Pubblicità “3 Power 10” sanzionata dall’Antitrust

di Tommy Denet

Nuovo provvedimento dell’Antitrust nei confronti degli operatori telefonici. A finire sul banco degli imputati è in questo caso 3 Italia con la sua tariffa 3 Power10.

L’Autorità ha contestato la mancata trasparenza della comunicazione commerciale della tariffa “3 Power 10” presente sul sito www.tre.it sia nella formulazione di ottobre 2009 sia in quella dello scorso mese di marzo, suscettibile di “indurre in in errore i possibili destinatari rispetto alle principali caratteristiche e condizioni economiche, mediante una rappresentazione ambigua e omissiva di alcuni elementi essenziali del piano  (tariffazione applicata alla scadenza del periodo promozionale; stringenti limitazioni e vincolanti condizioni da rispettare per fruire dell’esenzione dal canone e della tariffazione agevolata; perpetuità delle condizioni economiche pubblicizzate).”

In particolare, la comunicazione commerciale nella versione diffusa nel mese di ottobre 2009, avrebbe omesso di illustrare in modo diretto e chiaro la sussistenza di peculiari e rilevanti limitazioni dell’offerta reclamizzata ovvero, per tutti i nuovi attivati con Piano Ricaricabile, oltre alle Condizioni Generali di Contratto in vigore, si applicano le seguenti ulteriori restrizioni:

  • traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non 3, inferiore al 60% del traffico totale uscente;
  • il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese;
  • traffico (voce o SMS) mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale inferiore al 70% del traffico totale uscente.

Qualora dai sistemi di rete 3 non risultasse soddisfatta anche una sola delle condizioni sopra indicate, previa comunicazione al cliente, 3 si riserva la possibilità di applicare le condizioni economiche previste dal Piano Tariffario 3Autoricarica.

Nella versione del messaggio più recente (rilevazione pagine web del 19 marzo 2010), vengono, invece, riportate in un lungo elenco le stringenti condizioni – il cui mancato rispetto, anche per una sola condizione, vanifica l’adesione alla promozione – che di fatto rendono estremamente difficoltoso per i consumatori valutare l’effettiva convenienza economica del profilo tariffario, sia in termini assoluti, sia in rapporto ad analoghe offerte di operatori concorrenti. Il messaggio avrebbe omesso, altresì, di indicare la tariffazione effettivamente applicata cessato il periodo in cui è possibile beneficiare della promozione ovvero nell’ipotesi di mancato rispetto delle predette stringenti condizioni.

Nell’ambito delle numerose e stringenti condizioni di utilizzo elencate, è presente ad esempio anche quella secondo cui il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese. Siffatta condizione, secondo l’Autorità, appare estremamente difficile da monitorare da parte del consumatore dal momento che prescinde dal comportamento dell’aderente alla promozione essendo assoggettata a variabili esterne. L’accertamento della sussistenza di detta condizione richiede, infatti, sistemi di rilevazione non sempre nella disponibilità del cliente H3G.

L’Autorità ha contestato inoltre il duplice utilizzo del sintagmaper sempre” sia con riferimento alla tariffa di 10 centesimi di euro, sia con riferimento all’esenzione dal pagamento del canone mensile di 5 euro per quanti sottoscrivono il piano entro un dato termine:  il claimper sempre”, con la connessa assertiva prospettazione della perpetuità delle condizioni economiche pubblicizzate in favore di chi aderisce al piano entro un dato termine, appare una espressione che fa leva sul fattore risparmio, ma che, di fatto, non corrisponde alla realtà dal momento che contrasta, in mancanza di una specifica, formale e trasparente rinuncia da parte del professionista (adeguatamente comunicata agli utenti interessati), con la possibilità che le condizioni contrattuali vengano modificate dal professionista, qualora decida di avvalersi dello ius variandi ex articolo 70 del Decreto Legislativo n. 259/2003. L’Autorità, d’altra parte, già intervenuta sul claim “per sempre” sanzionando l’operatore Tim con il provvedimento n.19684 “Chiara di Tim” ha, quindi, ritenuto la dicitura “per sempre”, così perentoria ed accattivante, idonea ad indurre in errore i consumatori sul carattere permanente delle condizioni delle offerte prospettate, di fatto oggetto di una possibile modifica unilaterale da parte del professionista stesso che non rinuncia con impegni formali, ufficiali e trasparenti a tale facoltà. A tal proposito, H3g, nelle proprie difese aveva comunque sostenuto  la correttezza delle informazioni veicolate in quanto, per un verso, la società ha la prospettiva di rinunciare alla facoltà di una futura rimodulazione dell’offerta e, per altro verso, l’aderente, qualora rispettoso delle condizioni di uso del piano, beneficia della tariffa di 10 centesimi di euro ed è esonerato dal versamento del corrispettivo mensile (pari a 5 euro).
Per la suddetta pratica commerciale, dichiarata ingannevole, H3g è stata sanzionata con una multa di 50 mila euro.

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