e il regolamento non te lo sei letto!?
http://www.tre.it/assistenza/Assets/..._allegaDoc.pdf
Art. 6
Norme e comportamenti della Commissione Paritetica di Conciliazione
1. Il cliente prende atto che:
a) in ogni momento ha diritto di rifiutare di partecipare alla procedura, di
abbandonarla e di adire altri meccanismi di risoluzione della controversia;
b) può accettare o rifiutare la soluzione convenuta dalla Commissione paritetica
entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione della soluzione
proposta e può consultare una fonte indipendente;
c) l’esecuzione della procedura integra il tentativo obbligatorio di conciliazione e
permette di proseguire nella risoluzione della controversia, ai sensi di quanto
previsto dalla Delibera 182/02/CONS dell’AGCOM, solo nel caso in cui 3 rinnovi
la propria iscrizione nell’elenco di cui all’art. 13, comma 5, della delibera
173/07/Cons. In mancanza di tale iscrizione, il cliente prende atto che, in caso di
mancato accordo, rimane comunque obbligatorio l’esperimento del tentativo di
conciliazione, previsto dall’art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249.