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Autorità Garanti e legislazione sulle TLC Lo spazio per le delibere e le discussioni sulle attività di AG.CM., AG.COM. e della Commissione Europea.

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Vecchio 21-08-2008, 22.35.28   #1 (permalink)
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Arrow TIM - FLAT DAY: Antitrust sanziona Tim per 300 mila euro

Nuova sanzione per pratica commerciale scorretta da parte dell' Antitrust:
Tutti i dettagli del provvedimento sul sito dell' Antitrust: bollettino N.28/08

Per chi fosse interessato riporto la pratica commerciale...


II. LA PRATICA COMMERCIALE


Il presente provvedimento concerne la condotta posta in essere dalla società Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche, Telecom), consistente nell’aver inviato sul telefono cellulare dei propri utenti
prepagati” un messaggio del seguente tenore: “Attivato Flat Day fino alle 24, senza chiederne preventivamente il consenso e senza fornire alcuna informazione in ordine alle relative condizioni economiche.


III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE



Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, ed in particolare sulla base di elementi contenuti in alcune pagine internet acquisite in atti in data 10 gennaio 2008, rilevate sui siti
TIM - Home Page, Telefonino.net - Il Sito Italiano di Informazione sulla Telefonia, www.tecnozoom.it,www.pianetacellulare.it, è emerso che la società Telecom, nella sua qualità di professionista, avrebbe inoltrato dalla numerazione “4916” sul telefono cellulare dei propri clienti “prepagati”, a prescindere dal piano tariffario loro applicato, il messaggio sopra riportato, che comporterebbe un costo di attivazione pari ad 1 euro.
Pertanto, in data 22 gennaio 2008 , è stato comunicato alla società Telecom l’avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 27 comma 3, del Codice nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento in quanto la condotta indicata avrebbe potuto integrare un’ipotesi di violazione degli articoli 20, 22, 23 e 26, lettera f), del Decreto Legislativo n. 206/05, essendo potenzialmente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge, omettendo di chiedere preventivamente il consenso all’attivazione e di fornire informazioni rilevanti in ordine alle caratteristiche e condizione economiche dell’offerta “TIM Flat Day”, necessarie affinché egli possa assumere una decisione consapevole.


Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta nel caso oggetto di analisi, è stato chiesto alla società Telecom, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice e dell’articolo 12 comma 1, del Regolamento di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti:

caratteristiche, condizioni economiche e soggetti destinatari dell’offerta denominata “Flat Day”,con particolare riferimento al meccanismo di attivazione ed ai relativi costi;


precisazioni in ordine all’invio dell’SMS in esame, indicandone i contenuti, il periodo di riferimento ed i criteri di selezione dei destinatari;

modalità della connessione e navigazione su internet tramite telefono cellulare da parte dei clienti Telecom, chiarendo, in particolare, le caratteristiche e le condizioni economiche dell’accesso e navigazione attraverso WAP (Wireless Application Protocol);

– ogni altra documentazione ritenuta utile al fine di chiarire la fattispecie in contestazione.

Con memoria pervenuta in data 22 febbraio 2008, e successiva nota del 15 aprile 2008, la società Telecom, sostenendo nel merito la correttezza della propria condotta, ha inteso sottoporre contestualmente una proposta di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Decreto Legislativo 206/2005.

In particolare, la società ha rilevato quanto segue:


Flat Day” non è un’offerta promozionale che viene attivata indistintamente a tutti gli utenti TIM, bensì una tariffa a tempo che viene applicata unicamente ai clienti prepagati che abbiano avviato la navigazione in internet al di fuori del portale mobile di TIM, che consente loro di navigare liberamente, al costo fisso di 1 euro, fino alle ore 24.00 e per un massimo di 5MB. L’applicazione di una tariffa flat per la durata di un giorno (da cui il nome Flat Day) determina un indubbio vantaggio economico per il cliente che voglia navigare in internet con il proprio cellulare, in quanto, in mancanza, si troverebbe a dover pagare il traffico a consumo, con un costo pari a 0,04 cent. di euro per ogni KB, ossia 40 euro per MB. Se si considera che la Flat Day ha un plafond massimo di navigazione pari a 5 MB, si può affermare che senza di essa il cliente ipoteticamente potrebbe spendere 200 euro. Dunque, la Flat Day si applica unicamente quando l’utente avvia la navigazione fuori del portale TIM, proprio per evitare che i clienti prepagati, che hanno maggiori necessità di controllare la loro spesa, si trovino scalate somme molto elevate dal proprio credito telefonico per la navigazione internet sul proprio cellulare;

l’SMS in esame (“Attivato Flat Day fino alle 24”), che viene inviato all’utente nel momento in cui avvia la navigazione internet fuori portale, costituisce, dunque, una comunicazione di natura informativa gratuita in ordine alla tariffa applicata, che gli dà la certezza di utilizzare un meccanismo flat a costo contenuto (solo 1 euro), invece di pagare a volume. L’SMS, pertanto, non ha carattere promozionale/commerciale, e non viene inviato senza consenso, ma raggiunge l’utenza solo dopo che il cliente ha cliccato volontariamente sulle sezioni del proprio cellulare dedicate alla navigazione internet ed è uscito dal portale TIM;

sembra utile illustrare i singoli passaggi che deve effettuare il cliente Telecom per navigare su internet tramite il proprio telefono cellulare. In particolare, per attivare la connessione WAP e navigare in internet, il cliente deve entrare nel menù del proprio telefonino e cliccare sull’icona “i” (immagine del mappamondo). Il cliente vedrà a questo punto visualizzata la Home Page di TIM in cui sono presenti le seguenti icone: “i. entra nel portale TIM >”, “naviga su internet … >”; “visita i siti consigliati …>”; “Info e costi”. L’icona “Info e Costi” consente di accedere ad una pagina contenente tutte le informazioni sui costi della connessione e navigazione in internet. Tali informazioni sono presenti, altresì, sul sito istituzionale TIM - Home Page, nell’apposita sezione “Quanto costa navigare in Internet sul telefonino”2. Ultimata la fase di accesso, il cliente può iniziare la vera e propria navigazione mobile nelle diverse aree: “i. entra nel portale TIM” (servizi cd. On Portal, navigazione gratuita), “Naviga su internet” e “visita i siti consigliati” (servizi cd. Off Portal, applicazione della tariffa Flat Day);

ciò posto, Telecom, in un ottica di massima trasparenza e tutela del consumatore, si impegna a cambiare il testo dell’SMS informativo, inviato contestualmente alla navigazione fuori portale, per renderlo più completo, in questi termini: “TIM Informa: hai scelto di accedere all’area esterna al
portale mobile al costo di 1 €. Hai a disposizione max 5MB per navigare sul telefonino fino alle 24.00. Info al 119”;
Telecom, in un ottica di massima trasparenza e tutela del consumatore, si impegna ad integrare altresì le informazioni già contenute nel sito ww.tim.it (sezione “Quanto costa navigare in Internet sul telefonino” ) e quelle presenti nel portale TIM (link “Info e costi”), fornendo l’avvertenza al cliente che nel corso della navigazione egli riceverà un SMS di informazione riepilogativa dei tempi, delle quantità e dei costi di navigazione mobile.
In data 24 aprile 2008 l’Autorità ha deliberato di non accogliere gli impegni presentati, in quanto inidonei a rimuovere i profili di illegittimità della pratica commerciale oggetto di contestazione.
In data 15 maggio 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
In data 4 giugno 2008 è pervenuta memoria conclusiva da parte di Telecom, nella quale il professionista, ribadendo l’inidoneità della pratica a suscitare nei consumatori falsi affidamenti in ordine alle effettive caratteristiche, limitazioni e condizioni di fruibilità dell’offerta nonché l’insussistenza di profili di scorrettezza, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e seguenti del Codice del Consumo, ha svolto le seguenti osservazioni:



il controllo dell’Autorità non può estendersi alla definizione delle politiche commerciali dei professionisti ivi inclusa, ovviamente, la scelta delle condizioni economiche da praticare per i servizi che questi offrono sul mercato; se così non fosse si verrebbe a creare il rischio di una illegittima interferenza con la libertà di iniziativa economica della parte del procedimento. Ebbene la scelta di offrire una tariffa flat in luogo di una tariffa a consumo per un determinato tipo di connessione rappresenta un aspetto centrale della politica commerciale di Telecom in relazione al servizio in esame, la cui definizione non è sindacabile dall’Autorità in applicazione delle norme del Codice del Consumo;

Flat Day è una modalità di tariffazione a volume che viene applicata a tutti i clienti prepagati (indipendentemente dal loro piano tariffario) che decidono di navigare al di fuori del portale TIM.


Solo in questo caso Telecom applica in automatico la tariffa Flat Day poiché per la navigazione on portal il cliente non paga nulla ed all’interno del portale è posto nella condizione di conoscere le modalità ed i costi della navigazione off portal. Per quest’ultimo tipo di navigazione la tariffa è pari ad un euro per un giorno (fino alla conclusione della giornata in cui è iniziata la navigazione off portal) fino ad un massimo di 10 megabite;

il messaggio via SMS che comunica l’avvenuta attivazione della Flat Day, il cui testo è stato modificato proprio per rispondere all’originaria preoccupazione dell’Autorità, è meramente confermativo dell’avvenuta attivazione;

il cliente ha comunque altre alternative, fra cui l’attivazione di abbonamenti che prevedono pacchetti di traffico WAP, nel qual caso la tariffa Flat Day non trova applicazione;

la tariffa a consumo, che si paga accedendo direttamente ai siti off portal con un percorso estremamente macchinoso e tecnicamente più complesso, è invece pari a 0,04 cent. di euro a KB;

esiste per il cliente la possibilità di scegliere se attivare o meno la Flat Day (potrebbe anche navigare a consumo andando direttamente sui siti fuori portale) e comunque questa modalità di tariffazione è assolutamente a favore del cliente;
Telecom ha deciso di applicare per la navigazione wap off portal un criterio tariffario a volume di tipo flat, tenendo conto della media dei consumi in termini quantitativi e non di durata della connessione. Telecom ritiene che tale modalità tariffaria sia più vantaggiosa per il consumatore in quanto le pagine WAP hanno sempre una dimensione notevole in termini di Kilobite (a titolo esemplificativo, la dimensione della home page WAP di Google è da sola pari a 40 KB – costo 1,60 euro -, l’area dei siti consigliati ha una dimensione di 43 KB – costo 1,72 euro -);
si presenta in via esemplificativa una tabella da cui risultano i dati di utilizzo medio mensile della navigazione Wap effettuati dai clienti Telecom da cui risulta il risparmio garantito dall’applicazione della tariffa flat in luogo della tariffa a consumo (risparmio di 8,9 euro al giorno per il consumatore medio); in particolare, la tariffa flat risulta più conveniente di quella a consumo fin dal primo accesso alle pagine wap che hanno una dimensione notevole in termini di KB (in media 40 KB);
in caso di erronea attivazione della tariffa Flat Telecom provvede a rimborsare il costo di un euro;
pertanto, la pratica commerciale posta in essere da Telecom non è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio e, pertanto, non è sanzionabile. In ogni caso Telecom rileva che nell’eventuale giudizio di gravità della fattispecie, non può non tenersi conto del fatto che l’operatore ha presentato impegni volti a migliorare la comunicazione delle modalità di tariffazione Flat Day sui testi dell’SMS da inviare, sia intervenendo sulla home page del portale TIM sia sul sito web. Inoltre, nelle more della decisione dell’Autorità sugli impegni, Telecom li ha comunque posti in essere intervenendo tempestivamente sui propri sistemi informatici.
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Vecchio 21-08-2008, 22.59.32   #2 (permalink)
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quasi 700mila euro per lo stato... se ogni bollettino continua con questa media Tim e gli altri gestori mobili possono puntare a ripianare il debito pubblico
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Vecchio 21-08-2008, 23.08.45   #3 (permalink)
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Premetto che non conosco questa offerta commerciale, faccio 3 veloci osservazioni:

- 0,04 cent di € sono 0,0004 € ma con i calcoli che son venuti fuori pare che la Tim (e poi l'Antitrust) intendesse dire 4 cent di €
- l'Antitrust legge i forum di telefonia e mette agli atti quanto scritto dai forumisti... Chissà quanti spunti abbiamo dato noi per altri procedimenti
- Anche questa volta, nonostante l'Autorità preposta per questo tipo di problemi sia l'Agcom ci ritroviamo ad applaudire l'Agcm che, molto spesso, continua a fare le sue veci!
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Vecchio 21-08-2008, 23.28.06   #4 (permalink)
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300mila euro, credo che inizieranno a farsi sentire queste sanzioni (specie se vengono rifilate una 30di sanzioni l'anno).
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A volte ho l'impressione che le persone confondano le sim per tessere di partito.
la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.

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Vecchio 22-08-2008, 11.58.05   #5 (permalink)
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300 mila euro per un gestore con 30 milioni di clienti significa 1 centesimo per cliente...
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PER SEMPRE???


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Vecchio 22-08-2008, 13.12.28   #6 (permalink)
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quasi 700mila euro per lo stato... se ogni bollettino continua con questa media Tim e gli altri gestori mobili possono puntare a ripianare il debito pubblico
gli introiti delle multe vanno alle associazioni consumatori.
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Vecchio 23-08-2008, 11.39.11   #7 (permalink)
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gli introiti delle multe vanno alle associazioni consumatori.
Quand'è che apriamo questa associazione?
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Eros76 non  è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23-08-2008, 17.50.03   #8 (permalink)
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300 mila euro per un gestore con 30 milioni di clienti significa 1 centesimo per cliente...
maccoy, ma tu quanto avresti dato di multa per la "TIM Flat Day"? 300 milioni di euro?
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Vecchio 24-08-2008, 02.21.49   #9 (permalink)
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il doppio dell'indotto personalmente... per intendersi 3 milioni di attivazioni a 1 euro l'uno, multa di 6 milioni.

Insomma come per le multe per la strada... se passare con il rosso costasse 1,50 euro risparmerei i freni
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Vecchio 24-08-2008, 13.08.32   #10 (permalink)
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le multe bisogna calcolarle sul fatturato con un minimo dell'0,25% al 5% e vedrai come passa la voglia di barare.
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Vecchio 24-08-2008, 13.16.36   #11 (permalink)
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il doppio dell'indotto personalmente... per intendersi 3 milioni di attivazioni a 1 euro l'uno, multa di 6 milioni.
temo che l'indotto personale non sia una grandezza facilmente calcolabile.

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Insomma come per le multe per la strada... se passare con il rosso costasse 1,50 euro risparmerei i freni
che desolazione sentire certi discorsi...
mi piacerebbe vedere la faccia di quintarelli se la polizia municipale applicasse i suoi criteri nel dar(gli) una multa.

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le multe bisogna calcolarle sul fatturato con un minimo dell'0,25% al 5% e vedrai come passa la voglia di barare.
a me, sinceramente, pare una sciocchezza utilizzare il fatturato come parametro.

quindi per la stessa pubblicità ingannevole (quindi stesso danno arrecato al mercato):
- TIM: multa da 10 milioni di euro
- Vodafone: multa da 2 milioni di euro
- H3G: multa da 0.1 milioni di euro
- Coop.Voce: multa da 1euro
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Vecchio 24-08-2008, 13.31.14   #12 (permalink)
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da dove ti esce la differenza da Tim e Vodafone cosi ampia? non confondere il fatturato dell'intera Telecom con quello di Tim?

comunque ci sarà sempre una cifra minima da pagare ad esempio 100000 euro. Solo con multe alte i gestori si comporteranno bene.
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Vecchio 24-08-2008, 14.22.07   #13 (permalink)
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che desolazione sentire certi discorsi...
mi piacerebbe vedere la faccia di quintarelli se la polizia municipale applicasse i suoi criteri nel dar(gli) una multa.
Paesi incivili come la Finlandia (è notorio che tutti i finlandesi sognino di diventare bresciani e fiorentini) in effetti stanno avendo risultati avvilenti (NB: sono ironico..) con il loro codice della strada: te ne cito un passo, tratto dalle informazioni generali sul codice stradale...

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Patente, libretto e codice fiscale
In caso di infrazione al codice della strada e di relativa irrogazione della sanzione amministrativa, poi, non è insolito vedere un agente della polizia stradale che in luogo della paletta, pistola o del manganello sfoderi dal proprio cinturino un telefonino cellulare. In Finlandia, infatti, l’importo delle multe viene calcolato (oltre che in ragione alla gravità della violazione commessa, eccesso di velocità, guida pericolosa o in stato di ebbrezza) in proporzione al reddito dichiarato del soggetto che infrange le norme. In pratica, il trasgressore, una volta fermato e invitato ad accomodarsi nella vettura di servizio della polizia stradale, dove vengono espletate le formalità di rito ed esposte le ragioni del fermo (provvisorio), viene invitato a esporre verbalmente i dati relativi alle proprie entrate mensili al lordo delle imposte. A questo punto l’agente con il telefonino cellulare invia il nominativo dall’automobilista all’ufficio locale delle finanze, che, a sua volta, inoltra al terminale informatico ubicato all’interno della vettura di servizio i dati relativi alle informazioni reddituali della persona che vengono confrontate con quanto da lui dichiarato. Il poliziotto/commercialista, pertanto, esegue le detrazioni fiscali (al riguardo, infatti, occorre osservare che sono necessarie le ulteriori informazioni concernenti lo stato di famiglia per conoscere se uno o più figli e/o il coniuge risulti a carico del multato); così, viene fissata la contravvenzione che corrisponde a una sanzione moltiplicata per una data misura in relazione alla violazione compiuta.
Citazione:
"[...]la somma da pagare è calcolata in base al reddito, che è pubblico. A uno straniero è stata data una contravvenzione superiore a 4000 euro [...] si trattava di un pilota di rally, che stava effettuando un giro di ricognizione del circuito dei Mille Laghi. Per non parlare della multa record inflitta, a fine 2004, a un finlandese, un certo Jussi Salonoja, ereditiere multimilionario di un impero della salsiccia, che si è beccato 169.728 euro di multa per essere entrato a 80 km all'ora in un tunnel in curva, senza visibilità, nel centro di Helsinki, dove il limite di velocità è di 40 km orari[...]"


PS: cmq era una battuta provocatoria quella di non fermarsi al rosso... ero invece più serio calcolare sul fatturato della singola violazione - vedasi quella di Tim Flat - per applicare la sanzione
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da dove ti esce la differenza da Tim e Vodafone cosi ampia? non confondere il fatturato dell'intera Telecom con quello di Tim?
giovanni, TIM e Telecom non sono due società distinte (TIM è stata prima splittata, poi riacquistata e fusa).

a questo punto o prendi il fatturato complessivo dell'azienda che stai multando oppure se inizi a calcolare dei sotto-fatturati dovresti, a mio avviso, modulare la multa a seconda che la pubblicità ingannevole riguardi il segmento business o il segmento consumer, la voce oppure i dati.

ripeto, il fatturato mi sembra un parametro che ha più contro che pro (tu stesso stai introducendo ora una multa minima, che creerebbe più danni che altro perchè a questo punto per la minima sciocchezza un MVNO potrebbe trovarsi a pagare 100.000euro).
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Vecchio 24-08-2008, 15.52.34   #15 (permalink)
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Paesi incivili come la Finlandia (è notorio che tutti i finlandesi sognino di diventare bresciani e fiorentini) in effetti stanno avendo risultati avvilenti (NB: sono ironico..) con il loro codice della strada: te ne cito un passo, tratto dalle informazioni generali sul codice stradale...
assoultamente d'accordo con il modello finlandese...
pensa che io sarei per togliere l'assistenza medica gratuita a chi cagiona un incidente per non avere rispettato il codice della strada!

guida senza cinture e ti spappoli la faccia? te la ripaghi tu.
la collettività non deve pagare per gli illeciti dei singoli (idem per i fumatori, la cui chemioterapia però è finanziata dalle tasse sul fumo).
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giovanni, TIM e Telecom non sono due società distinte (TIM è stata prima splittata, poi riacquistata e fusa).

a questo punto o prendi il fatturato complessivo dell'azienda che stai multando oppure se inizi a calcolare dei sotto-fatturati dovresti, a mio avviso, modulare la multa a seconda che la pubblicità ingannevole riguardi il segmento business o il segmento consumer, la voce oppure i dati.

ripeto, il fatturato mi sembra un parametro che ha più contro che pro (tu stesso stai introducendo ora una multa minima, che creerebbe più danni che altro perchè a questo punto per la minima sciocchezza un MVNO potrebbe trovarsi a pagare 100.000euro).
Tim è società autonoma controllata al 100% da Telecom Italia.

Per il calcolo delle sanzioni il fatturato è un ottimo elemento detterente contro i furbi.
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Vecchio 25-08-2008, 15.36.19   #17 (permalink)
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