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"SMS PREMIUM: SERVIZI A SOVRAPPREZZO SULLA TELEFONIA MOBILE E TUTELA DEI CONSUMATORI" ? Maria TALARICO - Persona e Danno
... Tutte le informazioni essenziali devono essere rese note al consumatore e da questi conosciute al momento della prestazione del consenso, salvo essere riportate e confermate per iscritto o su supporto duraturo da corrispondere al cliente prima o al massimo entro il momento in cui si dà esecuzione al contratto. Nello stesso momento, il cliente deve conoscere le modalità di recesso, alla cui disciplina provvedono l’art. 64 e seguenti del Codice del Consumo.
Qualora si tratti di forniture non richieste, l’art. 57 del Codice prevede che il consumatore non sia tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva, fermo restando che la mancata risposta non implica assenso.
Va, inoltre, ricordato che, trattandosi di contratti stipulati tra consumatore e professionista, trovano applicazione le norme attinenti al divieto di imporre clausole vessatorie che importino squilibri a carico del consumatore nel rapporto contrattuale con il professionista. In questa sede, valga il richiamo agli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.
Infine,
con specifico riferimento ai servizi a sovrapprezzo, vale la pena evidenziare che il D.M. 145/2006 delinea le responsabilità dei “fornitori di servizi di comunicazione elettronica” ovvero dei gestori telefonici, stabilendo che essi siano responsabili, tra l’altro, dell’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24 comma 2 del medesimo decreto ministeriale.
L’art. 15 del citato D.M. disciplina la fatturazione, per cui è stabilito che il gestore telefonico addebiti ai propri abbonati un importo che risulti dai costi derivanti dal “trasporto, instradamento, gestione della chiamata e fornitura delle informazioni o prestazioni”. Al comma 4 dello stesso articolo si specifica che “la tassazione di un servizio a sovrapprezzo è avviata solo dopo il riconoscimento da parte del centro servizi dell’esplicita accettazione da parte dell’utente finale di cui all’art. 13 comma 1” – laddove si subordina l’erogazione di servizi a sovrapprezzo all’esplicita accettazione da parte dell’utente finale – per cui si desume che il gestore telefonico rimane responsabile di ogni addebito non conseguente ad un’esplicita accettazione da parte dell’utente finale.
Va, altresì, ricordata la responsabilità del gestore ai sensi dell’art. 19 del D.M. in questione, disciplinante il “blocco selettivo di chiamata”. Sul punto, va detto che i gestori offrono ai propri abbonati l’opzione del blocco selettivo di chiamata delle numerazioni a sovrapprezzo e, a tale riguardo, informano i propri abbonati, anche quelli che hanno le USIM prepagate e non in abbonamento con fattura, con cadenza almeno annuale, della possibilità di ottenere il blocco selettivo. Ciò detto, si possono ravvisare profili di responsabilità nel gestore che ometta tale obbligo informativo, a scapito dell’utente che non sa di poter bloccare le chiamate verso le numerazioni a sovrapprezzo.
Allo stesso modo, infine, secondo l’art. 24 è ugualmente responsabile il gestore che abbia omesso di sospendere le numerazioni internazionali che erogano servizi a sovrapprezzo, a seguito di specifica richiesta del Ministero delle Comunicazioni.
In conclusione, è opinione di chi scrive che gli utenti che abbiano subito addebiti per il pagamento di servizi a sovrapprezzo mai richiesti, possano ottenere tutela, oltre che per violazione dell’art. 57 del Codice del Consumo, anche per violazione degli artt. 15, 19 e 24 comma 2 del D.M. 145/06, la cui osservanza incombe sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ovvero sui gestori telefonici.