L’Antitrust sanziona le carte internazionali di Lycatel

di Massimo Venturini

Lycatel, che opera nella telefonia mobile grazie al gestore virtuale Lycamobile, è caduta nelle maglie dell’Autorità Garante per il Commercio e il Mercato.

lycamobileLa sanzione del garante riguarda la commercializzazione di carte ricaricabili attraverso le quali i clienti possono chiamare le numerazioni internazionali a prezzi ridotti rispetto a quelli applicati dai gestori tradizionali.

L’indagine, partita addirittura due anni dietro alcune segnalazioni dei consumatori, ha avuto come oggetto il comportamento di Lycatel e Skyline, nella loro qualità di professionisti, in relazione alla fornitura di traffico telefonico prepagato tramite le carte telefoniche internazionali denominate “Solo”, “Sonic”, “Storm” ed “Europa”, prodotte da Lycatel.

Più specificamente, spiega l’AG.CM., tale comportamento si è concretizzato in diverse azioni e omissioni ingannevoli poste in essere da Lycatel e da Skyline nell’ambito della comunicazione ai consumatori acquirenti delle predette carte prepagate dei relativi costi nonché delle condizioni economiche di fornitura del traffico telefonico dalle stesse garantito.

I consumatori segnalanti lamentavano, tuttavia, che il credito disponibile si esaurirebbe prima dello scadere dei minuti di traffico comunicati in avvio di chiamata o che, al termine della telefonata, il minutaggio di traffico residuo risulterebbe (spesso in misura notevole) inferiore alla differenza tra il minutaggio comunicato in avvio di chiamata e quello speso con quest’ultima. Inoltre, le telefonate verrebbero spesso interrotte, costringendo l’utente a ricomporre nuovamente il numero chiamato con conseguente nuovo addebito del costo di connessione. Infine, una volta attivata la carta, all’utente sarebbero addebitati giornalmente (e prescindere dal relativo utilizzo) alcuni centesimi di euro a titolo di “costo di mantenimento”, con conseguente decurtazione del credito telefonico disponibile, senza che a quest’ultimo fosse stata fornita alcuna preventiva informazione al riguardo.

Alla fine della fine investigativa è arrivata la multa per pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione, oltre al pagamento per la società Lycatel (Ireland) Limited di 80.000 € (ottantamila euro) e per la società Skyline Telecom S.r.l. di 50.000 €.

| Ag.C.M. Provvedimento n. 20461

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