Hai proprio ragione Andrea, allora cosa pensi di questa storia?
Ho inviato tre richieste di conciliazione al Corecom Puglia via mail certificata e, non ricevendo risposta dopo 3 settimane, ho cominciato a chiamarli (sembrava un'impresa parlare con qualcuno al telefono!), finché mi hanno riferito che proprio quella INIZIATA dalla questione smartpack gold - ma a cui si sono ovviamente aggiunti ritardi, risposte mancate, scorrettezze varie e quant'altro - era stata ritenuta NON ammissibile. Per anticipare i tempi rispetto alla raccomandata, dopo numerosi tentativi sono riuscito a parlare con l'avvocato che ha gestito la pratica e che mi ha confermato la NON ammissibilità. Le sembrava di ricordare che l'inammissibilità riguardasse solo UNA delle usim - guarda caso proprio quella con richieste di indennizzo maggiore - e che le altre fossero "passate" (ma sulla raccomandata non fa cenno di questo!).
Rimanemmo d'accordo che avrei richiamato per sentire delle altre due richieste e nell'occasione le avrei riferito meglio delle ALTRE questioni che si legavano alla domanda relativa alla usim esclusa. Tuttavia dubito che siano disponibili a ritornare sulla decisione in quanto l'avvocato, che quasi sembrava parteggiare per H3G, mi diceva che se tutto era nato dalla rimodulazione, comunque si sarebbero dichiarati NON competenti!
Nel frattempo è giunta DOPO UN MESE la raccomandata:
Davvero una motivazione "convincente"! Immagino si riferisca al comma 5 dell'art. citato ("Il Co.re.com, qualora ravvisi una causa di inammissibilità dell’istanza, entro dieci giorni dalla presentazione della stessa, dichiara, con atto motivato, l’improcedibilità del tentativo di conciliazione, comunicandolo all’istante" ) ma vi sembra che quella succinta scritta della raccomandata possa ritenersi un "atto motivato"? Tra l'altro non si specifica affatto a quale usim si riferisce, per cui ad un mese dall'invio non ho alcuna conferma che almeno le altre due siano passate, il che mi costringe a dover richiamare il Corecom.In relazione all'istanza di cui all'oggetto, acquisita con n. prot. ...., ai sensi dell'art. 7 All. A alla delibera 173/07/CONS dell'AgCom, è inammissibile per i seguenti motivi: richieste non oggetto di tentativo di conciliazione ai sensi della delibera 173/07/CONS
Mah, rimango davvero perplesso su questo loro atteggiamento e vorrei capire a chi rivolgermi se si confermasse l'ostruzionismo!
P.S. Grazie dello spostamento!