Da tempo ormai l'argomento è finito nel dimenticatoio, per svariati motivi.
Accesi dibattiti, puntigliose disanime, ed anche bizzarre tesi giuridiche riempirono, come qualcuno ricorderà, il forum qualche tempo fa.
Personalmente ero tra quelli che sostenevano che lo sblocco illegale fosse reato.
Sentenze, ANCORA, sull'argomento non ve ne sono (decreti penali di condanna si, che equivalgono più o meno, ad una sentenza. Alcuni hanno fatto opposizione ad essi ma i processi non si sono ancora celebrati!) ma la notizia apparsa sul sito dell'ansa di oggi, di cui vi linko la pagina, apre un "precedente" che di converso può essere adattato a chi vendeva o modificava i cellulari della tre.

Buona lettura!

» 2007-09-03 15:59
E' REATO VENDERE MODIFICHE PER PLAYSTATION2
ROMA - Vendeva, tramite un sito internet, dei 'mod chip' che inseriti nella Playstation 2 permettevano alla piattaforma di leggere anche cd masterizzati. Il signor Oscar, condannato a sei mesi di reclusione e 6.000euro di multa in primo grado, era stato assolto in Appello dalla Corte di Bolzano perché i fatti commessi risalivano al 2002 e fino alla riforma del 2003 in materia di pirateria e contraffazione con i nuovi supporti informatici, non esisteva ancora una descrizione specifica del reato relativo a questo tipo di prodotto tecnologico . La Corte di Cassazione ha invece annullato la sentenza con rinvio ritenendo che il reato fosse ascrivibile all'art.171-ter della vecchia legge sul diritto d'autore, la 633 del 1941. Al di là delle innovazioni tecnologiche che portano sempre più a prodotti informatici, digitali e multimediali fruibili da chiunque, spiegano i giudici della Terza Sezione Penale, rimane un concetto di base che è quello della protezione del prodotto messo in commercio e quindi del diritto d'autore da difendere. Pertanto anche se cambiano i prodotti, come in questo caso, e non esiste un richiamo specifico della legge alla nuova tecnologia, in base all'art.171 della legge 633 è punibile "chiunque produce, utilizza, importa,detiene per la vendita, pone in commercio, vende noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, decodificare o rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi". Questa formulazione, sottolineano infine gli ermellini nella sentenza n.33768, comprende anche l'elusione o rimozione dei sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e l'apparato destinato ad essere utilizzato.


http://www.ansa.it/opencms/export/si...101920683.html