Scrivo anche qui...
Alla luce dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, come è identificabile il servizio di trasferimento di chiamata e qual'è l'entità dell'indennizzo giornaliero applicabile?
Però all'art.1 della delibera vengono date queste definizioni di servizio e servizio accessorio e secondo me dovrebbero rientrarci anche le opzioni attivate, che comunque sono un servizio o mi sbaglio?
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento,
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi
di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi
di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali
contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazione elettronica;
“servizi accessori”, i servizi correlati a quelli di accesso alla rete di
comunicazione.
Scrivo anche qui...
Alla luce dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, come è identificabile il servizio di trasferimento di chiamata e qual'è l'entità dell'indennizzo giornaliero applicabile?
imho è servizio accessorio, se intendi questo
Agggiungo che il parametro della nuova regolamentazione si applica solo alla definizione delle controversie (GU14) presso l'Agcom o i Corecom delegati e sono comunque parametri "minimi".
...
Innanzitutto ringrazio per le risposte.
Ok per l'applicazione alla fase di definizione avanti al Corecom /Agcom, ma per "parametri minimi" cosa intendi? Ci sono interpretazioni in tal senso?
Da una rapida lettura mi sembrerebbe che l'indennizzo per la mancata (ri)attivazione del servizio di call forwarding sia limitato a max 100€, a prescindere dalla durata del disservizio (superiore a 100 gg.)...
Ok, ci sarebbe l'indennizzo giornaliero di 6€ da carta servizi H3g che prevarrebbe (ex art. 2 comma 2 All. A) in quanto superiore, ma - se non è applicabile il limite dei 60€ sempre da carta servizi - ci sarebbe comunque il limite di 100€ di cui sopra...
Significa che delibere come la n. 14/2010 del Corecom Lombardia non verranno più pronunciate?
Spero di essermi fatto capire e, soprattutto, di sbagliare.
Domani ho una conciliazione con FW per un malfunzionamento del servizio Voce e ADSL durato 9 mesi.
Io avevo fatto riferimento alla delibera 124/10/CONS, ma da quanto ho capito è stata superata...
Alla luce devo richiedere 5€ per ogni giorno di malfunzionamento, pagheranno mai?
TuaMatic + Gd3 OA + CVUA + TopTime + SI AC0 + LTE (393) / iPhone XS 256GB
La delibera 124 non è stata superata ma si applica solo alla definizione delle controversie GU14 e non in fase di "prima conciliazione".
Nel caso di conciliazione l'entità dell'indennizzo dipende da molti fattori, (soprattutto gravità del disservizio in relazione all'utilizzo della linea telefonica) in linea di principio puoi fare riferimento alla carta servizi di Fastweb e moltiplicare il parametro dell'indennizzo che più si avvicina al tuo caso per il numero di giorni di disservizio senza considerare un massimale:se si tratta di una conciliazione si arriverà magari ad un compromesso, e dovrai magari rinunciare a quanto teoricamente avresti diritto.
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Quoto un post un pò vecchio...
Sbaglio o la "bozza di regolamento" degli indennizzi prevista dalla Delibera 124/10/CONS è stata integralmente sostituita della regolamentazione di cui all'Allegato A della Delibera 73/11/CONS?
Ques'ultima, tra l'altro, prevede che dal 1° gennaio 2012 siano applicati anche i cosiddetti "indennizzi automatici", giusto? O sono intervenute altre disposizioni in merito?
Sì esatto ! La delibera 124/10/CONS era relativa alla consultazione. Il Regolamento finale è l'allegato alla delibera 73/11/CONS
Sono intervenute nuove disposizioni, o meglio è arrivata una "proroga" alla partenza degli indennizzi automatici, un "regalo di Natale" essendo la delibera dello scorso 20 dicembre, delibera 712/11/CONSQues'ultima, tra l'altro, prevede che dal 1° gennaio 2012 siano applicati anche i cosiddetti "indennizzi automatici", giusto? O sono intervenute altre disposizioni in merito?
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Grazie mille!
Ne approfitto per ricordare che, se non erro, i tempi di presentazione dell'istanza per la definizione della controversia sono stati dimezzati: entro 3 mesi dalla conclusione dell'iter conciliativo.
http://www.agcom.it/Default.aspx?mes...ent&DocID=7784