Sim disattivate: ancora AgCom contro H3G

di Massimo Venturini

Ancora nuove delibere di contenzioso utente-operatore definite in Agcom nei mesi scorsi  e inerenti le famose disattivazioni attuate da 3 Italia il 20 luglio 2007. Per la precisione si tratta delle delibere 26/09/CIR e 38/09/CIR pubblicate di recente.

Ormai è consolidato l’orientamento dell’Autorità che condanna il comportamento del gestore ovvero la disattivazione dell’utenza senza aver garantito all’utente il 13° mese in ricezione (Condizioni Generali di Abbonamento valide per le sim ricaricabili attivate fino al 15 maggio 2006).

Nella delibera 26/09/CIR Agcom ha ordinato all’operatore:

  1. Riaccredito dell’intero credito residuo  pari a 780,00 € su nuova utenza da attivare o su quella eventualmente già attiva con lo stesso numero di utenza.
  2. Per l’illegittima disattivazione, indennizzo di 6 euro al giorno moltiplicato per il numero totale dei giorni di disattivazione dal 20/07/2007 alla data di presentazione dell’istanza all’ AgCom per un totale di 244 giorni pari a 1.464,00 € somma maggiorata degli interessi legali.
  3. Spese di procedura di 50,00

Nell’analoga  delibera 38/09/CIR Agcom  ha  inoltre riportato altri elementi che censurano il comportamento del gestore, in particolare:

Al riguardo, si deve evidenziare che la società H3G S.p.A. non ha addotto alcuna giustificazione in ordine all’assenza di informativa, sollevata dalla parte istante in sede di udienza, secondo cui “l’utente non ha potuto conoscere la data di scadenza della propria scheda ricaricabile H3G, ovvero la data di scadenza del termine dei 13 mesi dall’ultima ricarica effettuata, in quanto allo stato attuale è possibile visualizzare, tramite l’area clienti 133, lo storico delle ricariche effettuate solo negli ultimi sei mesi ma non è possibile verificare la data di scadenza delle USIM”.
D’altronde va altresì tenuto presente che l’operatore non ha preavvisato il cliente dell’imminente disattivazione neanche attraverso modalità alternative.

Inoltre viene evidenziata la scorretta gestione del reclamo dell’utente:

Infine si deve evidenziare la condotta negligente della società H3G S.p.A., tradotta in concreto nella scorretta gestione del cliente, in quanto a fronte del reclamo inoltrato in data 30 luglio 2007 mediante invio di raccomandata A.R., ricevuta dalla predetta Società in data 10 agosto 2007, come attestato dal timbro postale apposto sull’avviso di ricevimento, prodotto in copia agli atti, la società non ha fornito alcun riscontro. Al riguardo, poiché il disposto dell’art. 25, commi 1 e 2, delle Condizioni Generali di Contratto (nonché dell’art. 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP) prevede che la risposta al reclamo deve essere motivata e fornita entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto, consegue che il sig. XXX ha diritto ad un indennizzo per la mancata risposta ricevuta.

Agcom  ha ordinato quindi all’operatore:

  1. Riaccr

    3 Italia

    edito dell’intero credito residuo  pari a 3.750,00 € su nuova utenza da attivare o su quella eventualmente già attiva con lo stesso numero di utenza.

  2. Per l’illegittima disattivazione, indennizzo di 6 euro al giorno moltiplicato per il numero totale dei giorni di disattivazione dal 20/07/2007 alla data di presentazione dell’istanza all’ AgCom per un totale di 569 giorni pari a 3.414,00 €  (somma maggiorata degli interessi legali).
  3. Per la mancata risposta al reclamo, indennizzo di 3.822,00 € (somma maggiorata degli interessi legali) calcolato secondo il parametro della  Carta dei Servizi di H3G S.p.A. (6 euro pro die), da moltiplicare per n.637 giorni intercorrenti tra il 25 settembre 2007 compreso (scaduti i 45 giorni utili per fornire risposta scritta al reclamo ricevuto il 10 agosto 2007) e il 23 giugno 2009, data dell’udienza di discussione della controversia.
  4. Spese di procedura di 150,00 €.

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