1. Nei casi in cui l’utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in
maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto
stipulato, sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi
conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo.
2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s’intende come “anomalo” ai fini del comma
1 il traffico giornaliero finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione
ed a 50 sms o mms.
3. L’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso anomalo di cui ai commi 1e 2 o
che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi previsti contrattualmente per tale
evenienza, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la
liquidazione degli indennizzi relativi, tra l’altro, alla sospensione o interruzione dei
servizi e alla gestione dei reclami