Costi di terminazione, Antitrust chiede attenzione per i Full MVNO

di Andrea Trapani

La sede dell'AntitrustNel bollettino Antitrust di ieri, oltre all’avvio dell’istruttoria per la possibile violazione di Vodafone Exclusive, è stata resa nota la lettera che – lo scorso 24 aprile 2015 – il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato ad AgCom in risposta alla richiesta di parere formulata in merito allo schema di provvedimento concernente “Mercato della fornitura all’ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 2 della Raccomandazione della Commissione europea 2014/710/UE: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari”.

Cosa c’è scritto? Il testo integrale è chiaro (corsivi e neretti sono scelte redazionali invece, ndr): “[..] l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, intende svolgere le seguenti considerazioni.
Nello schema di provvedimento in esame, codesta Autorità individua otto mercati rilevanti dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singola rete mobile, uno per ciascun operatore di retemobile in grado di offrire il servizio di terminazione vocale sulle proprie numerazioni: BT Italia, H3G, Lycamobile, Noverca, PosteMobile, Telecom Italia, Vodafone Wind.

Nei suddetti mercati non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e, pertanto, i suddetti operatori sono identificati quali detentori di significativo potere di mercato,ciascuno con riferimento alla propria rete mobile.
Le valutazioni esposte paiono condivisibili in linea generale e coerenti con le indicazioni fornite dalla Commissione europea. In particolare, con specifico riguardo alla definizione merceologica adottata da codesta Autorità, appare corretta l’inclusione nel mercato di tutto il traffico voce terminato su singola rete mobile, indipendentemente dalla rete di origine. Infatti, va sottolineato che la definizione merceologica del servizio non varia a seconda dell’operatore di origine. Di conseguenza, tutto il traffico entrante su singola rete mobile costituisce un unico mercato rilevante all’ingrosso.
Relativamente all’identificazione dei soggetti dotati di significativo potere di mercato, si convienecon codesta Autorità che il servizio di terminazione è offerto da un solo operatore su ciascuna rete mobile, per tutte le chiamate di tipo mobile-mobile e fisso-mobile destinate alla clientela attestata su quella rete, ed è remunerato da una tariffa all’ingrosso fissata dall’operatore stesso in assenza di vincoli competitivi. Sulla base del regime calling party pays, l’operatore di terminazione può pertanto incrementare la tariffa di terminazione all’ingrosso senza che gli operatori concorrenti possano limitare il suo potere di mercato.

Codesta Autorità, inoltre, ha utilizzato un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up volto a determinare i prezzi del servizio di terminazione mobile per un operatore efficiente. L’applicazione di tale modello nello schema di provvedimento in esame appare in linea di massima coerente con le indicazioni della Commissione europea e con quanto auspicato dall’Autorità nel parere reso in merito allo schema di provvedimento relativo al ciclo di analisi culminato nella delibera n. 621/11/CONS.
Quanto agli obblighi in materia di controllo dei prezzi imposti agli operatori notificati, risulta meritevole di apprezzamento la ulteriore riduzione delle tariffe di terminazione mediante l’orientamento delle stesse ai costi operato dallo schema di provvedimento. Con specifico riferimento alla simmetria degli obblighi regolamentari prevista per tutti gli operatori notificati, inclusi quelli full MVNO, deve esprimersi il sostanziale favore verso la scelta seguita da codesta Autorità, in linea con la Raccomandazione sulla reg olamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE e la relativa Nota Esplicativa. Tuttavia, in ragione delle quote ancora limitate detenute sul mercato dagli operatori virtu ali e del recente processo di aggiornamento del servizio offerto – come tale può considerarsi il pa ssaggio da ESP a full MVNO -, potrebbe valutarsi l’opportunità di prevedere un periodo transitorio entro il quale procedere ad un progressivo livellamento tariffario, oppure al cui termine prevedere l’applicazione della tariffa regolamentata.

Con riferimento agli ulteriori obblighi regolamentari previsti nel provvedimento in esame, si ritiene opportuno tenere in adeguata considerazione le peculiari caratteristiche degli operatori full MVNO. Ciò con particolare riferimento alle dimensioni, alle strutture organizzative e ai volumi diservizio. In ragione di tali caratteristiche, potrebbe valutarsi l’opportunità di ridisegnare secondo il principio di proporzionalità gli obblighi imposti, in special modo quelli relativi alla contabilità regolatoria, riducendo, ove possibile e compatibile con le esigenze di controllo dei prezzi, gli oneri relativi e predisponendo, se del caso, modelli e/o formulari specifici dedicati agli operatori in parola.
Nella medesima ottica di riduzione del plesso regolatorio a vantaggio del più libero atteggiarsi delle dinamiche competitive, codesta Autorità potrebbe valutare una limitazione dell’ambito di rilevanza delle misure imposte, circoscrivendolo a quello comunitario e ampliando, così, il novero delle leve concorrenziali a disposizione delle imprese nel confronto competitivo in ambito internazionale.
Alcune brevi considerazioni devono essere svolte, infine, con riferimento all’efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
In linea di massima, sarebbe auspicabile che le disposizioni regolatorie come quelle indicate trovino applicazione esclusivamente con riguardo a periodi futuri, in ragione delle esigenze, manifestate dagli operatori interessati, di programmare adeguatamente gli investimenti e, più in generale, le scelte aziendali. Quanto detto appare una condizione da applicare con rigore maggiore per i soggetti, come i fullMVNO, che vedono modificarsi radicalmente la rispettiva posizione nel mercato alla luce della notifica quale soggetto detentore di significativo potere di mercato e della sottoposizione ai relativi obblighi regolamentari.
Alla luce della peculiare situazione in cui versano tali operatori, appare necessario escludere, o quan tomeno ridurre al minimo indispensabile, ogni effetto retroattivo di quanto disposto nei loro confronti.
In conclusione, l’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva del provvedimento in oggetto.

Fonte AgCm.it

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