Corecom Lazio: indennizzo Agcom non rispettato
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Corecom Lazio: indennizzo Agcom non rispettato

  1. #1
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Thumbs down Corecom Lazio: indennizzo Agcom non rispettato

    Andatevi a leggere questa definizione del Corecom Lazio

    http://www.corecomlazio.it/binary/pr...s/4_10_CRL.pdf

    in modo autonomo hanno variato l'importo dell'indennizzo giornaliero di 6 euro previsto dalla carta servizi di H3g.

    Se H3g nella propria carta servizi prevede 6 euro ed Agcom in molte sue delibere ha stabilito che il limite di 60 euro non è applicabile per quale motivo il Corecom Lazio applica degli indennizzi ridotti?

    Spero che l'utente di questa scandalosa definizione faccia ricorso per far riformare una simile ingiustizia giuridica.

    Si rammenta che per l'ordinamento giuridico italiano valgono le norme in vigore al momento dei fatti. Articolo 11 delle preleggi del Codice Civile, forse al Corecom Lazio quest'articolo non lo conoscono ma prendono ad esempio (anche se specificano che non è applicabile alla definizione) la delibera 124/10/CONS che si riferisce ad una pubblica consultazione Agcom ancora in corso. Se fanno riferimento a quella delibera al Corecom Lazio avrebbero potuto prendere come riferimento anche gli interventi pubblici che chiedono di aumentare gli indennizzi.

    Leggendo un simile provvedimento mi chiedo quale sia stata la ratio seguita
    Geoglobalfax

  2. #2
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    lasciamo perdere va... la prossima sarà identica se non peggiore te lo posso assicurare.
    Il codice civile?

  3. #3
    Partecipante Galattico L'avatar di geoglobalfax
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    Citazione Originariamente Scritto da danio.78 Visualizza Messaggio
    Il codice civile?
    basta far valere i propri diritti rivolgendosi al Tar o meglio ancora andando dal giudice ordinario, vedrai come delle delibere aberranti sotto il profilo giuridico saranno riformate. poi inizieranno le richieste di risarcimento danni nei confronti di chi ha emanato materialmente quelle delibere.
    Geoglobalfax

  4. #4
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Geoglobalfax, a un giudice ordinario (italiano) è possibile chiedere unicamente il risarcimento dei danni effettivamente subiti. Prima di definire "aberrante" sul piano giuridico una simile decisione mi farei due conti.

    A quanto ammonta il danno subito dal tizio per il mancato sblocco di due Nec e338? 8.000euro?
    A quei danni, includendo gli interessi legali, non ci arrivi neppure se avesse dovuto sbloccare due iPhone4 da 32Gb (valore mercato: 1.600euro).

    Il tizio ha ottenuto 1.000euro per il mancato sblocco e 1.300euro per il ritardo nella risposta. Totale 2.300euro. Sinceramente mi pare esagerato chiedersi "se il Corecom Lazio è al servizio del consumatore o dei gestori".

    Gli exemplary damages sono propri dei sistemi di common law e - a quanto mi risulta - in Italia non esistono. Se tu hai notizie al riguardo, fammi un fischio!
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  5. #5
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    Sinceramente mi pare esagerato chiedersi "se il Corecom Lazio è al servizio del consumatore o dei gestori".
    Ti darei ragione se non avessi sentito con le mie orecchie delle questioni sollevate sul mio caso che lasciano veramente allibiti.
    In quel caso chiedersi da che parte sta l'autorità è lecito

  6. #6
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    Non conosco il tuo caso particolare, ma vorrei evidenziare due punti squisitamente giuridici e che sono alla base dell'ordinamento giuridico italiano: (i) può essere chiesto il risarcimento solo dei danni subiti, danni che devono essere provati (e, ove possibile, quantificati); (ii) per gli inadempimenti contrattuali, il danneggiato ha - nei limiti dell'ordinaria diligenza - un generale dovere di collaborazione (art. 1227 del codice civile): non deve rimanere con le mani in mano, ma non deve neppure diventare Superman.

    Nel caso in esame, pare che il danno dichiarato - 8.232 euro - non sia stato dimostrato in alcun modo. Poichè il valore commerciale di quei cellulari è di poche centinaia di euro, sarebbe stato a mio avviso opportuno indicare i danni subiti.

    Il co.re.com. si è limitato a rilevare che il danneggiato con poche centinaia di euro avrebbe potuto acquistare due cellulari (di caratteristiche pari a quelle di un Nec e228) ed avrebbe evitato un danno così elevato. Personalmente ritengo che la condotta indicata rientri nei limiti dell'ordinaria diligenza: è quello che l'uomo medio farebbe sapendo di potere subire un danno da migliaia di euro.

    Il co.re.com. ha quindi ritenuto di liquidare il danno in via equitativa in 1.000euro.

    In tutto ciò non vedo alcuna stortura giuridica, ma solamente l'applicazione di un sacrosanto principio dell'ordinamento, sancito dall'art. 1227, secondo comma, del codice civile.
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  7. #7
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Citazione Originariamente Scritto da veditu Visualizza Messaggio
    Non conosco il tuo caso particolare, ma vorrei evidenziare due punti squisitamente giuridici e che sono alla base dell'ordinamento giuridico italiano: (i) può essere chiesto il risarcimento solo dei danni subiti, danni che devono essere provati (e, ove possibile, quantificati); (ii) per gli inadempimenti contrattuali, il danneggiato ha - nei limiti dell'ordinaria diligenza - un generale dovere di collaborazione (art. 1227 del codice civile): non deve rimanere con le mani in mano, ma non deve neppure diventare Superman.

    Nel caso in esame, pare che il danno dichiarato - 8.232 euro - non sia stato dimostrato in alcun modo. Poichè il valore commerciale di quei cellulari è di poche centinaia di euro, sarebbe stato a mio avviso opportuno indicare i danni subiti.

    visto che citi il codice civile ti posso dire che sono riusciti a contestarmi anche quello, i funzionari non l'avvocato del gestore.

    Il co.re.com. si è limitato a rilevare che il danneggiato con poche centinaia di euro avrebbe potuto acquistare due cellulari (di caratteristiche pari a quelle di un Nec e228) ed avrebbe evitato un danno così elevato. Personalmente ritengo che la condotta indicata rientri nei limiti dell'ordinaria diligenza: è quello che l'uomo medio farebbe sapendo di potere subire un danno da migliaia di euro.

    Il co.re.com. ha quindi ritenuto di liquidare il danno in via equitativa in 1.000euro.

    In tutto ciò non vedo alcuna stortura giuridica, ma solamente l'applicazione di un sacrosanto principio dell'ordinamento, sancito dall'art. 1227, secondo comma, del codice civile.
    La questione sollevata da geoglobalfax si riferisce all'abbassamento degli indennizzi per la mancata risposta (che verrà esteso anche a mancate attivazioni e disattivazioni sim e servizi).
    La carta servizi prevede un indennizzo di € 6 al giorno e l'agcom, in numerose delibere, ha espressamente dichiarato che non devono essere applicati tetti massimi.
    C'è una consultazione in corso in cui è stato proposto un adeguamento, in termini temporali, degli indennizzi e va bene ma nelle ultime delibere del corecom sono stati decisi indennizzi inferiori ai 6 euro (si parla di 2,80 €) in barba anche alle carte servizi dei gestori.

    Dalla mia definizione sono uscito molto deluso, non tanto perchè l'avvocato ha insinuato che andiamo li per lucrare, ma perchè i funzionari che dovrebbero essere arbitri mi hanno contestato l'incontestabile andando a favore del gestore.
    Dopo aver controbbattuto ad ogni loro singola parola con tanto di documenti (si pensano di avere davanti degli imbecilli) mi sono impuntato e ho mandato tutto in decisione.
    Se fossi andato li per lucrare avrei accettato l'offerta del gestore, tanto di guadagnato per non aver fatto nulla, e me ne sarei andato tutto contento.
    Invece no, a costo di prendere meno di quello offerto dal gestore voglio che esca l'ennesima delibera di condanna perchè è quella che fa fede non gli accordi pre-conciliazione.

  8. #8
    Partecipante Grafomane L'avatar di veditu
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    La carta servizi prevede un indennizzo di € 6 al giorno e l'agcom, in numerose delibere, ha espressamente dichiarato che non devono essere applicati tetti massimi.
    Bisogna fare chiarezza su questo punto: il co.re.com. si è attenuto a questo indirizzo Agcom. Se noti, infatti, anche il co.re.com. ha disatteso il tetto previsto nella carta servizi (se non sbaglio pari a 60euro).

    La stessa Agcom, quando ha "disapplicato" il tetto massimo, ha motivato la scelta sulla base della violazione del (riporto le testuali parole):
    "principio di proporzionalità, inteso in termini di adeguatezza, quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, quali la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto – utente (persona fisica – giuridica) che ha subito il pregiudizio".
    Agcom mai ha sostenuto che gli indennizzi debbano essere calcolati come mera moltiplicazione dell'indennizzo giornaliero per il numero totale di giorni di ritardo. Anzi, se si osserva il testo della delibera sottoposta a pubblica consultazione, ben si comprende la complessità della posizione di Agcom che, anche nella nuova delibera, da un lato ricorda che "La liquidazione degli indennizzi deve ispirarsi a criteri di equità e proporzionalità", dall'altro propone lei stessa l'introduzione di soglie minime e tetti massimi.

    L'orientamento - che a detta di geoglobalfax è stato disatteso - in realtà stabiliva che (1) l'indennizzo deve essere parametrato al pregiudizio e (2) il pregiudizio deve essere valutato volta per volta in base ad una serie di criteri (di natura "soggettiva, oggettiva e temporale").

    Il co.re.com., anzichè limitarsi a una semplice moltiplicazione, ha applicato i suddetti criteri (di natura "soggettiva, oggettiva e temporale") e ha liquidato in via equitativa l'indennizzo in (ben) 1.300euro. Ben oltre i 60euro previsti dalla carta servizi e ben oltre i 400euro proposti dalla stessa Agcom.

    Questo non toglie che se l'utente ha subito un danno superiore a 1.300euro, è suo (sacrosanto) diritto rivolgersi a un giudice ordinario per ottenere il risarcimento del maggior danno. Ma in un procedimento davanti a davanti al giudice ordinario l'utente danneggiato sarà tenuto a dimostrare tale danno.
    Ultima modifica di veditu; 13/09/2010 alle 17:45
    - Devi avere fiducia in me. - - Fiducia? Emiliy, sono un avvocato. Io fondo la mia vita sulla mancanza di fiducia negli altri. - (Duchesne)
    la "concorrenza perfetta" e' un concetto relativo; dipende dal punto di vista. Dal punto di vista di chi vende e' quando ci si divide il mercato.


  9. #9
    Partecipante Logorroico L'avatar di Marco Yahoo
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    Just my two cents.
    Non sono propriamente un fine giurista ma, da una lettura sommaria del verbale, trovo che l'utente in questione, tutto sommato, non abbia poi molto di cui lagnarsi, in considerazione anche della sua parziale negligenza.
    Aspettiamo, comunque, i prossimi "parti" del Co.re.com. Lazio per esprimerci.

  10. #10
    Partecipante Magico L'avatar di danio.78
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    Dite quello che vi pare ma qui c'è qualcosa di scandaloso :

    "In secondo luogo, si deve considerare che la mancata disattivazione del vincolo Operator lock ha reso sì inutilizzabili due apparati per un periodo di tempo prolungato (686 giorni) ma non può non rilevarsi come il disagio potesse essere superato affrontando una spesa modesta per l’acquisto, all’epoca, di altri due apparati identici, ovvero di apparati con caratteristiche similari o addirittura superiori."

    I commenti non servono.

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