Limitazioni contrattuali e modifiche tariffarie, H3G multata dall’Antitrust

di Valerio Longhi

Avevamo giò dato notizia dell’apertura di una istruttoria nei confronti di H3G, da parte dell’Antitrust, per la rimodulazione di alcuni piani tariffari. Come è oramai consuetudine, l’Antitrust con il suo bollettino settimanale rende noti i vari provvedimenti.

Questa è la volta di 3 Italia “rea”, secondo l’Autorità, di aver modificato le tariffe di alcuni suoi clienti in un modo che è stato giudicato come una “pratica commerciale scorretta”. Sull’argomento il clima è sempre stato “caldo” anche nella nostra Community, tanto è vero che – come altrove in rete – anche nel nostro forum si sono succedute segnalazioni del genere.

Intanto l’Antitrust, fatte le dovute investigazioni del caso e sentendo anche i pareri degli utenti coinvolti nella vicenda oltre a quelli del gestore, si è così espressa nell’odierno bollettino:

A partire dal mese di dicembre 2007, H3G ha introdotto condizioni d’uso dei propri servizi rispetto a tutti i piani tariffari vigenti. In base alle nuove condizioni generali di contratto (art. 17.6 denominato “Responsabilità del Cliente”) l’applicazione del piano tariffario inizialmente prescelto dall’utente dipende dal rispetto di soglie mensili di traffico, in difetto del quale H3G ha facoltà di applicare all’utente un diverso e meno vantaggioso piano tariffario.

Le soglie sono declinate in percentuali di traffico in entrata e in uscita, in quantità diverse a seconda della tipologia di operatore di riferimento. Nel dettaglio:
a) il traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non H3G, deve essere inferiore al 60% del traffico totale uscente;
b) il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese;
c) il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso il complesso degli operatori non H3G deve essere inferiore all’80% del traffico totale uscente;
d) il traffico (voce o SMS) mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale deve essere inferiore al 70% del traffico totale in uscita e/o in entrata.

Dall’esame delle condizioni d’uso, emerge che il superamento delle soglie di traffico dipende da numerose e stringenti condizioni di utilizzo che, in quanto non facilmente monitorabili ex ante dall’utente, rendono estremamente difficile l’adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determinano una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche di fruizione dei servizi offerti dal professionista.

Innanzitutto, le condizioni d’uso di cui alle lettere a) e c), attinenti a volumi di traffico realizzati con utenti di operatori diversi da H3G, risultano difficilmente verificabili ex ante dal consumatore, attesa l’attuale possibilità per i consumatori di conservare l’originario numero telefonico in caso di migrazione ad altro operatore. Al momento di effettuare la chiamata, il cliente H3G non sarebbe pertanto in grado di individuare il gestore di terminazione in base alla sola numerazione dell’utente da contattare.

Considerazioni analoghe valgono in relazione alla condizione prevista al citato punto b), in base alla quale il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel medesimo arco temporale. La formulazione della soglia, infatti, è in larga parte indipendente dal traffico direttamente generato dal cliente H3G e include elementi (il numero e la durata delle chiamate ricevute) evidentemente non soggetti al controllo del consumatore.

L’insieme di tali considerazioni evidenzia l’estrema complessità e la sostanziale confusorietà che caratterizzano le modalità stesse di articolazione delle limitazioni contrattuali introdotte dal professionista e la loro conseguente idoneità a indurre in errore il consumatore circa le effettive condizioni economiche di fruizione del servizio.

Al riguardo, non possono essere condivise le argomentazioni difensive di H3G relative alla sussistenza di sistemi di monitoraggio del traffico disponibili su internet; ciò in considerazione del carattere eventuale della loro consultazione – peraltro spesso effettuabile solo successivamente alla fruizione del servizio – e del fatto che la natura aggregata dei dati di traffico forniti non consente comunque al consumatore di verificare quali specifiche condizioni d’uso non siano state eventualmente rispettate.

Inoltre, con riguardo all’asserita assenza in concreto di un pregiudizio economico al consumatore, in considerazione del fatto che il potere di modifica sarebbe stato esercitato in maniera eccezionale e per un numero limitato di clienti, è sufficiente rilevare che la sussistenza di una pratica commerciale scorretta non richiede necessariamente che la condotta in esame abbia prodotto effetti dannosi per i consumatori, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della configurabilità dell’illecito, la semplice potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista.

La condotta di H3G risulta, inoltre, non conforme al grado di ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile in base ai generali principi di buona fede e correttezza che, nel caso di specie, richiederebbero al professionista di assicurare al consumatore la possibilità di determinare il proprio comportamento nella piena consapevolezza delle effettive condizioni economiche e delle modalità di fruizione dei servizi di telefonia mobile offerti dall’operatore.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la pratica commerciale in esame risulta pertanto scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, in virtù della complessiva opacità delle limitazioni contrattuali introdotte da H3G in relazione ai profili di traffico dei singoli clienti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in ordine alle condizioni economiche e alle modalità di utilizzo dei servizi offerti dal professionista.

Ritenuta pertanto scorretta la pratica commerciale di H3G anche dall’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni), è stata comminata una multa pari a 150 mila €.

Ricordiamo ai nostri lettori che non sono soldi che andranno agli utenti che hanno subìto la pratica commerciale scorretta e che, per aver ragione, devono seguire la più volte citata strada della conciliazione, la via obbligatoria nel campo delle diatribe tra operatori TLC ed utenti.

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