Vendite online di Tre, sanzione Antitrust

di Valerio Longhi

AGCM, logo antitrustSanzione Antitrust per 3 Italia (e TMM srl) per quanto riguarda le vendite online per i prodotti H3G.

Come si apprende dal testo dello stesso provvedimento AGCM nel bollettino 47/2015a seguito di verifiche di ufficio si è constatato che, per effettuare l’acquisto on-line di apparecchi elettronici – quali telefoni, smartphone e tablet elettronici – in associazione ai servizi di telefonia e/o di accesso alla rete internet prestati dal professionista H3G, dalle pagine internet di H3G collocate nel sottodominio “www.tre.it” il consumatore viene rinviato al dominio “checkout3.it”, strutturato come una piattaforma informatica per vendite on-line, di cui è titolare TMM.

Ove il consumatore voglia iniziare un processo di scelta del prodotto dall’indirizzo www.tre.it” viene dapprima indirizzato alle pagine del sottodominio “3store.tre.it ” ove può essere effettuata la scelta dello specifico prodotto. Solo dopo la selezione e la conferma al proseguimento del percorso l’utente è indirizzato alle pagine del dominio “checkout3.it” che fungono appunto da piattaforma informatica per vendite on-line”

I ruoli dei professionisti nella vendita dei prodotti: Il professionista H3G ha precisato nelle proprie memorie che “TMM è un rivenditore autorizzato dalla stessa H3G, che si occupa della vendita di servizi ed offerte H3G attraverso le pagine del proprio sito “checkout3.it ” con grafica coerente con quella del sito “tre.it” . Il professionista TMM ha analogamente chiarito che la stessa “ TMM srl è un rivenditore autorizzato di H3G spa e si occupa della vendita di servizi ed offerte 3 attraverso i carrelli di vendita (dominio: checkout3.it) presenti sul sito T re.it e 3store.tre.it .” e che “ TMM srl gestisce autonomamente la piattaforma e-commerce aggiornando i contenuti presenti sui checkout3.it e 3store.tre.it seguendo le direttive e le linee guida, nonché le procedure e i regolamenti di H3G spa .”, mentre “H3G – 3Italia è la società di telefonia mobile che fornisce i servizi, le offerte e i terminali che possono essere acquistati tramite il sito Tre.it attraverso i carrelli di vendita gestit i da TMM srl in qualità di rivenditore autorizzato”.

Nella delibera si parla dell’oggetto del contendere: “[..] Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dai professionisti, consistente nell’aver diffuso, tramite le pagine internet dei siti tre.it , checkout3.it e 3store.tre.it, informazioni omissive con riguardo ai diritti dei consumatori e, in particolare, alle informazioni precontrattuali obbligatorie di cui agli artt. 49 e ss. del Codice del Consumo, nonché alla garanzia legale di conformità, ai sensi degli art. 128 e ss. del Codic e del Consumo.”

In merito ai ruoli assunti dai due professionisti nell’offerta e nella vendita di prodotti e servizi, dalle evidenze istruttorie risulta che: TMM è un rivenditore autorizzato dei prodotti e servizi offerti da H3G; che assume nei confronti de i consumatori la veste di controparte al momento della vendita; mentre H3G si occupa dell’assistenza in garanzia e della gestione dell’eventuale esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo. Tale ripartizione di ruoli e di responsabilità – scrive AGCM – nei confronti dei consumatori non risultava in maniera chiara dalle informazioni fornite; ciò in considerazione del fatto che nel momento in cui il consumatore effettuava l’acquisto on-line veniva automaticamente rinviato dal sito www.tre.it al sito checkout3.it , che funge da piattaforma informatica per le vendi te on-line , a volte passando per il sito 3store.tre.it

Inoltre, la stessa presentazione grafica del sito checkout3.it , che riportava in primo piano il logo dell’operatore telefonico e l’indicazione “ 3 Store Web ”, veicolavano al consumatore il convincimento che H3G fosse l’effettiva controparte contrattuale

Lo stesso professionista H3G rappresenta nelle proprie argomentazioni difensive che “ l’intero contesto di navigazione ” e “ l’intero approccio grafico e testuale, che viene mantenuto invariato durante tutta la navigazione ” è “ impostato in modo che il Cliente abbia infatti la percezione di muoversi all’interno dell’offerta di H3G, come chiaramente si nota dalla presenza costante del marchio registrato “3” in tutte le pagine, inclusa quella gestita da TMM ”. Ebbene, in tale contesto, l’assenza sul sito www.tre.it di una avvertenza al momento del rinvio alla piattaforma di vendita on-line, da un lato, e, dall’altro, le scarne informazioni fornite su TMM e sul suo ruolo sui siti 3store.tre.it e checkout3.it non offrivano al consumatore informazioni sufficienti ad individuare quest’ultimo come propri a controparte nel contratto di compravendita, né di conoscerne l’indirizzo geografico e gli altri re capiti. In particolare, in primo luogo il consumatore non veniva informato che, al momento del passaggio dal sito www.tre.it ai diversi siti 3store.tre.it e checkout3.it , cambia il soggetto autore e responsabile delle dichiarazioni e delle informazio ni presenti su tali siti; infatti sul sito www.tre.it H3G presenta i prodotti e servizi che offre, mentre sui siti 3store.tre.it e checkout3.it TMM assume il ruolo di controparte contrattuale nella vendita verso i consumatori che effettuano i propri acquisti sulla piattaforma informatica per le vendite on-line “ 3Store Web ”. “

In secondo luogo“, continua AGCM, “le indicazioni presenti sui siti 3store.tre.it e checkout3.it non mettevano a disposizione del consumatore in un linguaggio semplice e comprensibi le le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere b ), c ), d) e n) del Codice del Consumo. 35. La descritta carenza informativa, pertanto, derivav ìa sia dal contenuto dei siti 3store.tre.it e checkout3.it , con il quale il professionista TMM svolge la propria attività di vendita, che dalla omissione di un adeguato avviso sul sito www.tre.it , con il quale il professionista H3G presenta le proprie offerte di servizi e di prodotti, tale da rendere il consumatore edotto del cambiamento del soggetto gestore dei siti 3store.tre.it e checkout3.it ai quali venivano condotti dal rinvio posto sul sito www.tre.it .
Quanto alle informazioni sulla garanzia legale, le evidenze istruttorie hanno messo in luce che, nel corso del processo di acquisto dei beni commercializzati, i professionisti hanno omesso qualsiasi riferimento all’esistenza della garanzia legale. L’informativa, infatti, è esclusivamente indicata nell’ambito del link “Termini e Condizioni ” presente a fondo pagina dei siti 3store.tre.it e checkout3.it , oggetto di istruttoria. Un promemoria sull’esistenza della garanzia legale, invece, deve essere fornito dal professionista al consumatore prima che questi sia vincolato da un contratto. Le informazioni sul recesso e sulla garanzia legale dunque devono essere visualizzate nell’immediata prossimità della conferma necessaria per l’inoltro dell’ordine. Nel caso di specie, detto onere informativo è stato disatteso in violazione dell’art. 49, comma 1, lettera n). 37. Inoltre, in merito a quanto riportato, nella sezione Termini e Condizioni presenti in calce ai siti 3store.tre.it e checkout3.it , all’interno del paragrafo rubricato “Garanzia”, si osserva che l’esistenza della garanzia legale prevista dal Codice del Consumo viene indicata in termini del tutto generici e incompleti. Nel nominato capoverso , infatti, si afferma in primo luogo che
“ Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate direttamente dai costruttori, così come riportato dalla documentazione interna a ciascuna confezione, e decorrono dalla data di acquisto (indicata in fattura )”. Nella sezione Termini e Condizioni presenti del sito internet non viene fornita al consumatore una chiara informativa sulle modalità di esercizio della garanzia legale stessa. 

Sotto il profilo informativo, la comunicazione predisposta da H3G, e alla quale esso rimanda nelle memorie depositate, è del tutto fuorviante ne lla misura in cui non mette in condizioni il consumatore di comprendere quali siano i reali diri tti in materia di garanzia legale ad esso attribuit i dalle norme in vigore, risultando ambigua anche rispetto al soggetto cui rivolgersi per ottenere assistenza n conclusione, per le considerazioni che precedono , la condotta posta in essere dai professionisti dopo il 13 giugno 2014 integra una violazione degli artt. 49 e 51, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto non venivano fornite al consumatore in maniera chiara e comprensibile, prima che fosse vincolato dal contra tto, talune informazioni previste come obbligatorie dalla legge nonché un promemoria completo, corretto ed esaustivo circa il contenuto e le modalità di esercizio della garanzia legale di conformità RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte , che la condotta posta in essere nella vendita on-line dopo il 13 giugno 2014, integra una violazione degl i articoli 49 e 51, comma 1, Codice del Consumo [..]”

La decisione finale: “[…] in quanto i professionisti non forniscono al consumatore in maniera chiara e comprensibile, prima che sia vincolato dal contratto, talune informazioni previste come obbligatorie dalla legge; [AGCM] DELIBERA
a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle società H3G S.p.A. e TMM S.r.l., costituisce, per le ragion i e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 49 e 51, comma 1, Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società H3G S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro); c) di irrogare alla società TMM S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro)
.”

via AGCM.it [rif. H3G-SWEEP GARANZIA LEGALE/COMMERCIALE Provvedimento n. 25759]

DISCLAIMER: il testo è tratto dal bollettino 47 del 28.12.2015 qui disponibile, ogni opinione è espressa dall’Autorità nella sua formulazione della decisione finale e non rappresenta in alcun modo la visione di Mondo3.

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