Clausole tariffarie, Antitrust torna su H3G

di Andrea Trapani

Nel bollettino odierno dell’Antitrust tornano in auge le clausole contrattuali di 3 Italia, nello specifico nei piani prepagati e la possibile variazione degli stessi se non si rispettano alcuni parametri di utilizzo (es. % in roaming nazionale).

Il tutto per via di una presunta continuazione della pratica già giudicata in precedenza, pratica su cui il gestore ha dichiarato che, “a seguito della notifica del provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, non ha disposto né disporrà modifiche dei piani tariffari dei clienti a seguito di violazione delle condizioni d’uso descritte dall’offerta commerciale”.

L’unica eccezione – si legge nel bollettino, ndr – potrebbe riguardare i clienti “full roamers”, ovvero i clienti che dovessero utilizzare il servizio esclusivamente in roaming nazionale sulla rete Telecom Italia, in violazione di quanto stabilito dalle condizioni generali di contratto di H3G. Dal momento dell’assunzione di tale impegno, H3G ha rappresentato tuttavia che non avrebbe attuato modifiche di condizioni contrattuali neanche dei confronti di clienti full roamers e tanto meno nei confronti del segnalante da cui è partita la nuova attività dell’Authority.
Il professionista ha, infine, precisato che “tali clausole saranno formalmente, e solo formalmente, mantenute per tutta l’offerta esistente e saranno eliminate al momento dell’avvio dei nuovi piani tariffari”.

Il bollettino contiene inoltre alcune valutazioni sull’oggetto del contendere, tra cui:

  • In via preliminare, si osserva che, successivamente alle note del 15 aprile e del 12 maggio 2011 circa le iniziative assunte per ottemperare alla diffida contenuta nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, richiamate da H3G, sono emersi elementi nuovi e che non erano stati evidenziati dalla Parte. In particolare, alla luce di una richiesta di intervento del 27 giugno 2011, delle acquisizioni degli Uffici del 16 novembre 2011 e della risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici, è emerso che H3G continua a prospettare le offerte tariffarie con le medesime limitazioni di utilizzo caratterizzate da opacità oggetto di censura da parte dell’Autorità nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011.
  • Alla luce di tali elementi, quanto rappresentato da H3G, vale a dire di non aver proceduto ad esercitare la facoltà contrattuale di modificare i piani tariffari dei clienti non rileva ai fini della presente valutazione. Infatti, la mera perdurante prospettazione di offerte tariffarie con la medesima opacità circa le limitazioni di utilizzo oggetto di censura da parte dell’Autorità nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011 appare di per sé idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in ordine alle condizioni economiche e alle modalità di utilizzo dei servizi offerti, rappresentando una continuazione della pratica commerciale scorretta accertata, in violazione della diffida contenuta nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011.
  • Pertanto, la pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato con il provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011. Infatti, nell’ambito della promozione dei propri piani tariffari, quantomeno nel periodo ricompreso dal giugno 2011 al gennaio 2012, H3G ha continuato ad attuare e a promuovere piani tariffari caratterizzati da numerose e stringenti condizioni di utilizzo che, in quanto non facilmente monitorabili ex ante dall’utente, rendono estremamente difficile l’adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determinano una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche per la fruizione dei servizi offerti dal professionista.
  • Analogamente a quanto rilevato nel provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, la condotta di H3G rende estremamente difficile l’adozione di scelte di consumo pienamente consapevoli e determina una complessiva incertezza in ordine alle effettive condizioni economiche per la fruizione dei servizi offerti dal professionista.
  • Il citato provvedimento n 22169 del 2 marzo 2011 risulta notificato al professionista in data 16 marzo 2011. Dalle evidenze documentali risulta che la pratica ritenuta scorretta ha continuato ad essere diffusa successivamente al 16 marzo 2011. In particolare, la fattispecie oggetto della presente valutazione si colloca in un arco temporale successivo alla data di notifica del provvedimento n. 22169 del 2 marzo 2011, ossia dal giugno 2011, sulla base di quanto rappresentato nella segnalazione in atti, quantomeno sino al gennaio 2012, alla luce delle successive rilevazioni effettuate dagli Uffici9.

Ricorrono, in conclusione si legge nel bollettino, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

L’Antitrust ha quindi deliberato a) di contestare alla società H3G S.p.A. la violazione di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 22169 del 2 marzo 2011 e  b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo.

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