L’ADSL di Fastweb, una velocità condannata.. d’Autorità

di Eros Bartolomeo

Interviene nel mondo di internet l’Antitrust nel bollettino delle sanzioni reso noto nella giornata di ieri. Ad essere punita stavolta la velocità commerciale che Fastweb dichiara alla propria clientela.

fastwebUn’ammenda di 60.000 euro che nasce da un provvedimento in relazione alla promozione delle offerte di velocità di navigazione ADSL dichiarate da Fastweb sul proprio sito web.

In particolare, sulla base di alcune segnalazioni in atti pervenute da consumatori a partire dal mese di aprile 2008, nonché alla luce di alcune rilevazioni degli Uffici, la condotta contestata sembra potersi ricondurre all’aver indotto i consumatori a ritenere di poter navigare in internet ad una velocità particolarmente elevata, superiore a quella che molti utenti poi riescono effettivamente ad ottenere.  

L’autorità nel suo lavoro di indagine ha anche evidenziato come:

  • Nella propria pagina internet, acquisita in data 3 aprile 2009, Fastweb suddivide la propria offerta tra una connessione in fibra ottica e una in Adsl, per chi non è raggiunto da fibra ottica. La velocità di connessione viene indicata: fino a 10 Mbit/s sia in ricezione che in trasmissione per la fibra ottica; fino a 20 Mbit/s in ricezione e fino a 1 Mbit/s in trasmissione per l’Adsl. Nelle “FAQ” (acronimo del termine inglese Frequently Asked Questions) relative all’Adsl viene, invece, indicato alla voce prestazioni: “velocità di accesso alla rete Internet fino a 6 Mbit/s per il downstream (cioè i dati che da internet transitano verso il PC) e fino a 1 Mbit/s per l’upstream (i dati che dal PC vengono inviati verso la rete internet)”.
  • Non risultano che nel sito vengano fornite informazioni circa l’effettiva velocità di navigazione, di regola inferiore a quella di connessione, che il singolo cliente può raggiungere utilizzando i servizi offerti da Fastweb.

Pertanto, si legge nel provvedimento, la condotta oggetto di valutazione nel presente provvedimento consiste nell’aver indotto i consumatori a ritenere di poter navigare in internet ad una velocità particolarmente elevata, superiore a quella che molti utenti poi riescono effettivamente a perseguire, con carattere continuativo.

In risposta alla richiesta di informazioni, con comunicazione pervenuta in data 9 giugno 2009, Fastweb ha chiarito le modalità e le caratteristiche tecniche del servizio offerto.

E’ arrivato, in quanto pubblicità diffusa via internet, anche il parere delle Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha confermato come le informazioni sulle effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all’utente, incluse le prestazioni minime garantite, costituiscono informazioni essenziali sull’offerta pubblicizzata in quanto possono costituire limitazioni nella fruizione del servizio stesso, e che pertanto esse devono essere complete, comparabili e di facile consultazione. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inoltre, con la delibera n. 244/08/CSP, oltre ad individuare modalità di misurazione degli indicatori di qualità dell’accesso a internet, ha indicato agli operatori “la necessità di una completa e trasparente informazione all’utenza inclusiva della velocità di trasmissione e della banda minima garantita”.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pertanto considerato come il comportamento posto in essere da Fastweb, consistente nella diffusione attraverso il proprio sito internet di offerte commerciali in materia di connessione ADSL, possa integrare una violazione del Codice del Consumo, in quanto risulta idoneo ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche e condizioni economiche dei servizi di accesso e navigazione in internet, e a causa della sua ingannevolezza, è suscettibile di pregiudicare il comportamento economico ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05.

Si è arrivati così alle conclusioni per cui  la pratica commerciale oggetto di valutazione, posta in essere dalla società Fastweb, consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa le effettive caratteristiche dei servizi di collegamento ad internet a banda larga, offerti mediante la tecnologia Adsl. In particolare, Fastweb, nel promuovere la propria offerta commerciale, ha rappresentato ai clienti qualità prestazionali del servizio, fra cui la velocità di navigazione, che in realtà discendono da condizioni che esulano dal controllo del professionista.

La sanzione per pratica commerciale scorretta è stata quindi quantificata in un importo pari a 60.000 € (sessantamila euro).

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