Ciao a tutti è da parecchio che manco dal forum, spero con questo di dare una mano contro quei pagliacci della tre . E' la lettera di ADUC per la situazione di wind etc... me l'ha passata un amico. Sarebbe utile da inserire nel sito contro le rimodulazioni. Ciao a tutti.



TELEFONIA . CAMBIO DI PIANO TARIFFARIO ILLEGITTIMO
Dopo l'abolizione per legge dei costi di ricarica, i gestori di telefonia mobile e non stanno cercando di recuperare il gettito perduto, ad esempio aumentando le tariffe. E' questa conseguenza ampiamente prevedibile -e dai noi piu' volte paventata- di un provvedimento dirigista del Governo, che va contro il libero mercato invece di sostenerlo. Il primo gestore ad attivarsi e' stato Wind, che ha annunciato la rimodulazione del piano tariffario da Wind 10 a Wind 12 anche per i contratti in corso, ed ora sta procedendo anche con altri piani trariffari. A nostro avviso, tale aumento e' illegittimo perche' vessatoria (ai sensi del Codice del Consumo) la clausola del contratto che prevede le modifiche dello stesso da parte del gestore. Si potra' quindi intimare a Wind, e agli altri gestori, il rispetto del contratto fino alla sua scadenza naturale con questo modulo.



Da inviare per raccomandata A/R


Spett.le .................(nome gestore)
Via ..........................

per conoscenza

- Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli
Fax 081/7507616 - Tel. 081/7507111

- Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Via Cavour 68, 50129 Firenze (per posta ordinaria) (*)


(luogo e data) .......


Oggetto:
contestazione legittimita' cambio piano tariffario.......

Utenza n.……….. intestata a ……….. abitante in via ………… n. …… cap/citta’ …….


Spettabile ____________ (nome gestore)
con la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile .......... (nome del piano), che mi avete notificato nei giorni passati. Le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte vostra sono vessatorie e quindi nulle.
Nello specifico:

1 – nel contratto sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione. (**)

2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo).

3 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).

Si intima
pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.

Distinti saluti,

(firma)

Note

(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo -in francobolli o in carta moneta- inserito in busta.

(**) Verificare che non siano elencati i "giustificati motivi" in quelle condizioni generali di contratto che prevedono le modifiche alle stesse da parte del gestore. Se fossero elencati alcuni "giustificati motivi", ma non quello addotto dal gestore per rimodulare la tariffa, non si tratterebbe piu' di clausola vessatoria, ma di rimodulazione ingiustificata e quindi illegittima.
In questo caso e' necessario sostituire il punto 1 con il seguente:
"1 - nel contratto, all'articolo ......, non e' prevista la facolta' del gestore di apportare modifiche contrattuali per la motivazione da voi addotta. E' pertanto illegittima la rimodulazione del piano tariffario da voi comunicata prima della scadenza naturale del contratto".

http://www.aduc.it/dyn/sosonline/mod...?Scheda=177181