AgCom vs. Bip Mobile, una multa per la mancata comunicazione… e una delibera che li scagiona

di Valerio Longhi

Probabilmente non è finita la storia di Bip Mobile.
BipMobileForse lo sarà per le questioni che hanno visto protagonista AgCom, ma non è detto che sia l’ultima parola.

E’ notizia di ieri la sanzione con cui AgCom ha chiuso il procedimento per l’omessa comunicazione agli utenti dell’interruzione del servizio.
Per Bip Mobile è arrivata una multa di 206mila euro.

Una piccola soddisfazione per i clienti del gestore virtuale che però non sembra trovare conferma nelle delibere della stessa autorità.
Sempre ieri, infatti, ad esempio la Delibera n. 51/14/CIR che riguardava tre (ex) clienti Bip contro l’operatore in realtà rimandava il tutto fuori dalle sedi amministrative.

I tre clienti hanno dichiarato che – come ben sappiamo – in data 30 dicembre 2013 il servizio telefonico inerente alle predette utenze veniva sospeso sia per il traffico in uscita che per
il traffico in entrata, senza preavviso e senza motivazione.

In base a tali premesse, gli istanti hanno richiesto:

i. la liquidazione di un indennizzo a copertura del predetto disservizio;
ii. il risarcimento dei danni morali e materiali.

La risposta in premessa di AgCom – che ha rigettato la richiesta – sembra disallineata dalla sanzione perché dice che “… a ben vedere, infatti, la sospensione delle utenze telefoniche in epigrafe non è  stata predisposta di default dalla società Bip Mobile S.p.A., quale titolare del rapporto  contrattuale in essere con gli istanti, bensì dalla società Telelogic Italy S.r.l. che, in  qualità di Enabler, svolge il ruolo di esercizio della piattaforma di billing di Bip Mobile  interfacciando la rete H3G.
L’avvenuta interruzione del servizio di telefonia mobile a far data dal 30 dicembre  2013 non ha interessato le sole utenze telefoniche intestate agli istanti in epigrafe, bensì  ha impattato l’intero bacino di utenza di Bip Mobile, in ragione dello spegnimento della piattaforma tecnologica da parte della società Telelogic Italy S.r.l., a fronte delle utorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 51/14/CIR 3 criticità contrattuali e delle pendenti insolvenze di entrambi gli operatori verso il gestore  H3G S.p.A., assegnatario delle frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per  la fornitura dei servizi mobili su scala nazionale.
Nello specifico, si deve evidenziare che la sospensione lamentata dagli istanti è  avvenuta per un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei singoli contraenti (utente  finale ed operatore) ed, in quanto tale, non può legittimare l’applicazione degli articoli 4  e 5 dell’allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS. Infatti, la fattispecie non può  inquadrarsi nella tipologia di “sospensione o cessazione amministrativa” avvenuta senza  che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, che viene  disposta dall’operatore per motivi legati al rapporto con il proprio cliente, ad esempio  per asserita morosità. Né può rientrare nella previsione regolamentare di cui al  successivo articolo 5, che è circoscritto alle sole ipotesi di sospensione causata da  motivi tecnici imputabili all’operatore.

Invero, la res controversa, in termini civilistici, rientra nella fattispecie prevista  dall’articolo 1256 del codice civile, che assume in considerazione l’impossibilità della  prestazione che non è riconducibile alla responsabilità del debitore, in quanto  ordinariamente dipende dal caso fortuito, da forza maggiore o da altri eventi di natura  oggettiva non riconducibili alla condotta dei soggetti implicati nel singolo rapporto  obbligatorio.
Pertanto, nella fattispecie in esame trova applicazione il principio secondo cui, per  il combinato disposto degli articoli 1256 e 1243 del codice civile, l’obbligazione del  soggetto, la cui prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile,  costituisce causa di estinzione dell’obbligazione, sicchè colui che non può rendere la  prestazione divenuta intanto impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione  e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione  dell’indebito; restando, quindi, salva l’eventuale restituzione del credito residuo, che però non è stata perorata dagli istanti nella presente procedura.
Da ultimo, va comunque rilevata la specifica clausola di esonero da responsabilità contenuta nell’articolo 12, delle norme d’uso della società Bip Mobile S.p.A., che  prevede espressamente che, sia in presenza di errata utilizzazione del servizio, sia in  caso di problematica di rete dell’operatore con il quale Bip Mobile ha stipulato apposito
contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile (nel caso di specie, Telogic Italy  S.r.l./H3G S.p.A.), “Bip Mobile potrà sospendere in ogni momento i servizi, in tutto o in  parte, anche senza preavviso

”.

“Per quanto sopra esposto, le richieste degli istanti non possono ritenersi accoglibili  nell’ambito della risoluzione, in via amministrativa, del contenzioso, con espressa  salvezza di ogni ulteriore ed eventuale rilevanza in altra sede.

 

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