Servizio conferenza H3G: sospensione illegittima senza riscontri probatori

di Massimo Venturini

E’ quanto afferma AgCom l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in una recente delibera.

Torniamo così ad occuparci delle “Conferenze” uno dei servizi offerti da 3 Italia che ancora oggi viene attivato con difficoltà ai clienti che ne richiedono l’attivazione. Il servizio, disattivato  a tutta la clientela nel mese di ottobre 2007 per presunte frodi dichiarate dal gestore, è stato poi riattivato solo a pochi fortunati clienti nei mesi successivi. Nel maggio del 2008 il gestore ha poi modificato la modalità di attivazione del servizio: il servizio non è più attivo in modo automatico ma occorre richiederne l’attivazione al Servizio Clienti.Nel 2009 era arrivata anche la sanzione dell’ Antitrust poichè  il gestore continuava tra l’altro a pubblicizzare il servizio  “Conferenza” come automaticamente già disponibile e attivo per tutta la clientela.
Oggi vi parliamo della prima delibera Agcom, la 55/09/CIR relativa al contenzioso di un utente che ha reclamato per la disattivazione del servizio “Conferenza” istruendo una conciliazione e arrivando fino alla definizione in AgCom dopo aver avuto il servizio riattivato con un provvedimento di urgenza adottato dall’Autorità (GU5).

Come è possibile leggere nella delibera “[…] la società H3G S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria esplicativa né specifica documentazione in merito a quanto sostenuto dalla parte istante; ha meramente ribadito, nel corso dell’audizione, la legittimità della sospensione del servizio in oggetto, resasi necessaria per scongiurare il rischio di frodi, avendo riscontrato un utilizzo improprio del servizio, secondo quanto previsto dagli artt. 18 della Carta Servizi e 26 delle Condizioni generali di abbonamento.[…]

AgCom così si esprime:

[…] le richieste del Sig. XXX meritano accoglimento considerato che la società H3G S.p.A. non ha fornito alcun riscontro probatorio idoneo ad escludere o a limitare la propria responsabilità, né ha addotto alcuna valida giustificazione in merito alle ragioni che hanno determinato la sospensione improvvisa del servizio conferenze sulle utenze dell’istante.

Al riguardo, si evidenzia che se, da un lato, gli artt. 26 della Carta Servizi e 18.3 delle Condizioni Generali di Contratto contemplano la facoltà dell’operatore di sospendere il servizio, dall’altro, le medesime disposizioni contengono un’elencazione precisa e tassativa delle ipotesi in cui l’operatore può avvalersi di tale facoltà e pongono in capo all’operatore medesimo l’onere di preavviso.

La condotta di H3G S.p.A. si pone, pertanto, in stridente contrasto con quanto disposto dalle suddette disposizioni, in quanto la società non ha fornito alcun valido riscontro probatorio volto a dimostrare che il Sig. XXX abbia abusato del servizio conferenze o che abbia posto in essere violazioni di obblighi contrattuali, ma si è limitata ad affermare apoditticamente che la sospensione è dipesa da“un utilizzo improprio, riscontrato sui nostri sistemi, del servizio di conferenza che ha imposto all’azienda un controllo approfondito volto a tutelare l’integrità della propria rete.

A ciò si aggiunga che l’operatore non ha dato all’utente un congruo preavviso in merito alla sospensione del servizio, interrompendolo ex abrupto senza fornirgli alcuna precisa giustificazione in merito. In mancanza di qualsiasi elemento probatorio, la sospensione deve ritenersi illegittima e in capo alla società H3G S.p.A. sono ravvisabili, pertanto, gli estremi della responsabilità contrattuale.”

Conformemente a quanto prescritto dall’art. 1218 del Codice Civile in tema di onere probatorio, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta incorre in responsabilità contrattuale qualora non dimostri che l’inadempimento o ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L’autorità ha infine quantificato gli indennizzi che il gestore deve riconoscere all’utente in base al numero di giorni in cui il servizio di “Conferenza” è stato disattivato e prescindendo dai massimali della Carta Servizi.

Alla luce di tutto ciò auspichiamo che tale servizio, insieme al servizio “Trasferimento di chiamata” vengano riattivati celermente ai clienti che ne faranno richiesta e che  non abbiano abusato di tali servizi.

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