Antitrust e condotta degli agenti di vendita Fastweb. Nessuna multa alla società

di Andrea Trapani

Un’interessante segnalazione sui comportamenti degli agenti mandatari dei vari gestori arriva dal bollettino odierno dell’Antitrust.

Nello specifico il procedimento che ha portato alla delibera concerne il comportamento posto in essere da Fastweb, consistente – parole testuali della delibera –  “nell’aver indotto in errore i consumatori in merito alle caratteristiche e alle condizioni economiche di alcune offerte commerciali sottoscritte fuori dai locali commerciali, diffondendo informazioni omissive e non rispondenti al vero“.

La ratio che ha portato alla non condanna del gestore è assai importante. 

Il tutto nasce da segnalazioni raccolte dall’Autorità nel periodo compreso tra dicembre 2009 e dicembre 2010 dove, mediante vendite porta a porta effettuate da propri agenti e/o promotori, era stata promossa dalla rete vendita dell’operatore l’attivazione di alcuni piani tariffari – quali “Parla&NavigaCasa” e “Tutto Fastweb Decennium” – a condizioni economiche differenti rispetto a quelle poi applicate, prospettando in alcuni casi anche la fornitura gratuita o particolarmente vantaggiosa di dispositivi elettronici che non avrebbe consegnato agli utenti.

Inoltre, secondo una segnalazione pervenuta dall’Associazione dei Consumatori ADUCons di
Lucca3, il professionista, nel mese di ottobre 2010, avrebbe diffuso, tramite un volantino di piccole dimensioni distribuito agli abitanti della città di Lucca, un messaggio pubblicitario, volto a promuovere la fornitura di un personal computer al costo di 9,90 euro al mese e l’attivazione di una nuova linea voce/dati al costo di 17,50 euro al mese, omettendo di descrivere le condizioni e le caratteristiche fondamentali dell’offerta.

Interessanti quanto acquisito, specie in considerazione di una precedente sentenza sui volantini pubblicitari distribuiti per conto proprio della stessa Fastweb che ha portato ad un nuovo rapporto tra società ed agenti:

“1) L’Agente è tenuto ad utilizzare esclusivamente materiale promozionale (volantini, brochure,…) preventivamente autorizzato da Fastweb.”,

“4) L’Agente è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni in merito alle caratteristiche ed alle condizioni dell’offerta proposta evidenziando, in particolare, eventuali limiti di durata e presupposti richiesti per l’attivazione.”, “5) L’Agente ha l’obbligo di comunicare all’interessato i costi relativi al servizioofferto, evidenziando in particolare, oltre al costo mensile, gli importi previsti per l’attivazione e per la disattivazione dello stesso, nonché eventuali costi stabiliti per il recesso anticipato.”, “8) L’Agente ha il divieto di concedere sconti rispetto ai prezzi di listino di Fastweb oppure dilazioni o condizioni di pagamento non autorizzate per iscritto da Fastweb.”
15. In relazione, alla possibilità che sia la singola agenzia a diffondere materiale pubblicitario autoprodotto, nel contratto di agenzia, all’articolo 9 (“Pubblicità ed iniziative promozionali”) è disposto, al comma 1, quanto segue: “L’Agente potrà effettuare, a sue spese, la pubblicità necessaria a garantire una adeguata diffusione dei Servizi della Preponente. Le singole iniziative promozionali dovranno peraltro essere volta per volta concordate con la Preponente, o da quest’ultima autorizzate. L’eventuale attività di affissione di messaggi pubblicitari – che sarà a completa cura e spese dell’Agente – dovrà in ogni caso essere fatta nel pieno rispetto della normativa vigente. Ogni conseguenza derivante da tale attività rimarrà a completo carico dell’Agente”. Al comma 2 è previsto che: “L’Agente NON potrà, per nessun motivo, realizzare campagne pubblicitarie senza la preventiva autorizzazione della Preponente”. L’articolo 9 è espressamente richiamato nell’articolo 20 (“Clausola risolutiva espressa e giusta causa”) tra gli obblighi la cui violazione abilita Fastweb a risolvere il contratto.

In relazione alle segnalazioni avanzate dai singoli consumatori, concernenti la mancata applicazione di condizioni contrattuali prospettate degli agenti/promotori di Fastweb, allo stato, sulla base degli atti del procedimento, non sussistono elementi sufficienti a dimostrare lasussistenza di una pratica con profili di scorrettezza.

Parimenti, con riferimento al volantino diffuso nella città di Lucca, all’esito dell’istruttoria svolta non sono emersi elementi sufficienti tali da ricondurre il comportamento oggetto di contestazione ad una pratica commerciale scorretta attribuibile a Fastweb.

Pertanto l’AGCM ha ritenuto che la pratica commerciale in esame non presentasse elementi sufficienti ad integrare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Rimane così il passaggio più importante del rapporto tra il gestore e chi opera per lui, ossia che in caso di condotta scorretta ogni conseguenza derivante da tale attività rimarrà a completo carico dell’Agente.

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