[3Store] Provvigioni e Negozi Flag
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[3Store] Provvigioni e Negozi Flag

  1. #1

    Exclamation [3Store] Provvigioni e Negozi Flag

    Ciao a tutti ,
    Sono uno Smart agent ed un ex gestore di negozio di flag. Volevo sapere se qualcuno Sa qualcosa riguardo agli storni provvigionali che fa h3g. Dopo un po' che lavoravo ho iniziato a vedere degli storni per SIM che facevano poco traffico, oppure perché clienti esasperati del servizio se ne andavano ad un altro operatore. Ho guardato sul contratto che ci hanno fatto firmare (senza leggerlo ) che in effetti h3g prevede questo.
    Sono andato sul codice civile e ho scoperto che gli art. 1748 , e 1749 vietano lo storno provvigionale. Allora mi chiedo se è vietato perché inseriscono questi articoli sui contratti. ? E qualcuno di voi ha mai avuto esperienze in questo.

    grazie

  2. #2

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    Il diritto civile è posto a tutela dei rapporti tra privati e non dellinteresse pubblico. In base a questo principio, la pubblica autorità non interviene fino a quando non è chiamata dalle parti, che, in caso di contrasto sull'applicazione di un contratto, chiedono l'applicazione delle norme di legge.
    Sussiste infatti il principio dell'autonomia negoziale (qualche autore distingue tra autonomia negoziale e autonomia contrattuale), in base al quale, entro pochi limiti (sostanzialmente quelli previsti dalla legge penale e dalle norme imperative dell'ordinamento), le parti possono concordare ciò che vogliono.
    Qualora le parti non trovino accordo, o in caso di dubbio interpretativo, possono adire l'autorità giudiziaria civile. Per una serie di materie il legislatore ha previsto strumenti di dissuasione dall'eccessivo ricorso al contenzioso giudiziale, anche promuovendo (e talvolta rendendo obbligatori in sede preliminare) modalità di risoluzione alternativa delle controversie, non giurisdizionale (mediazione, conciliazione, arbitrato).

    Ora, io non conosco il contratto cui hai aderito, ma ti posso dire che le clausole in questione sono vessatorie e dunque hanno efficacia solo se approvate specificamente e per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, ultimo comma del codice civile, mentre per tutto il resto del contratto vale il principio secondo cui saresti stato tenuto a conoscerle usando l'ordinaria diligenza (che è diversa dalla diligenza del buon padre di famiglia, con la quale invece devi onorare le obbligazioni assunte). Questo significa che se non ci sono le tue firme, autografe o digitali, di approvazione specifica delle condizioni in questione, o se non c'è una prova (ad esempio una registrazione del consenso espresso vocalmente, oppure una serie di testimoni imparziali) che tu le conoscessi e le avessi espressamente accettate, le clausole sono nulle e promuovendo un giudizio contro H3G ne otterresti certamente la disapplicazione. Se invece le hai firmate (a parte rispetto al resto del contratto), la situazione si complica in quanto H3G potrebbe difendersi sostenendo che avete pattuito di derogare al codice civile e lo avete fatto volontariamente. Non è detto, comunque, che H3G la spunti, per tutta una serie di ragioni: innanzitutto magari sul contratto non è specificato in maniera esplicita che si tratta di una deroga al codice civile; in secondo luogo perché nella materia dei contratti per adesione esiste tutta una giurisprudenza, relativamente recente ma in via di consolidamento, che riconosce gli squilibri delle parti a causa delle asimmetrie informative e in funzione di questa limita l'autonomia negoziale sulla base della meritevolezza degli interessi delle parti deboli, che trova fondamento riconosciuto nella legislazione a tutela dei consumatori ma che, per analogia iuris (io direi più che altro per analogia *rationis*, cioè analogia della ratio della legge e non della legge stessa), viene sovente applicata anche in altre casistiche.
    Va detto, comunque, che il penultimo capoverso del 1748 dichiara nulli (che è diverso da annullabili) i patti più sfavorevoli all'agente rispetto all'obbligo di restituzione elle provvigioni nella ipotesi e nella sola misura della certezza della non esecuzione del contratto per cause non imputabili al proponente (che è H3G, anche se dalla modulistica da questa predisposta sembrerebbe che a formulare la proposta sia il cliente), e l'ultimo del 1749 dichiara nulli addirittura tutti i patti contrari all'intero articolo. Solo per queste ragioni, ritengo che nel caso tu adissi l'autorità giudiziaria vinceresti sicuramente la causa.

  3. #3
    Partecipante SUPER-BIG!
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    122

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    te hai firmato questo come tutti dealer

    CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE
    Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. Il Rivenditore dichiara di approvare specificatamente le clausole di seguito richiamate e riassunte:
    3.1 (incedibilità del Contratto e connessi diritti, crediti e obbligazioni)


    Citazione Originariamente Scritto da Fran Visualizza Messaggio
    Il diritto civile è posto a tutela dei rapporti tra privati e non dellinteresse pubblico. In base a questo principio, la pubblica autorità non interviene fino a quando non è chiamata dalle parti, che, in caso di contrasto sull'applicazione di un contratto, chiedono l'applicazione delle norme di legge.
    Sussiste infatti il principio dell'autonomia negoziale (qualche autore distingue tra autonomia negoziale e autonomia contrattuale), in base al quale, entro pochi limiti (sostanzialmente quelli previsti dalla legge penale e dalle norme imperative dell'ordinamento), le parti possono concordare ciò che vogliono.
    Qualora le parti non trovino accordo, o in caso di dubbio interpretativo, possono adire l'autorità giudiziaria civile. Per una serie di materie il legislatore ha previsto strumenti di dissuasione dall'eccessivo ricorso al contenzioso giudiziale, anche promuovendo (e talvolta rendendo obbligatori in sede preliminare) modalità di risoluzione alternativa delle controversie, non giurisdizionale (mediazione, conciliazione, arbitrato).

    Ora, io non conosco il contratto cui hai aderito, ma ti posso dire che le clausole in questione sono vessatorie e dunque hanno efficacia solo se approvate specificamente e per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, ultimo comma del codice civile, mentre per tutto il resto del contratto vale il principio secondo cui saresti stato tenuto a conoscerle usando l'ordinaria diligenza (che è diversa dalla diligenza del buon padre di famiglia, con la quale invece devi onorare le obbligazioni assunte). Questo significa che se non ci sono le tue firme, autografe o digitali, di approvazione specifica delle condizioni in questione, o se non c'è una prova (ad esempio una registrazione del consenso espresso vocalmente, oppure una serie di testimoni imparziali) che tu le conoscessi e le avessi espressamente accettate, le clausole sono nulle e promuovendo un giudizio contro H3G ne otterresti certamente la disapplicazione. Se invece le hai firmate (a parte rispetto al resto del contratto), la situazione si complica in quanto H3G potrebbe difendersi sostenendo che avete pattuito di derogare al codice civile e lo avete fatto volontariamente. Non è detto, comunque, che H3G la spunti, per tutta una serie di ragioni: innanzitutto magari sul contratto non è specificato in maniera esplicita che si tratta di una deroga al codice civile; in secondo luogo perché nella materia dei contratti per adesione esiste tutta una giurisprudenza, relativamente recente ma in via di consolidamento, che riconosce gli squilibri delle parti a causa delle asimmetrie informative e in funzione di questa limita l'autonomia negoziale sulla base della meritevolezza degli interessi delle parti deboli, che trova fondamento riconosciuto nella legislazione a tutela dei consumatori ma che, per analogia iuris (io direi più che altro per analogia *rationis*, cioè analogia della ratio della legge e non della legge stessa), viene sovente applicata anche in altre casistiche.
    Va detto, comunque, che il penultimo capoverso del 1748 dichiara nulli (che è diverso da annullabili) i patti più sfavorevoli all'agente rispetto all'obbligo di restituzione elle provvigioni nella ipotesi e nella sola misura della certezza della non esecuzione del contratto per cause non imputabili al proponente (che è H3G, anche se dalla modulistica da questa predisposta sembrerebbe che a formulare la proposta sia il cliente), e l'ultimo del 1749 dichiara nulli addirittura tutti i patti contrari all'intero articolo. Solo per queste ragioni, ritengo che nel caso tu adissi l'autorità giudiziaria vinceresti sicuramente la causa.

  4. #4

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    Nokia6, prima di postare la tua replica, sei sicuro di aver letto il mio intervento? Sembrerebbe di sì, dato che lo hai citato, ma quello che hai scritto appare più come una risposta all'utente che ha iniziato la discussione che come una considerazione basata sulla presa d'atto degli elementi da te descritti, dei quali, evidentemente, non hai cognizione.
    Il contratto ha forza di legge tra le parti, ma non è una legge.
    A mio avviso, per i motivi che ho già spiegato, eventuali clausole in questione (che tu, comunque, non hai riprodotto), perfino se sono frutto di trattativa individuale modificativa del contratto per adesione, non sono valide (poi bisognerebbe stare a discutere sul fatto che siano nulle, annullabili o inefficaci, ma quel che importa in questa sede è che non sono applicabili). Fossi io nei panni di Nsnsimone, metterei in mora la controparte diffidandola a restituirmi il maltolto e dal proseguire coi comportamenti scorretti. Se questa farà orecchie da mercante, non resta che adire l'autorità giudiziaria, che certamente, per i motivi suesposti, mi darebbe piena ragione. Quando una norma dispone in maniera perentoria che una data cosa (comportamento, oggetto etc.) è vietata, non ammessa, illecita, nulla etc., si tratta di una norma prescrittiva, non violabile. Questo significa che a nulla rileva ogni patto contrario tra privati, anche se stipulato nell'àmbito della libertà di iniziativa economica e di disposizione dei propri beni (il contratto ha ad oggetto, per l'appunto, obbligazioni di tipo matrimoniale; il matrimonio è per l'appunto un negozio giuridico ma non un contratto, anche se spesso è confuso con la convenzione matrimoniale, cioè l'atto con il quale i coniugi scelgono il regime patrimoniale – comunione o separazione dei beni –, che per l'appunto è un contratto). Ovviamente a nulla rileva dinnanzi al giudice, perché finché non si finirà lì nessuno potrà mettere bocca su ciò che i privati fanno, finché non folino la legge penale.

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