I teorema di Geoglobalfax
Questo I teorema è la dimostrazione che l'AUTORICARICA è credito ACQUISTATO.
I piani che prevedono l'autoricarica sono delle tariffe e non delle promozioni, quindi vediamo in dettaglio il piano tariffario SuperTuaPiù (gli altri piani sono più o meno simili). Il piano prevede che il traffico in uscita ha queste tariffe voce 10cent. al minuto (tariffati a minuti interi) più lo scatto alla risposta di 15 cent., gli sms 10 cent. e tralascio le altre voci. Per il traffico in entrata il piano prevede 10 cent. per ogni minuto intero ricevuto, idem per le videochiamate, 4 cent. per gli sms (conteggiati a blocchi di 10), idem per gli mms/vms.
Per ricevere l'autoricarica il traffico in entrata deve provenire da gestori differenti da H3g. La persona che ha generato quel traffico (che di seguito chiameremo alfa) ha pagato quel traffico al proprio gestore (che chiameremo beta) questi paga H3g (che chiameremo gamma) ed infine quest'ultimo in virtù delle condizioni contrattuali stipulate all'atto della sottoscrizione del piano tariffario con il proprio cliente (che chiameremo omega) ogni mese carica il credito principale della sim di Omega.
In sintesi Alfa paga Beta che paga Gamma che paga Omega con una ricarica (denominata autoricarica) mensile.
Come volevasi dimostrare il traffico dell'autoricarica è stato pagato da Alfa. Quindi nessuno può mai dire che le ricariche sono traffico promozionale o dei regali.
Per i dubbiosi faccio rilevare che H3g il credito promozionato lo evidenzia chiamando il numero breve 4330 tasto 1 (altri crediti). Mentre nei piani tariffari con l'autoricarica il credito è sempre quello principale.
Se qualcuno vuole smontare il mio teorema su basi giuridiche si accomodi.
Se siete d'accordo sul teorema non dovete che diffonderlo in tutti gli angoli del mondo.
Questa la risposta dell'associazione "Altro Consumo"
Ragazzi la vedo dura sulla restituzione del credito che non sia su SIM 3. Comunque ho scritto all'Altro Consumo in qualità di socio è questa è stata la loro risposta. Spero possa essere interessante. Si legge tra le righe che per legge il credito dovrebbe esserci restituito su una nuova SIM di un altro operatore ma purtroppo la legge non è chiara :(
"Gentile socio, abbiamo ricevuto la Sua segnalazione e La ringraziamo per l’interesse e la fiducia dimostrati nei confronti della nostra associazione. In merito alla modifica del piano tariffario H3G cerchiamo di fornirLe un quadro della situazione dal punto di vista normativo, premettendo che i dubbi interpretativi sono numerosi. A questo proposito, si potrebbero individuare due questioni principali. 1) è legittimo che H3G modifichi un proprio piano tariffario? In linea di principio la risposta è sì, a condizione però che vengano rispettati determinati requisiti e diritti degli abbonati. Infatti l’art. 70, comma 4° del D.lgs 259/03 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) stabilisce che: “Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.” Sintetizzando, H3G deve informare l’utente:
delle modifiche contrattuali con preavviso di almeno un mese
del diritto di recedere dal contratto senza penali Per contestare la legittimità del comportamento di H3G e la modifica del piano tariffario in oggetto si potrebbe sostenere che l’SMS che sarà inviato sia incompleto e che l’eventuale pubblicazione dei dettagli informativi su un quotidiano non garantisce che tutti gli interessati ne vengano a conoscenza. Concretamente, andrebbe quindi inviata una comunicazione alla società con raccomandata A.R. con cui si contesta la modifica del piano tariffario sulla base delle considerazioni e delle norme appena indicate e si chiede di mantenere il piano presistente. 2) se si decide di recedere, che fine fa il credito residuo? La prassi dei gestori telefonici in questi casi è di non riconoscere al cliente il credito prepagato e rimasto sulla sim card al momento della cessazione del contratto. A nostro avviso questo comportamento da parte della società sarebbe illegittimo e potrebbe essere contestato sulla base delle seguenti norme:
art. 1, comma 1 Delibera AGCOM 7/02/CIR, secondo cui “i gestori di servizi mobili e personali aggiornano … la propria carta dei servizi al fine di specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti del tipo pre-pagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero”.
art. 2, comma 3° stessa Delibera, secondo cui l’operatore donante, su richiesta di quello ricevente, concorda le modalità di trasferimento del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli;
art. 1, comma 1° d.l. 7-07 (Decreto Bersani 2) “e’ vietata, da parte degli operatori di telefonia,… la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e’ nulla”
art. 1 comma 3° d.l. 7-07: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore” Se dunque H3g non dovesse rimborsare il credito residuo, si potrebbe anche in questo caso inviare una contestazione tramite raccomandata A.R. facendo riferimento alle norme sopra indicate. Va detto chiaramente che, come avevamo premesso all’inizio, le normative in questione lasciano margini di incertezza interpretativa e che quindi è difficile prevedere quale probabilità di accoglimento potrebbero avere in un eventuale giudizio. In ogni caso come già per Wind a nostro avviso a questo comportamento deve far seguito da parte delle Autorità competenti (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Antitrust) una maggiore vigilanza e un maggior controllo delle regole: tempi certi sulla portabilità del numero, sistematica restituzione del credito residuo alla scadenza della Sim o, in alternativa, il suo trasferimento nella nuova Sim. Per questo Altroconsumo ha già sottoposto, con un’istanza dell’8 marzo scorso, alle varie Autorità Istituzionali questa serie di problematiche, per far sì che la portata del Decreto Bersani – per quel che riguarda la trasparenza e l’apertura alla concorrenza del settore della telefonia mobile – non venga di fatto resa inefficace o quantomeno sminuita. Riteniamo che cambiare l’operatore telefonico non sia una semplice riposta retorica ma un preciso segnale che i consumatori devono inviare alle società che si comportano in questo modo. Continueremo a seguire da vicino queste tematiche e la questione della modifica del piano H3g e ne daremo informazione tramite le nostre riviste e il nostro sito internet Restiamo comunque a Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.
Servizio Soci"