Scadenza delle USIM, AgCom sanziona H3G e stabilisce la durata a 12 mesi

di Andrea Trapani

Agcom, la nuova sede di RomaTorna in primo piano la durata della schede ricaricabili di telefonia mobile.

In questo caso protagonista è 3 Italia che, come alcuni nostri lettori già sapranno, ha da sempre una particolare tipologia di durata delle proprie usim ricaricabili (vedasi la nostra guida alla scadenza delle usim ricaricabili 3 del 2008 ad esempio).

Nello specifico dell’ordinanza ingiunzione (Delibera 416/13/CONS) che la nostra Community ha prontamente segnalato, AgCom mette in rilievo come l’elemento rilevante ai fini del calcolo del periodo minimo garantito di funzionalità della sim sia di dodici mesi. Che vale, a quanto si evince, anche per i vecchi clienti.

Come si può leggere nella stessa Delibera 416/13/CONS “[..] il presente procedimento è stato avviato a seguito dell’accertamento dell’avvenuta violazione, da parte della società H3G S.p.A., dell’articolo 8, comma 9, della delibera 26/08/CIR, come modificato dalla delibera 74/10/CIR. Con il predetto articolo sono state introdotte previsioni di maggior favore per gli utenti in relazione al periodo di utilizzo e di disponibilità delle sim card.

Vecchie SIM. Scoperta falla che ne permette il controllo remoto

Più in particolare, è stato stabilito, in capo agli operatori di rete mobile, l’obbligo di: a) garantire la funzionalità della sim card per un periodo minimo di dodici mesi, decorrente dall’ultima operazione di ricarica, b) preavvisare l’utente, con almeno trenta giorni di anticipo, dell’imminente sospensione del servizio e c) consentire la riattivazione della sim sospesa mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta. Ebbene, nel corso dell’attività di vigilanza e controllo svolta da questa Autorità al fine di verificare il rispetto, da parte degli operatori, della normativa di settore, è stato accertato che la società H3G S.p.A. non ha rispettato le suddette previsioni regolamentari nella gestione del titolare dell’utenza mobile n. OMISSIS. […]”

Al di là del caso specifico, si segnala quest’altro passaggio in cui l’Autorità scrive che “[..] deve rilevarsi come non risulti fondata l’eccezione sollevata dalla Società circa l’inapplicabilità delle disposizioni di cui alla delibera n. 74/10/CIR ai rapporti contrattuali già in essere al momento della entrata in vigore della stessa. Alla luce del dettato normativo, come anche dei principi espressi nel corso del tempo dalla giurisprudenza, non sembrano difatti esservi dubbi sull’applicabilità delle disposizioni a favore degli utenti introdotte con la delibera in discorso ai rapporti contrattuali già sorti alla data della entrata in vigore della delibera de qua. In merito, deve innanzitutto rilevarsi che le previsioni in discorso intervengono a disciplinare delle fasi precipue del rapporto contrattuale, che esulano dalle normali dinamiche del rapporto di utenza (consistenti nella fruizione del servizio a fronte del pagamento di un corrispettivo), riguardando esse il momento della eventuale sospensione della sim card per non uso prolungato e la procedura di riattivazione della stessa.

Le nuove regole sono evidentemente volte ad introdurre un regime di maggior favore per gli utenti, in attuazione degli obiettivi di promozione della tutela degli utenti fissati dalla legge n. 481 del 1995 e dalla legge n. 249 del 1997. La volontà è quella di prevedere una disciplina generalizzata di maggior tutela per gli utenti che si trovano, nello svolgimento del rapporto contrattuale con il professionista, in una posizione di fisiologica debolezza nei confronti della controparte contrattuale. L’applicabilità delle nuove regole anche ai contratti già in essere è, quindi, chiaramente desumibile dalle finalità sottese alla disciplina in esame come anche dalla ratio della normativa, che è quella, come accennato innanzi, di prevedere una disciplina generalizzata di favor per gli utenti. In relazione poi a quanto eccepito dalla società circa l’applicazione, nel rapporto con l’utente segnalante, delle condizioni di contratto da questi sottoscritte nel 2009, giova richiamare le regole di diritto comune ed, in particolare, l’articolo 1339 del codice che, come noto, dispone la sostituzione automatica delle clausole difformi apposte dalle parti con quelle imperative previste ex lege soffermandosi, in particolare, sulla questione della sua applicabilità nel caso di norme imperative sopravvenute”.

La sanzione per H3G è pari a 120.000 euro in ordine alla violazione dell’articolo 8, comma 9, 416/13/CONS 5dell’allegato A, alla delibera n. 26/08/CIR, così come modificato dalla delibera n. 74/10/CIR.

Tratto da agcom.it, tutto il testo virgolettato è stato estratto dalla delibera AgCom e non esprime le opinioni ne’ dell’autore ne’ di Mondo3.com.

Si ringraziano danio.78 e wildfire per la segnalazione

 

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