Durata contratti e informazioni per le attivazioni: cosa (non) cambia con le delibere AgCom

di Andrea Trapani

Settimane calde in casa AgCom dove, dopo la multa a Sky e H3G, sono state approvate due delibere per tutelare maggiormente gli utenti quando sottoscrivono un contratto con un operatore telefonico.

Due i diversi aspetti evidenziati dal lavoro dell’Autorità: le delibere – che entreranno in vigore tra meno di sessanta giorni, ndr – si occupano nello specifico di regolamentare:
1. tutti i contratti con gli operatori telefonici;
2. i contratti a distanza.

Con l’entrata in vigore delle nuove delibere Agcom vuole quindi che vengano forniti maggiori dettagli sui contratti che i consumatori andranno a siglare.

Partiamo dalla durata massima dei contratti, di cui si parla dal 2011 con l’intervento dell’Unione Europea che indicava due anni come durata massima.

Particolare attenzione alla durata quindi: si conferma, infatti, che i contratti conclusi tra operatori e consumatori che riguardano la fornitura di servizi di comunicazione elettronica non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a ventiquattro mesi e gli operatori garantiscono, comunque, agli utenti la possibilità di aderire ad almeno un contratto che preveda una durata massima iniziale di dodici mesi.
Attenzione a un caso specifico che interessa molti nostri lettori: la delibera, infatti, indica che “nel caso di offerte che prevedono anche l’acquisto di beni, resta salva la possibilità di prevedere periodi di rateizzazione, per il pagamento del corrispettivo relativo a tali beni, più lunghi rispetto alla durata del contratto principale, afferente alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli operatori garantiscono ai propri clienti la facoltà, in caso di disdetta del contratto principale, di pagare in un’unica soluzione le rate residue per l’acquisto degli apparati, senza alcun costo ulteriore, specificandone l’importo nel contratto.” In pratica le offerte con vincoli di 30 mesi sembrano assolutamente in linea, anche se mancano le risposte su casi specifici da parte dell’Autorità (come, ad esempio, il caso di altri dodici mesi – per un totale di 42! – per la restituzione a rate di anticipi come effettuato da alcuni operatori, ndr).

Secondo punto, gli operatori telefonici saranno obbligati a segnalare agli utenti informazioni sui tempi di attivazione, sui costi di recesso e sulle varie modifiche contrattuali che inficiano l’accettazione della proposta. Vengono confermati in questa ottica gli indennizzi per gli utenti quando gli operatori telefonici non rispettano i termini riportati nel contratto. Per quanto riguarda i contratti al telefono l’Authority ha indicato agli operatori la necessità di una seconda conferma esplicita dopo l atelefonata di adesione .

La conferma da parte dell’utente di sottoscrivere un nuovo contratto può avvenire via email o in altra modalità telematica. In questo modo l’utente avrà modo di ricevere maggiori dettagli sul contratto che andrà a sottoscrivere; una vera “rivoluzione” rispetto alla situazione attuale quando alcuni call-center prendono di “sorpresa” coloro che devono aderire alle offerte cd speciali.

Le due delibere in originale:

 Delibera n. 519/15/CONS

Approvazione del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche

Delibera n. 20/15/CONS

Approvazione degli orientamenti per la conclusione per telefono di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche

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