Originariamente Scritto da
Fran
Il diritto civile è posto a tutela dei rapporti tra privati e non dellinteresse pubblico. In base a questo principio, la pubblica autorità non interviene fino a quando non è chiamata dalle parti, che, in caso di contrasto sull'applicazione di un contratto, chiedono l'applicazione delle norme di legge.
Sussiste infatti il principio dell'autonomia negoziale (qualche autore distingue tra autonomia negoziale e autonomia contrattuale), in base al quale, entro pochi limiti (sostanzialmente quelli previsti dalla legge penale e dalle norme imperative dell'ordinamento), le parti possono concordare ciò che vogliono.
Qualora le parti non trovino accordo, o in caso di dubbio interpretativo, possono adire l'autorità giudiziaria civile. Per una serie di materie il legislatore ha previsto strumenti di dissuasione dall'eccessivo ricorso al contenzioso giudiziale, anche promuovendo (e talvolta rendendo obbligatori in sede preliminare) modalità di risoluzione alternativa delle controversie, non giurisdizionale (mediazione, conciliazione, arbitrato).
Ora, io non conosco il contratto cui hai aderito, ma ti posso dire che le clausole in questione sono vessatorie e dunque hanno efficacia solo se approvate specificamente e per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, ultimo comma del codice civile, mentre per tutto il resto del contratto vale il principio secondo cui saresti stato tenuto a conoscerle usando l'ordinaria diligenza (che è diversa dalla diligenza del buon padre di famiglia, con la quale invece devi onorare le obbligazioni assunte). Questo significa che se non ci sono le tue firme, autografe o digitali, di approvazione specifica delle condizioni in questione, o se non c'è una prova (ad esempio una registrazione del consenso espresso vocalmente, oppure una serie di testimoni imparziali) che tu le conoscessi e le avessi espressamente accettate, le clausole sono nulle e promuovendo un giudizio contro H3G ne otterresti certamente la disapplicazione. Se invece le hai firmate (a parte rispetto al resto del contratto), la situazione si complica in quanto H3G potrebbe difendersi sostenendo che avete pattuito di derogare al codice civile e lo avete fatto volontariamente. Non è detto, comunque, che H3G la spunti, per tutta una serie di ragioni: innanzitutto magari sul contratto non è specificato in maniera esplicita che si tratta di una deroga al codice civile; in secondo luogo perché nella materia dei contratti per adesione esiste tutta una giurisprudenza, relativamente recente ma in via di consolidamento, che riconosce gli squilibri delle parti a causa delle asimmetrie informative e in funzione di questa limita l'autonomia negoziale sulla base della meritevolezza degli interessi delle parti deboli, che trova fondamento riconosciuto nella legislazione a tutela dei consumatori ma che, per analogia iuris (io direi più che altro per analogia *rationis*, cioè analogia della ratio della legge e non della legge stessa), viene sovente applicata anche in altre casistiche.
Va detto, comunque, che il penultimo capoverso del 1748 dichiara nulli (che è diverso da annullabili) i patti più sfavorevoli all'agente rispetto all'obbligo di restituzione elle provvigioni nella ipotesi e nella sola misura della certezza della non esecuzione del contratto per cause non imputabili al proponente (che è H3G, anche se dalla modulistica da questa predisposta sembrerebbe che a formulare la proposta sia il cliente), e l'ultimo del 1749 dichiara nulli addirittura tutti i patti contrari all'intero articolo. Solo per queste ragioni, ritengo che nel caso tu adissi l'autorità giudiziaria vinceresti sicuramente la causa.