Cosa è cambiato?
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Cosa è cambiato?
Sì avevo letto di questa novità che era già nell'aria da tempo!
Se ti riferisci agli indennizzi automatici c'è stata solo una proroga di 3 mesi.
Se ti riferisci alla delibera sulle "controversie tra utenti e operatori" sono stati accorciati i tempi per la presentazione all'Agcom o ai Corecom delegati del modulo GU14 a seguito del del tentativo iniziale di conciliazione : da 6 mesi a 3 mesi (vedi sopra)
Quindi se devo inviare il formulario GU14 devo farlo entro e non oltre 3 mesi dal fallito tentativo di conciliazione?
Esatto, però questo vale - ovviamente - solo per i procedimenti di conciliazione che vengono iniziati dopo la data di entrata in vigore di tali modifiche.
Per quanto riguarda poi il calcolo degli indennizzi in sede di presentazione dell'istanza di definizione, avendo letto in passato delibere non del tutto concordanti tra di loro, mi chiedevo:
- vanno calcolati sino al giorno di proposizione del tentativo di conciliazione?
- vanno calcolati sino alla data dell'esito negativo del tentativo di conciliazione?
- vanno calcolati sino al giorno di presentazione dell'istanza di definizione?
- si chiede che vengano calcolati sino alla conclusione definitiva del procedimento di definizione?
:shock::shock::shock:
Come hai giustamente evidenziato non c'è una linea ufficiale...in pratica a seconda del tipo di controversia e del responsabile del procedimento ci sono queste variazioni.
In linea di massima, quando si tratta di una disattivazione di utenza il calcolo dovrebbe arrivare fino al giorno di riattivazione dell'utenza. Nel caso ad esempio di mancata risposta al reclamo, il calcolo dovrebbe (è un mio parere suffragato da alcune delibere) arrivare fino ad almeno l'eventuale udienza di conciliazione ( se si è svolta) o definizione (se si prosegue dopo la conciliazione): insomma fino alla data in cui l'utente consumatore ha potuto ricevere una risposta e/o interloquire con l'operatore.
Mi quoto per chiedere, non essendomi chiara la normativa:
le modifiche introdotte con Delibera 597/11/CONS al Regolamento Agcom (173/07/CONS), non si applicano ai procedimenti per i quali, al momento della entrata in vigore di tali modifiche, sia già stata proposta istanza di conciliazione (come credo che sia, viste le modifiche anche del termine per presentare istanza di definizione) o istanza di definizione?
Le modifiche non si applicano ai procedimenti per i quali sia già stata presentata istanza di conciliazione (così deve intendersi)
E' specificato però che: la modifica del termine decadenziale per la proposizione dell’istanza di definizione stabilita all’articolo 1, comma 8, lettera b, non si applica alle controversie per le quali il tentativo di conciliazione risulta esperito alla data di entrata in vigore della presente delibera.
Hai fatto bene a puntualizzare: c'è questa "voluta" ambiguità e ti spiego come io la interpreto e come credo sia da interpretare conoscendo un po' Agcom...
In pratica tutte le nuove disposizioni si applicano alle istanze di conciliazione presentate dopo l'entrata in vigore della Delibera, tranne un caso: rientrano nel nuovo limite temporale di presentazione delle istanz GU14, anche le istanze di conciliazione in essere (ovvero non concluse).
Altra perplessità :) :
fermorestando che ormai le Carte Servizi e le CGC si stanno uniformando/si sono uniformate alle misure di indennizzo predeterminate dall'Agcom, all'art. 2, comma 2, All. A Delibera 73/11/CONS, la locuzione "[...]indipendentemente dai limiti massimi eventualmente stabiliti" come deve essere di preciso interpretata?