AGCOM multa TIM per aver fatto pagare 3 euro per la "disattivazione" di Tim Prime GO
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AGCOM multa TIM per aver fatto pagare 3 euro per la "disattivazione" di Tim Prime GO

  1. #1
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    Predefinito AGCOM multa TIM per aver fatto pagare 3 euro per la "disattivazione" di Tim Prime GO

    AGCOM ha appena multato TIM per oltre un milione di euro per aver fatto pagare i clienti per disattivare Prime:

    "l’Autorità ha ricevuto, a partire dal mese di agosto 2017, diverse segnalazioni da parte di utenti che, in quanto già clienti della società TIM S.p.A. (di seguito la “Società” o “TIM”), hanno lamentato la mancata possibilità di passare gratuitamente dal piano tariffario di base denominato “TIM One Prime Go” (il quale prevede, indipendentemente dal traffico a consumo sviluppato, un costo fisso settimanale pari a 0,49 cent/€) ad altro piano tariffario di base a consumo senza costi fissi"
    In particolare, i segnalanti
    (ci sono anche io 👋&#128513
    hanno evidenziato che il gestore ha automaticamente attivato, senza alcuna preventiva informativa contrattuale anche in merito a eventuali piani alternativi, il profilo tariffario “TIM One Prime Go” per coloro che hanno aderito a offerte specifiche (quali ad esempio l’offerta di win back denominata “TIM Ten Go”), ovvero acquistato una nuova SIM card, e successivamente ha chiesto un importo pari ad euro 3,00 per effettuare il passaggio verso il piano base a consumo senza costi fissi denominato “TIM Base New”.
    TIM cerca di difendersi dicendo una cosa non del tutto vera:

    "nel 2010, infatti, èstato introdotto il piano a consumo denominato “TIM Base”, poi evoluto in “TIM a Secondi” (cui gli utenti hanno sempre potuto accedere gratuitamente), ai quali è stato successivamente affiancato l’ulteriore piano base “TIM Base New” con costo di attivazione, a partire dal 15 giugno 2017, variabile a seconda del canale commerciale utilizzato."
    TIM ha ritenuto, in completa buona fede, che la nuova disciplina comunitaria avesse superato e assorbito le prescrizioni dettate nella vigenza del precedente quadro regolatorio a cui la delibera n. 326/10/CONS ha dato attuazione.
    Anche se quando si chiedeva il passaggio gratuito a TIM a Secondi minacciando segnalazione ad AGCOM per violazione della delibera 326/10/CONS, gli operatori continuavano ad attivarla e lo fanno tuttora.
    le conclusioni di AGCOM:

    In relazione alla violazione degli obblighi informativi collegati al piano tariffario “TIM Prime One Go”, si osserva che già in fase pre-istruttoria sono emerse diverse criticità relative alla mancanza di trasparenza e completezza delle informazioni concernenti le condizioni di offerta, in quanto sono state rilevate evidenti omissioni circa la presenza di un costo fisso settimanale indipendente dal traffico a consumo sviluppato.
    Il modus operandi della Società, pertanto, si è rivelato difforme da quanto normativamente previsto, ossia presentare le offerte, attraverso tutti i canali previsti per attivare o aderire al contratto, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di scelta degli utenti, i quali vorranno beneficiare delle offerte economicamente più vantaggiose.
    Per sminuire il fatto che la scheda di TIM a Secondi non fosse disponibile sul sito della trasparenza TIM ha detto che le informazioni sul piano TIM a Secondi erano comunque disponibili su mondomobileweb 😂

    la Società ha comunicato che la conoscenza di tale piano è rintracciabile anche su internet, ad esempio all’indirizzo https://www.mondomobile.it/67851-tim...fa-base-gratis, in cui è riportato un forum del 4 giugno 2017 con l’indicazione della possibilità e della modalità concreta per i clienti di passare a detto piano.
    e su questo punto ci sarebbe da piangere:
    Appare, infatti, emblematico che la Società, essa stessa incapace di produrre il prospetto informativo del piano “TIM a secondi” dismesso solo lo scorso giugno (e che, viceversa, doveva ancora risultare presente nella sezione “Trasparenza tariffaria” tra i piani non più sottoscrivibili), riconosca la funzione informativa di un forum su internet - anche solo per apprendere che era possibile passare gratuitamente a detto piano - quasi a voler ammettere che gli utenti debbano rivolgersi ad altre fonti piuttosto che a quelle istituzionalmente previste.
    Rispetto ai profili di violazione della delibera n. 326/10/CONS, è emerso che le argomentazioni addotte si palesano come contradditorie e rivelatrici di una strategia aziendale che ha comportato l’automatico prelievo di somme non dovute e l’eventuale rimborso di quanto già prelevato solo a seguito della ricezione di uno specifico reclamo.
    Le richieste di rimborso, peraltro, date le evidenti omissioni informative, difficilmente potrebbero essere avanzate da clienti che non sono stati posti in condizione di conoscere in maniera chiara e trasparente le concrete misure di tutela riconosciute dalla normativa vigente, tra cui la gratuità del passaggio ai piani base a consumo senza ulteriori costi fissi.
    Va, inoltre, rilevato il consistente numero di utenti coinvolti da tale illegittimo comportamento che ha generato un rilevante, persistente e ingiustificato vantaggio economico della Società.
    e quindi AGCOM

    ORDINA
    alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.160.000,00 (unmilionecentosessantamila/00) ai sensi dell’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

    DIFFIDA
    la predetta società dall’intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate e, in particolare, dall’addebitare qualsivoglia costo correlato alle richieste di passaggio avanzate dai clienti verso tutti i piani base con tariffazione a consumo e senza costi fissi;
    INGIUNGE
    alla citata società, in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27, della citata legge n. 689/1981, la somma di euro 1.160.000,00 (unmilionecentosessantamila/00)


  2. #2
    Partecipante Logorroico L'avatar di Max3
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    Capisco l'arrampicarsi sugli specchi ma gli avvocati della Tim a questi livelli sono scesi?
    No davvero credo sia la prima volta che leggo dichiarazioni difensive del genere...

    Comunque con questa delibera sanzionatoria finalmente abbiamo appurato con sicurezza che la famosa delibera 326/10/CONS è assolutamente ancora valida nonostante l'abolizione del roaming in Europa!
    ...

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