H3G predilige l’AGCOM e non i Corecom per le controversie

di Eros Bartolomeo

Il numero sempre più elevato di controversie tra operatore ed utente ha fatto sì che l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) si muovesse per decentrare la Tutela per i Consumatori presso i Corecom presenti in diverse regioni della penisola.

A vantaggio della discussione sono state presenti, nella riunione tenutasi nella sede Agcom di Napoli lo scorso 30 Giugno, alcune delle associazioni per i consumatori (Assoutenti, ADOC, Adiconsum, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Unione Nazionale Consumatori), alcuni degli operatori telefonici (Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Opitel S.p.A., Vodafone Omnitel NV, WIND Telecomunicazioni S.p.A.) e l’AIIP (Associazione Italiana Internet Provider).

A tal proposito H3G Italia S.p.A. ha comunicato quanto segue:

– In analogia con i principi mutuati dal diritto processuale, si evidenzia il rischio che possa venire a mancare l’imparzialità e la terzietà dell’organo giudicante, atteso che il CORECOM ha precedentemente già conosciuto la controversia e potrebbe essere influenzato, nella propria decisione, da un convincimento pregresso (e ciò nonostante l’astratto obbligo del Corecom di dover garantire la separazione tra le funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia);

Solo l’AGCOM – struttura, per definizione, autonoma ed indipendente – garantisce le qualità tecniche e conoscitive necessarie allo svolgimento dell’attività decisionale;

– L’esigenza di assicurare l’imparzialità di trattamento verrebbe garantita solo dall’essere, l’organo giudicante, unico e “centralizzato” per tutte le controversie in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, consentendo in tal modo un orientamento decisionale omogeneo per situazioni analoghe. Peraltro anche sotto il profilo sanzionatorio, al fine di evitare applicazioni discordanti ed ingiustificate, si sottolinea l’opportunità della centralizzazione della fase contenziosa;

– Si rappresenta l’opportunità di un’attenta valutazione della delega ai CORECOM della definizione delle controversie in sede contenziosa per evitare il concreto rischio di svilimento dell’attività conciliativa, atteso che l’utente potrebbe non aver più interesse a conciliare la controversia potendo ritenere maggiormente conveniente adire il CORECOM in fase contenziosa, con l’intento – reale o presunto – di ottenere maggiori vantaggi economici;

– Con riferimento al comma 4 “Al procedimento per la definizione della controversia si applicano, ove non espressamente derogate, le norme di cui al Capo III (…)” si ravvisa la necessità di un maggior approfondimento circa la legittimità della deroga delle norme del regolamento che disciplinano il procedimento contenzioso, laddove non venga indicata la normativa altrimenti applicabile e le fattispecie in cui è ammissibile detta deroga.

Nell’attesa che venga presa una decisione tanti, troppi utenti, rimangono in attesa di essere chiamati in udienza o, ancor peggio, di avere una decisione in tempi umani. Ci si augura che queste modifiche arrivino invece presto e che l’utente impari ad auto tutelarsi come spesso consigliamo di fare nel nostro forum nell’area riservata alle discussioni sulle Autorità.

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