Sblocco cellulari, l’Antitrust indaga su H3G

di Andrea Trapani

Lo sblocco dell’operator lock e dell’USIM lock da parte di 3 Italia è oggi protagonista sul bollettino dell’Agcm.

L’Antitrust nello specifico ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare nei confronti della società H3G per non aver sbloccato i terminali entro i termini indicati nel contratto di servizio dopo che alcuni clienti avevano segnalato alla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la (presunta) pratica commerciale scorretta messa in atto dal gestore telefonico per non aver dato attuazione tempestiva alle richieste di sblocco delle suddette funzionalità, nonostante la possibilità dei clienti di esercitare tali diritti gratuitamente e senza penali.

PS88 – H3G – DISATTIVAZIONE OPERATORE LOCK
Provvedimento n. 18301
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 aprile 2008;

[…] I. FATTO
Con comunicazioni pervenute nelle date 8 ottobre 2007, 16 novembre 2007, 19 novembre 2007, 23 novembre 2007 e 21 gennaio 2008 è stata segnalata una presunta pratica commerciale scorretta messa in atto dalla società H3G relativamente alla mancata rimozione dai terminali “3” delle funzionalità Operator Lock e USIM Lock. In particolare, i segnalanti hanno evidenziato che la società non ha dato attuazione alle richieste di sblocco delle suddette funzionalità, nonostante la possibilità dei clienti di esercitare tali diritti gratuitamente e senza penali, essendo decorso il periodo massimo per il blocco stesso, e nonostante i consumatori abbiano seguito le procedure previste e alcuni di essi fossero in possesso di un codice di sblocco.
[…] al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
In sintesi, i comportamenti contestati come “pratiche commerciali” riguardano gli ostacoli generalmente creati dal professionista all’esercizio del diritto dei consumatori di ottenere lo sblocco delle funzionalità Operator Lock e USIM Lock.
[…] CONSIDERATO che i profili di eventuale scorrettezza delle pratiche commerciali saranno comunque oggetto di approfondimento nel corso del procedimento istruttorio;
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da escludere la sussistenza del requisito della particolare urgenza;
DELIBERA
di non adottare la sospensione provvisoria della pratica commerciale sopra descritta ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 1, del Regolamento. […]

In pratica il provvidemento dell’Agcom fa semplicemente partire l’avvio di un’istruttoria nell’ambito della decisione di non adottare, per mancanza dei requisiti di legge, la misura cautelare.


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