[AGCOM] Rimodulazione del piano “Top 3 Privilege” e disamina della vessatorietà
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[AGCOM] Rimodulazione del piano “Top 3 Privilege” e disamina della vessatorietà

  1. #1
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Exclamation [AGCOM] Rimodulazione del piano “Top 3 Privilege” e disamina della vessatorietà

    Interessante delibera Agcom relativa ad una controversia tra utente e operatore arrivata in decisione.
    Siamo nel 2008, ma in questa delibera ( tardiva ? ) viene affrontata una vecchia famosa questione: una delle prime rimodulazioni tariffarie attuate dall'operatore H3g S.p.A. , la rimodulazione del piano tariffario "Top 3 Privilege".
    Diciamo subito che l'istanza presentata dal dott. xxx è stata rigettata dall' Agcom, ma molto interessante è la lettura di alcune parti della delibera e le sue possibili implicazioni....

    L' istante aveva rappresentato quanto segue:



    1. in data 21.05.2004, H3G S.p.A. comunicava l’entrata in vigore delle modifiche a far data dal 01.07.2004. La nuova tariffa prevedeva 90 minuti di chiamate al giorno e 90 minuti di videochiamate al giorno entro la soglia di gratuità, stabilendo che l’eventuale residuo di contenuti e servizi non fruiti su base giornaliera non fosse più cumulabile con la soglia del giorno successivo, mentre la precedente prevedeva 10 ore di chiamate settimanali e 10 ore di videochiamate settimanali, senza limiti giornalieri;
    2. in data 29.06.2004, con raccomandata a.r., anticipata via fax, l’istante si opponeva alla suddetta variazione ma, nonostante ciò, a decorrere dal 01.07.2006, H3G S.p.A. provvedeva ad applicare il nuovo piano tariffario;
    3. in punto di diritto, tali modificazioni, sebbene siano riconducibili all’esercizio di uno ius variandi espressamente previsto dall’articolo 22 delle condizioni generali di contratto, debbono qualificarsi come arbitrarie ed ingiustificate, in quanto poste in essere in violazione dell’art. 1372 c.c., nonché dell’articolo 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo.



    L' Agcom si è espressa sul punto 3, affrontando la questione della "vessatorietà" ed è abbastanza interessante leggere la disamina in relazione alle "potenzialità" e/o implicazioni che può avere sulla questione generale delle rimodulazioni tariffarie.

    Queste le valutazioni di Agcom:

    " La fattispecie de q ua investe il profilo della legittimità delle clausole contrattuali che abilitano i gestori di telefonia ad operare variazioni unilaterali dei piani tariffari pur in assenza di un giustificato motivo preventivamente individuato in sede di regolamento d’interessi.

    L’art. 33, comma 2, lettera m) del codice del Consumo prevede, infatti, che "si presumono vessatorie fino a prova contraria" le pattuizioni che "consentono al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso".

    Orbene, nel caso di specie, l’art. 22 delle condizioni generali di contratto di H3G stabilisce che "..qualora "3" proponga al Cliente modifiche ai Piani Tariffari che comportino un aumento dei corrispettivi dovuti dal Cliente stesso o, comunque, un incremento degli oneri economici previsti a suo carico, il Cliente potrà recedere dal rapporto inerente il Servizio interessato, dandone comunicazione a "3" mediante raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Trascorso tale termine, le modifiche comunicate si intenderanno accettate dal Cliente."

    Invero, l’analisi della suddetta clausola contrattuale porta ad escludere la sua riconducibilità al novero delle clausole che il citato art. 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo presume vessatorie.

    Ciò in ragione del fatto che la clausola in contestazione non sembra introdurre uno ius variandi suscettibile di spaziare sull’intero contenuto del programma negoziale. Il precetto negoziale esaurisce la sua efficacia nell’ammettere variazioni di costo del servizio pattuito, limitandosi cioè a consentire all’operatore di determinare unilateralmente un aumento di prezzo del servizio telefonico e riconosce, in siffatta evenienza, il diritto dell’utente di recedere dal contratto. Né si può ritenere, d’altronde, che il prezzo sia annoverabile tra quelle "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione dal citato art. 33, comma 2, lett. m), che sancisce la presunta vessatorietà di tutte le clausole che abilitano a modificare unilateralmente tali elementi senza essere "accompagnate" dalla indicazione dell’apposito "giustificato motivo". All’elemento del prezzo è infatti dedicata la disposizione speciale della lettera o) dello stesso comma, che assume quindi valore prevalente e assorbente.

    La circoscritta portata della clausola in argomento consente di propendere – in ossequio al principio di specialità - per il suo inquadramento nell’ambito del citato articolo 33, comma 2, lett. o) del Codice del Consumo, il quale richiede, al fine della presunzione di vessatorietà, due distinti elementi: la fissazione, da parte del professionista, di un prezzo finale "eccessivamente elevato" e la mancanza della previsione, per tale eventualità, di un diritto di recesso a favore del consumatore. Elementi, questi, che si ritiene non ricorrano nella fattispecie in esame, ove è esplicitamente riconosciuto agli utenti il diritto di recedere dal contratto. "


    Se vi soffermate su quanto evidenziato in grassetto, potete intuire dove voglio andare a parere....
    E' ovvio che una rimodulazione che non incida "direttamente" sul prezzo debba ricadere necessariamente nell' art. 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo.
    Esempi in tal senso possono essere la rimodulazione del meccanismo di tariffazione ( da secondi a scatti) che sta attuando Vodafone, la rimodulazione del meccanismo di autoricarica di H3g ( per alcuni piani rimodulati il 1° settembre 2007) che ha portato la soglia minima da 3 a 5 euro apportando anche una modifica alla fruizione della stessa ( sia temporale che di di utilizzo)...ecc. ecc.
    Insomma una delibera che lascerà il segno a parer mio....
    ...

  2. #2
    Partecipante Mistico
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    Ma è la controversia del Dott. G. ?
    In ogni caso, vedo con piacere che monitorizzi costantemente l'operato di AGCOM e quindi mi sento in buone mani per il GU14, quantomeno gli si strappa un congruo indennizzo per mancata risposta alla racc. ...

  3. #3
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Citazione Originariamente Scritto da Gitos Visualizza Messaggio
    Ma è la controversia del Dott. G. ?
    In ogni caso, vedo con piacere che monitorizzi costantemente l'operato di AGCOM e quindi mi sento in buone mani per il GU14, quantomeno gli si strappa un congruo indennizzo per mancata risposta alla racc. ...
    Ciao Gitos, si ti confermo che monitoro spesso il sito dell' Agcom....
    Questa non è la delibera del dott. G. ma per molti versi è più interessante poichè affronta decisamente il tema della rimodulazione tariffaria...
    La delibera del dott. G. è anch'essa stata pubblicata pochi giorni fa, ma non entra troppo nel merito...magari ne parliamo in un nuovo prossimo thread.

    ...

  4. #4
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    concordo con AGCOM e non concordo con le conclusioni riportate nelle news di Mondo3

    il metodo di tariffazione, nei fatti, è comunque riconducibile - seppur in senso lato - al concetto di prezzo.

    quale ratio avrebbe una norma che ritiene vessatorio passare da secondi a minuti e che non ritiene vessatorio un aumento delle tariffe del 10000%?

    in base ad una analoga argomentazione si potrebbe considerare una rimodulazione (disciplinata dall'art. 70, comma 4, CCE) qualsiasi modificazione dell'offerta.

    ad esempio quando SKY ha rimpiazzato il canale "Studio Universal" con "MGM Channel" (pacchetto Cinema) perchè non hanno inviato a tutti gli abbonati una lettera che informava della variazione dell'offerta sottoscritta con correlato diritto di recesso?
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  5. #5
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    Wink

    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    quale ratio avrebbe una norma che ritiene vessatorio passare da secondi a minuti e che non ritiene vessatorio un aumento delle tariffe del 10000%?
    In Europa c'è un precedente: la Francia circa 4 anni fa impose la tariffazione a secondi ai suoi gestori in un periodo in cui 3 su 3 tariffavano in 60/60 (e 60/1 Bouygt)... ora guardo se riesco a ritrovare soprattutto le motivazioni di quell'intervento dall'alto (e ci vorrà un po' di tempo, il mio francese è all'inizio del corso principianti )

  6. #6
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Andrea, non ci siamo capiti...

    Max intetrpreta la delibera AGCOM dicendo che non lede il codice del consumo un aumento del prezzo (es: invece di 10cent/min - 40cent/min), ma lede il codice del consumo una modifica alla modalità di tariffazione (es: invece di secondi - scatti da 60secondi).

    A mio avviso l'aumento del prezzo deve essere considerato in senso lato.

    Non metto in dubbio che qualche (bizzarro) giudice di pace la possa pensare come Max. Un giudice di grado superiore dando una interpretazione non letterale (ma aderente alla ratio della norma) la penserebbe (probabilmente) in modo differente.
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    concordo con AGCOM e non concordo con le conclusioni riportate nelle news di Mondo3
    Anche io concordo in linea di massima con l' Agcom.
    Le mie conclusioni ( applicabili ad altri tipi di rimodulazione) prendono spunto proprio da quanto dichiara l' Agcom stessa.
    Quindi, a parer mio, non sono in realtà "mie conclusioni", ma semplicemente diretta conseguenza dell'analisi dell' Authority.

    il metodo di tariffazione, nei fatti, è comunque riconducibile - seppur in senso lato - al concetto di prezzo.

    quale ratio avrebbe una norma che ritiene vessatorio passare da secondi a minuti e che non ritiene vessatorio un aumento delle tariffe del 10000%?
    Non sono d'accordo: un conto è il prezzo finale, ad esempio:il costo al minuto delle telefonate, lo scatto alla risposta, il costo degli sms...un conto è l'offerta nei vari elementi: tipologia di tariffazione, autoricarica associata al piano ecc.

    in base ad una analoga argomentazione si potrebbe considerare una rimodulazione (disciplinata dall'art. 70, comma 4, CCE) qualsiasi modificazione dell'offerta.

    ad esempio quando SKY ha rimpiazzato il canale "Studio Universal" con "MGM Channel" (pacchetto Cinema) perchè non hanno inviato a tutti gli abbonati una lettera che informava della variazione dell'offerta sottoscritta con correlato diritto di recesso?
    Ma che esempio hai fatto dai? non sono d'accordo ! Il tuo esempio non è pertinente...e poi bisogna anche vedere cosa prevede in questo caso il contratto di Sky....
    Marco non arrampicarti sugli specchi...
    Allora rileggiti quanto sotto riportato ( dalla delibera Agcom) e rispondi poi alla mia domanda...

    " Né si può ritenere, d’altronde, che il prezzo sia annoverabile tra quelle "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione dal citato art. 33, comma 2, lett. m), che sancisce la presunta vessatorietà di tutte le clausole che abilitano a modificare unilateralmente tali elementi senza essere "accompagnate" dalla indicazione dell’apposito "giustificato motivo". All’elemento del prezzo è infatti dedicata la disposizione speciale della lettera o) dello stesso comma, che assume quindi valore prevalente e assorbente. "

    Mi dici quali sono secondo te le "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione, ovvero che possono rientrare nell' articolo 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo?
    No perchè a questo punto Marco, eliminiamolo pure questo comma 2 lettera m....
    ...

  8. #8
    Il Sire L'avatar di AndreA
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    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    Andrea, non ci siamo capiti...
    Io parlavo di un'altra cosa in effetti

    Max intetrpreta la delibera AGCOM dicendo che non lede il codice del consumo un aumento del prezzo (es: invece di 10cent/min - 40cent/min), ma lede il codice del consumo una modifica alla modalità di tariffazione (es: invece di secondi - scatti da 60secondi).

    A mio avviso l'aumento del prezzo deve essere considerato in senso lato.
    Due scuole di pensiero interessanti, per paradosso per gran parte dei contenziosi in essere quello "attribuito" ai GdP cmq ha forse maggiore rilevanza per il consumatore finale. No?

  9. #9
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Citazione Originariamente Scritto da AndreA Visualizza Messaggio
    Due scuole di pensiero interessanti, per paradosso per gran parte dei contenziosi in essere quello "attribuito" ai GdP cmq ha forse maggiore rilevanza per il consumatore finale. No?
    Io mi limito a mettere in guardia.

    Può essere che il consumatore finale "vinca" davanti a un giudice di pace, che H3G impugni la sentenza e che davanti a un "vero" giudice H3G la spunti.
    A quel punto il consumatore si vedrebbe costretto a pagare le spese legali al gestore.

    A questo punto ti giro la domanda.... cosa ha maggiore rilevanza per il consumatore finale?

    ps: ecco il mio commento per la giurisprudenza di certi Gdp ->
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  10. #10
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Citazione Originariamente Scritto da Max3 Visualizza Messaggio
    Anche io concordo in linea di massima con l' Agcom.
    Le mie conclusioni ( applicabili ad altri tipi di rimodulazione) prendono spunto proprio da quanto dichiara l' Agcom stessa.
    Quindi, a parer mio, non sono in realtà "mie conclusioni", ma semplicemente diretta conseguenza dell'analisi dell' Authority.
    Max, occhio a non mettere in bocca ai giudici cose che non hanno scritto. Distingui sempre quello che scrivono da quello che tu desumi. Potresti prendere certi "schiaffoni" in giudizi successivi

    Non sono d'accordo: un conto è il prezzo finale, ad esempio:il costo al minuto delle telefonate, lo scatto alla risposta, il costo degli sms...un conto è l'offerta nei vari elementi: tipologia di tariffazione, autoricarica associata al piano ecc.
    Ti faccio un esempio bancario.
    Avrebbe senso una norma che ritiene perfettamente legittimo dimezzare il tasso di interesse attivo del tuo conto ma che riteneresse assolutamente vietato (addirittura vessatorio!) passare da un interesse semplice a uno composto?

    Nell'interpretazione delle norme la ratio legis conta...

    Ma che esempio hai fatto dai? non sono d'accordo ! Il tuo esempio non è pertinente...e poi bisogna anche vedere cosa prevede in questo caso il contratto di Sky....
    Marco non arrampicarti sugli specchi...
    Guarda che il mio esempio è più pertinente di quanto credi.
    Nella tua interpretazione H3G può rimodulare solo i numeri (il costo dello scatto, il costo della tariffa al minuto, il costo degli SMS) e non può modificare tutto ciò che è non numerico (il metodo di tariffazione).

    Il mio esempio di SKY si riferiva infatti a una rimodulazione "non numerica".

    Il termine "prezzo" tuttavia non rimanda solo alla componente numerica di quello che tu devi corrispondere al fornitore del prodotto/servizio.

    Allora rileggiti quanto sotto riportato ( dalla delibera Agcom) e rispondi poi alla mia domanda...

    " Né si può ritenere, d’altronde, che il prezzo sia annoverabile tra quelle "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione dal citato art. 33, comma 2, lett. m), che sancisce la presunta vessatorietà di tutte le clausole che abilitano a modificare unilateralmente tali elementi senza essere "accompagnate" dalla indicazione dell’apposito "giustificato motivo". All’elemento del prezzo è infatti dedicata la disposizione speciale della lettera o) dello stesso comma, che assume quindi valore prevalente e assorbente. "

    Mi dici quali sono secondo te le "caratteristiche del prodotto o del servizio" che sono prese in considerazione, ovvero che possono rientrare nell' articolo 33, comma 2, lett. m) del Codice del Consumo?
    No perchè a questo punto Marco, eliminiamolo pure questo comma 2 lettera m....
    Massimo, di questi articoli ho discusso più di un anno fa proprio su questo forum. Puoi trovare tutta la mia posizione andandoti a spulciare la discussione.
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


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