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AgCom: 232.000€ di multa a 3 Italia per la rimodulazione di All-In Medium

di Redazione

Agcom, la nuova sede di RomaVi ricordate la rimodulazione di All-In Medium?

Sono arrivati i ricorsi dei clienti ad AgCom che, nella giornata di ieri, con la delibera 628/15/CONS ha sanzionato H3G per la variazione unilaterale delle condizioni.
Una notizia “molto calda” in un periodo in cui sono in corso alcune rimodulazioni, tra quelle generali ai piani a tempo e quelle “ad personam” per alcune offerte senza limiti.

3 Italia, che nel frattempo ha creato una pagina in cui prevede di mettere gli avvisi per le modifiche contrattuali, è stata quindi multata per una pari 232mila euro.

Le motivazioni? Direttamente dalla delibera si viene a conoscenza che la rimodulazione di All-InMedium è stata modificata a ben 221mila clienti con una condotta contestata dall’Autorità Garante sotto tre profili specifici: 

i) l’incompletezza e la mancanza di trasparenza delle informazioni legate alla rimodulazione dell’opzione denominata “All-In Medium” ed alla contestuale revisione dei costi previsti al superamento delle soglie incluse nella predetta opzione (id est revisione delle condizioni del piano di base “Power 10” su cui viene applicata l’opzione);
ii) la rimodulazione di condizioni economiche garantite “per sempre”;
iii) la mancata indicazione dei termini e delle modalità per esercitare il diritto di recesso. 

Direttamente dal testo originale si legge che “in ordine al primo profilo, si osserva che il testo predisposto nell’SMS inviato ai clienti impattati dalla manovra si presenta incompleto e fuorviante, non solo dal punto di vista della chiarezza e trasparenza delle informazioni fornite, ma anche per quanto risultante dal confronto con il testo contenuto nell’orphan page pubblicata sulla piattaforma specifica del sito aziendale. È agevole rilevare che solo in tale pagina, peraltro non accessibile da terminali diversi da quello mobile e da parte dei clienti che hanno proceduto alla disabilitazione del servizio dati sul proprio terminale, viene precisata l’effettiva portata delle rimodulazioni economiche attuate, ossia del costo mensile dell’opzione e della revisione dei prezzi applicati nel caso di superamento delle soglie incluse nell’opzione medesima. In aggiunta, la precisazione che “in caso di non accettazione delle nuove condizioni, entro il 15 aprile 2015 sarà sufficiente disattivare il rinnovo dell’opzione” si palesa non conforme al dettato di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in quanto prevede un termine inferiore a 30 giorni per poter disattivare l’opzione rimodulata e, viceversa, non contiene alcuna indicazione utile rispetto al recesso dal contratto principale, anch’esso oggetto di rimodulazione, su cui è appoggiata l’opzione medesima. 

Rimodulazione 2015: All-In Medium diventa All-In 400Si evidenzia, d’altra parte, che l’efficacia della campagna informativa complessivamente attuata dalla Società non appare provata dalla circostanza che 8.800 su 221.000 utenti impattati hanno visualizzato le orphan pages, ove si consideri che, alla data del 1 luglio 2015, e quindi a distanza di ben tre mesi dalla prima campagna nformativa e dopo quasi due mesi dalla conclusione della seconda campagna, tale numero doveva, semmai, risultare sensibilmente superiore. E di tale evenienza la Società sembra essere consapevole, tanto che, nonostante il mancato recapito degli SMS (per circa 12.700 unità) a tutta la clientela coinvolta e l’impossibilità di accedere alla piattaforma ad hoc da parte degli utenti con il servizio dati disabilitato, ha ugualmente provveduto ad attuare le nuove condizioni economiche a partire dal 4 maggio 2015, ma ha garantito la gratuità di fruizione della sola opzione “AllIn Medium” per la prima settimana, senza prevedere alcunché per la parallela revisione dei costi extra soglia. Per quanto concerne il secondo profilo di censura, la Società non ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dagli articoli 70 e 71, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in quanto le modalità di presentazione e commercializzazione dell’opzione in questione hanno attratto gli utenti, e fortemente condizionato le modalità di esercizio del loro diritto di concludere contratti a determinate condizioni, sul presupposto di assicurare loro una spesa contenuta e bloccata “per sempre”, senza alcuna immaginabile prospettiva di alterazione di quanto promesso in sede pre-contrattuale. A tale proposito, infatti, non possono trovare accoglimento le giustificazioni addotte dalla Società e le considerazioni in base alle quali l’espressione “per sempre” non sia idonea a generare alcuna reale aspettativa, giuridicamente vincolante, da parte dei consumatori. Si reputa, infatti, che l’utente medio, abituato a scegliere tra più proposte commerciali, anche molto articolate e complesse in un mercato fortemente concorrenziale, orienta le proprie preferenze in base alla percezione chiara, esplicita ed immediata delle condizioni tariffarie prospettate dai gestori attraverso i propri canali commerciali. In tale prospettiva, il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua specifica funzione nell’indurre il destinatario a rivolgersi ad un determinato operatore nella convinzione della veridicità di quanto annunciato e promesso. Non possono, pertanto, trovare accoglimento le difese svolte dalla Società, in quanto le promozioni sottoscrivibili in un breve intervallo temporale sono notoriamente finalizzate ad acquisire nuovi clienti e ben possono presentare elementi affatto “speciali” e verosimili, quali appunto una tariffa “per sempre”, che potenzialmente attraggono anche utenti già clienti dell’operatore e disposti a corrispondere un costo aggiuntivo, per il cambio del proprio profilo, proprio in ragione della particolare convenienza economica dell’offerta. Nel caso di specie, dunque, la Società ha operato una variazione del contenuto dell’opzione, ed una corrispondente variazione di costo, non giustificabile neanche alla luce dei generali princìpi di lealtà, correttezza e buona fede nei rapporti commerciali.

 In ordine, infine, all’omissione delle indicazioni necessarie per l’esercizio del diritto di recesso, si ritiene che la Società non abbia comunicato, in maniera chiara, completa e tempestiva, gli esatti termini delle imminenti variazioni contrattuali al fine di consentire una scelta consapevole da parte degli utenti. In altri termini, la Società non ha correttamente informato i clienti, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, della loro facoltà di recesso, sia con riferimento alla rimodulazione delle condizioni economiche dell’opzione “All-In Medium” e sia in relazione alla manovra di repricing delle condizioni del contratto principale “Power 10” e dei relativi costi applicati nei casi di sforamento delle soglie incluse nella predetta opzione. In conclusione, va confermata l’inadeguatezza delle informazioni fornite alla clientela in occasione della campagna di rimodulazione in esame, in considerazione del fatto che la Società non ha adottato misure idonee ad assicurare, dopo le prime criticità riscontrate nel mancato esito positivo dell’invio di un consistente numero di SMS informativi, che la clientela finale potesse agevolmente evitare addebiti non desiderati. Tanto premesso, si ritiene di confermare quanto emerso in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata”.

 

Vedi anche la delibera completa.

 

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