per importi rilevanti) finisce per vanificare tale sistema di controllo e per determinare una modifica sostanziale della natura dei prodotti in questione. L’esistenza di una siffatta possibilità avrebbe pertanto dovuto essere comunicata in maniera chiara e precisa ai relativi utenti e ai potenziali acquirenti onde consentire loro l’effettuazione di scelte consapevoli.

In proposito, non può essere considerata sufficiente la mera indicazione prevista dall’articolo 13.5 delle condizioni generali di contratto di H3G. Da un lato, infatti, tale disposizione costituisce l’unica modalità attraverso la quale H3G ha informato gli utenti della possibile effettuazione di traffico a credito esaurito e non si contraddistingue per chiarezza e visibilità. Pertanto, in assenza di altri meccanismi volti a informare in maniera più chiara ed esaustiva gli utenti circa tale evenienza, la stessa non potrebbe essere considerata idonea a consentire ai consumatori l’effettuazione di scelte consapevoli. In ogni caso, si rileva che tale previsione si applica al solo caso in cui il traffico a credito esaurito venga effettuato “per motivi tecnici che non sono nella disponibilità di ‘3’”. Di conseguenza, la stessa non può essere invocata per giustificare le contestazioni e gli addebiti oggetto di istruttoria, che sono stati sempre causati, per espressa e ripetuta ammissione del professionista, da anomalie dei propri sistemi.

Dispiace notare che gli utenti, indipendentemente dal numero di segnalazioni, devono essere sempre tutelati e non è affatto trascurabile o inesistente anche la singola segnalazione che spesso è sintomo di un problema molto più grande. A chi cura le segnalazioni è consigliabile risolvere i problemi piuttosto che vedersi fare multe salate. A proposito, la sanzione in questione è stata pari a 80.000 euro.

Rimane a disposizione il nostro forum, sia per commentare la news sia per leggere la precedente disavventura sul tema curata dalla stessa Autorità Garante: Credito negativo, come fare ad uscirne?

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