“Azzeramento” dei crediti SuperTua+, il parere dell’avvocato sulla rimodulazione Promo Speciale 2008

di Redazione

E’ ormai noto che, all’inizio del nuovo anno, come preannunciato nel giugno del 2013, H3G ha provveduto all’azzeramento del credito autoricaricato dagli utenti…e non solo.

Ferma restando la legittimità o meno della rimodulazione dell’offerta legata a SuperTua+, il modus operandi del Gestore sembrerebbe collidere con alcuni principi che il medesimo pareva aver fatto propri.

In primo luogo, alcuni utenti hanno subito l’azzeramento di crediti ulteriori rispetto a quelli afferenti alle autoricariche derivanti dalla Promo SuperTua 2008. Diversamente il messaggio con cui nel giugno 2013 il Gestore aveva preannunciato l’operazione sembrava riferirsi esclusivamente alla Promo Speciale 2008.

In secondo luogo, contrariamente a quanto disposto dal Tar Lazio con la ordinanza 1623/2013, l’azzeramento del credito è avvenuto ben prima dell’anno che avrebbe dovuto decorrere da una comunicazione “dettagliata” inviata dal Gestore.
In terzo luogo, è lecito interrogarsi sul fatto se l’sms inviato agli utenti nel giugno del 2013 possa integrare i requisiti della “comunicazione dettagliata” prescritta dai giudici amministrativi nella predetta ordinanza. A tal riguardo il messaggio in questione si è limitato ad indicare la data di scadenza del credito autoricaricato e a richiamare un link con il quale venivano precisati gli estremi dei provvedimenti giudiziari adottati sul caso.

C’è, dunque, da chiedersi se nelle intenzioni dei giudici, che si sono limitati a menzionare una “comunicazione dettagliata” senza specificarne i contenuti, vi era quella di obbligare il Gestore ad informare l’utente anche in merito agli esatti importi del credito autoricaricato oggetto di azzeramento.
Agcom, la nuova sede di RomaE’, altresì, utile ricordare che il Tar Lazio sarà chiamato nel corso dell’anno a pronunciarsi definitivamente sulla legittimità o meno del provvedimento (prontamente impugnato da H3G) con il quale l’AGCOM (delibera 562/12/CONS), ha diffidato il gestore a non porre in scadenza il credito da autoricarica prevedendo un termine congruo per consentire agli utenti di fruire del credito residuo (termine quantificato nel tempo in cui il medesimo credito era stato accumulato ovvero dal 2008 al 2012). Tale pronuncia verosimilmente non avrà ad oggetto le suddette criticità afferenti alla condotta tenuta dal Gestore nel provvedere all’azzeramento del credito.

Tuttavia già ad oggi la Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni sarebbe legittimata a verificare la correttezza della condotta del Gestore mediante un’adeguata attività istruttoria all’esito della quale decidere se sanzionare o meno H3G.
E, ove lo ritenesse opportuno, potrebbe anche instaurare un giudizio ad hoc per richiedere la corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio.

E’, infine, evidente che i profili esaminati in merito alla legittimità del modus operandi adottato dal Gestore potrebbero in ogni caso sollecitare pretese risarcitorie che gli utenti decidessero nel contempo di formulare nei confronti di H3G alla luce di eventuali danni subiti in conseguenza dell’azzeramento del credito.

Avv. Marco Masieri

email m.masieri @ studiolegalemasieri.it

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