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| Discussioni Generali sul servizio di 3 Vieni qui per discutere su tutto quanto riguarda 3 e l'UMTS! |
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#31 (permalink) |
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Partecipante Mistico
![]() Data registrazione: 03-02-2006
Residenza: Siena
Messaggi: 408
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Si, infatti, tutto fatto!!!! speriamo bene!!!!
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Nokia N95 Vodaone 347 Nokia N95 8 gb Supertua + (In attesa MNP) Samsung P910 Supertua + (In attesa MNP) Nokia 6280 Supertua + (In attesa MNP) FINISCO IL CREDITO E CAMBIOOOOOOOOOOOO ![]() |
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#33 (permalink) |
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Partecipante Galattico
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Nel provvedimento dovrebbe esserci il parere obbligatorio dell'Agcom sarebbe interessante leggere e divulgare quel parere. Perché poi Agcom non può che confermare in sede di conciliazioni lo stesso parere.
Quindi con un parere favorevole gli espropriati al 101% riavranno il loro credito indietro. Ma tutti quelli che scrivevano sul forum dicendo che si faceva un buco nell'acqua sulle varie questioni dove sono andati a finire? ed i signori giornalisti di Repubblica, Metro ed altre pseudo testate internettiane ignorano la notizia? per avere conferma che esiste il provvedimento sansonatoria basta chiamare l'Antitrust, una telefonata che vi comfermerà la vericidità della notizia.
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Geoglobalfax |
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#35 (permalink) | |
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Partecipante Galattico
![]() Data registrazione: 15-04-2005
Residenza: Roma
Messaggi: 1,329
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Citazione:
Questo è il paragrafo del Provvedimento dell' Antitrust, il PS43 , in cui viene riportato il parere dell' altra Autorità, l' AGCOM : IV. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 8. In data 14 agosto 2008 è stato richiesto il parere ali' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, AGCOM), ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e dell'art. I, comma 6, lettera c), numero 9) della Legge n.249/97. 9. Con parere pervenuto in data 11 settembre 2008, l'AGCOM ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti valutazioni : - alla luce delle "Linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico cd alla introduzione dell'Euro" , emanate con delibera 417/01/CONS del 7 novembre 2001, le informazioni sulle condizioni economiche e di fruizione del servizio costituiscono informazioni essenziali sull' offerta pubblicizzata, pertanto esse devono essere fornite in maniera evidente e chiaramente percepibile, pur nella sintesi richiesta dalla presentazione del messaggio; - il messaggio "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fine al 31/12/2007. Per info chiami il 4940" risulta concentrato su una informazione avente carattere di assoluta novità, in ordine alla disponibilità del suddetto credito telefonico maturato entro il mese di dicembre 2006, rispetto a quello acquistato dal cliente; esso altresì, appare carente, sotto il profilo della chiarezza e della completezza informativa, con riferimento alle condizioni tecniche/economiche e ai presupposti normativi che hanno portato l'operatore pubblicitario a fissare una nuova modalità di fruizione del credito derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio; pertanto, si ritiene che il suddetto messaggio sia in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, delineandosi, in tal modo, una pratica che comporta un indebito condizionamento nei confronti del consumatore che intenda esercitare i propri diritti contrattuali; - il messaggio concernente la promozione "Triplica le tue ricariche" non appare censurabile riguardo alla possibilità di vedersi accreditato il relativo bonus anche nell'ipotesi in cui si verifichino "anomalie tecniche"; nel messaggio stesso, tra l'altro, viene specificato che l'accredito del bonus, in caso di "errore di sistema" è riconosciuto ai clienti che ne abbiano fatto richiesta entro il 2 ottobre; - i messaggi riguardanti le offerte "Promo di Natale" e "Promo Speciale 2008" si rilevano inadeguati a soddisfare l'onere minimo di chiarezza e completezza informativa che, soprattutto nel settore delle telecomunicazioni, deve risultare particolarmente stringente in ragione di un'offerta estremamente varia, articolata e in continua evoluzione tecnologica. I messaggi appaiono censurabili per la mancanza di informazioni circa le caratteristiche tecniche essenziali, quale l'autoricarica generata, tramite traffico telefonico proveniente da Chiamate/Videochiamate e da SMS/MMS/VMS, sia da altro operatore mobile nazionale diverso da H3G, sia da operatori di rete fissa: tali informazioni non sono state fomite al momento dell'adesione alle promozioni stesse da parte del cliente, bensì in un momento successivo all'adesione; si ritiene che i messaggi "Con la Promo Speciale 2008 hai 10c/€ di autoricartca SENZA SCADENZA! Per aderire clicca GRATIS http://portale3.tre.it/questionario/id/145 o chiama 800915774" e "per maggiori informazioni e per aderire alla Promo di Natale clicca gratis http://portale3.tre/133/questionario/id/140'', siano in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in quanto ometterebbero di informare circa le caratteristiche tecniche essenziali delle offerte promozionali; si ritiene, pertanto, che i suddetti messaggi pubblicitari diffusi dalla società H3G siano idonei a indurre in errore i consumatori ai quali sono rivolti o da essi raggiunti, sulle condizioni di fruibilità del credito telefonico a scadenza e sulle caratteristiche tecniche dei servizi offerti con "Promo di Natale" e "Promo Speciale 2008" , e a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari. Ultima modifica di Max3 : 20-10-2008 alle ore 20.01.02 |
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#36 (permalink) | |
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Autorità Garante M3
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Residenza: Agrigento
Messaggi: 2,398
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Già informato, aspetta un'altra notizia
e probabilmente pubblica qualcosa!Citazione:
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#38 (permalink) | |
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Partecipante SUPER-BIG!
![]() Data registrazione: 24-07-2007
Messaggi: 123
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Citazione:
Io non credo che H3G adempia spontaneamente dopo la notifica della cancelleria, senza notifica di parte attrice, ma in ogni caso bisogna vedere quando parte attrice ha fatto notificare la sentenza. In ogni caso anche se si propone ricorso in Appello ma non si richiede contemporaneamente la sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado, questa rimane esecutiva (v. artt. 282 e 283 cpc). Parlo per esperienza diretta in una similare situazione che ho in corso. |
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#39 (permalink) |
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Il Sire
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#40 (permalink) |
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Il Sire
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![]() dimenticavo un a chi tiene da oltre un anno in prima pagina questo articolo: H3G si appropria del credito residuo dei clienti
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#41 (permalink) | |
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Partecipante Leggendario
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Citazione:
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A volte ho l'impressione che le persone confondano le sim per tessere di partito. la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.
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#42 (permalink) | |
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Autorità Garante M3
![]() Data registrazione: 29-01-2007
Residenza: Agrigento
Messaggi: 2,398
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Citazione:
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#43 (permalink) |
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Partecipante Galattico
![]() Data registrazione: 15-04-2005
Residenza: Roma
Messaggi: 1,329
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Questa è stata invece la difesa di H3g S.p.A. sulla questione del credito residuo messo in scadenza il 4 ottobre 2007:
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE 6. Con memoria pervenuta in data 4 giugno 2008, in risposta alla richiesta di informazioni effettuata in fase pre-istruttoria, e con nota pervenuta in data 12 marzo 2008, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, H3G ha comunicato le seguenti considerazioni: - la società, avendo rilevato che una parte della clientela non aveva utilizzato crediti di traffico accumulati fino al 31 dicembre 2006, [omissis] derivanti da autoricariche, bonus e ricariche omaggio, ha effettuato una campagna informativa inviando, tramite SMS, ai clienti che avevano accumulato traffico per migliaia di euro e che avevano attivato piani tariffari non più sottoscrivibili il seguente messaggio: "Il credito accumulato entro il 31/12/2006 con autoricariche, bonus e ricariche omaggio sarà utilizzabile fino al 31/12/2007, Per info chiami il 4940"; - la società, pertanto, osservando che all'accumulo di credito acquisito gratuitamente dai suddetti clienti, corrispondeva una sostanziale inattività di questi nel consumo del traffico, ha deciso di intervenire introducendo una scadenza temporale, quale il 31 dicembre 2007, per consentire, entro tale termine, la fruizione del bonus accumulato fino al 31 dicembre 2006, per evitare che fosse vanificata la specifica finalità del bonus di autoricarica,consistente nell'incentivare l'utilizzo dei servizi offerti da H3G, ritenendo escluse altre finalità di accumulo diverse da questa; - la società ha ritenuto opportuno realizzare tale campagna anche a seguito dell'adozione della Legge 40/07, nonché delle Linee Guida adottate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che secondo H3G hanno sancito la differenza tra credito acquistato, oggetto di portabilità e di restituzione, e credito derivante da autoricarica, bonus e ricariche omaggio consistente in traffico telefonico non monetizzabile; - la società ha comunicato, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 40/2007 che, all'art. l (Ricarica nei servizi di telefonia mobile,trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici,televisivi e di servizi internet), comma l, dispone: "[...] E ' altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. [...]" ha provveduto a modificare le Condizioni Generali di Contratto, specificando,nella definizione proposta all' art. 2 lettera g), la netta differenza che intercorre tra traffico/servizio acquistato e quello derivante da bonus, omaggi e logiche di autoricarica, definendo il "credito residuo" come il "credito relativo al traffico effettivamente acquistato e non goduto che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale per servizi di comunicazione prepagati o disattivazione della Usim ricaricabile, al netto di ricariche omaggio previste o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica previsti dal piano scelto e/o attivo"; - [omissis]; - [omissis]; |
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#44 (permalink) |
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Autorità Garante M3
![]() Data registrazione: 29-01-2007
Residenza: Agrigento
Messaggi: 2,398
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Certo che come giustificazione è davvero senza senso. Le banche potrebbero prendere spunto e dire ai propri clienti che devono spendere al più presto tutto il credito nei loro servizi altrimenti lo perderebbero con impossibilità di passarlo in altre banche! Peccato che abbiano fatto uscire tariffe con possibilità di ricariche fino ai 5000 € mensili equivalenti in 100 mila minuti di chiamate/videochiamate (69,4 giorni senza interruzione in un mese
) o 250 mila sms/mms ricevuti ari .H3G farebbe bene a stare zitta per evitare di fare altro danno! |
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#45 (permalink) |
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Partecipante Galattico
![]() Data registrazione: 15-04-2005
Residenza: Roma
Messaggi: 1,329
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On line il bollettino N.37 dell' Antitrust contenente il provvedimento 18950 dell'istruttoria PS43 che sanziona H3g S.p.A.
Bollettino N.37 |
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