Credito residuo, MNP e telefonia: l’appello alla legalità di un lettore

di Andrea Trapani

Oggi Mondo3 da’ spazio a un’interessante lettera di un proprio lettore che richiama all’attenzione generale il problema del credito residuo in caso di portabilità. Infatti, nonostante l’AG.COM. abbia da tempo intimato i gestori ad intervenire per risolvere la questione ad oggi niente di fatto. Di seguito l’accordato appello per il ripristino della legalità.

APPELLO ALLE ISTITUZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DELLA TELEFONIA MOBILE

DA OLTRE 6 ANNI, la delibera n. 7/02/CIR (http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm) dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) rende possibile il mantenimento dello stesso numero di cellulare passando da un gestore ad un altro (Mobile Number Portability) e, congiuntamente, IMPONE che il credito residuo presso il vecchio operatore venga trasferito sulla SIM di quello nuovo.

Precisamente, l’articolo 2, comma 3, delle “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”, datate 28 marzo 2002, non concede una mera facoltà ai gestori di concordare modalità idonee al trasferimento del credito, ma IMPONE loro di farlo:

“L’operatore DONOR, su richiesta dell’operatore RECIPIENT, concorda le modalità di trasferibilità del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli” (http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm#02).

Tuttavia, non c’è verso che i gestori mobili si adeguino alle prescrizioni di legge e, in assenza di accordo fra gli stessi operatori, agli utenti viene negato de facto il diritto alla “portabilità del credito residuo” quando si passa da un gestore mobile ad un altro.

Dopo anni d’inutili intimazioni, decreti e diffide, ancora nello scorso mese di agosto 2007, con la delibera N. 416/07/CONS “DIFFIDA AGLI OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE AD ADEMPIERE L’OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO AGLI UTENTI DEL CREDITO RESIDUO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DELLA LEGGE 40/07” (http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm) l’AGCOM concedeva ai gestori altri 45 giorni per mettersi in regola:

“L’AUTORITÀ nella riunione del Consiglio del  2 agosto 2007…  DIFFIDA  le società TELECOM ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, in Piazza Affari n. 2, e sede secondaria in Roma in Corso d’Italia n. 41;  VODAFONE S.P.A. con sede legale in Ivrea (TO), in via Jervis 13;  WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., con sede legale in Roma in via C.G. Viola 48;  H3G ITALIA S.P.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), in via Leonardo da Vinci 1, e sede secondaria in Roma, in via Alessandro Severo 246;  CARREFOUR ITALIA MOBILE, con sede legale in Milano, in via Caldera 21;  COOP ITALIA, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), in via del Lavoro 6/8,  AD OTTEMPERARE, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 45 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE, ALL’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN CASO DI RECESSO ED A QUELLO DI PORTABILITÀ DELLO STESSO CREDITO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL’UTENZA PRESSO UN ALTRO OPERATORE, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, predisponendo tutte le attività tecniche e gestionali necessarie all’adempimento dell’obbligo di legge.

IN CASO DI INOSSERVANZA della presente diffida, L’AUTORITÀ PROVVEDERÀ ALL’AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ai sensi dell’art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la violazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm).

Ai sensi della delibera n. 7/02/CIR, il termine massimo di 45 giorni, di cui alla delibera n. 416/07/CONS, dunque, è da considerarsi come una dilazione temporale, vale a dire una proroga dei tempi di adeguamento che sarebbe stata concessa agli operatori, da aggiungersi, in pratica, all’inammissibile ritardo (già nell’agosto 2007) di circa 5 anni e mezzo –corrispondente a circa 2000 giorni successivi al termine di 30 giorni dalla data della notifica della delibera n. 7/02/CIR, che (come si è evidenziato) è del 28 marzo 2002–.

Non essendo dato conoscere la motivazione, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di tale provvedimento, simile concessione appare francamente inconcepibile.

Considerato che TIM, Vodafone, Wind e H3G non si erano adeguati nel lasso dei 5 anni e mezzo precedenti, ci si poteva ragionevolmente aspettare che, per l’occasione, invece, si adeguassero, visto che, nella più totale e assoluta impunità, non l’avevano mai fatto prima?

Che cosa fa, allora, l’AGCOM?   Forse che stavolta, finalmente, sanziona i gestori, come espressamente previsto dalla suddetta delibera n. 416/07/CONS del 2 agosto 2007 emanata dalla stessa AGCOM?   Macché… ad oggi, ancora NULLA DI FATTO, DOPO OLTRE 6 ANNI d’impunite inadempienze!

A tale proposito, l’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) in data 3 giugno 2008 ha redatto un preciso esposto all’AGCOM e all’AGCM (Antitrust), con tutti i riferimenti che documentano le inadempienze relative ai vari gestori, scaricabile dal sito Internet dell’ADUC al link  http://www.aduc.it/dyn/tlc/ESPOSTOCreditoResAgcomAntitrust.pdf

L’AGCOM, se non provvede secondo quanto dovuto in base ai suoi stessi fini istituzionali, non farebbe che confermare la propria condotta omissiva e l’incapacità a far rispettare le sue stesse delibere.   L’impressione, in effetti, è che sembri fare tutto il possibile affinché gli operatori telefonici, anche quando sussistono tutti gli estremi e le circostanze per farlo, non vengano invece sanzionati.

A fronte di una costante riduzione del potere d’acquisto per le famiglie italiane, le compagnie telefoniche continuano a macinare enormi profitti e causano gravi pregiudizi economici all’intera utenza nazionale.

COSA ASPETTA L’AGCOM A SANZIONARE I GESTORI INADEMPIENTI?

Può essere comprensibile rilevare che in Italia gli organi di controllo siano lenti ma, cosa ben più grave, è dover constatare quanto essi siano altresì assai poco efficaci, come è costretta a riconoscere la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in una propria segnalazione al Governo (http://www.agcom.it/provv/Segnalazione_Gov_07–2006.pdf).

Com’è noto, infatti, le sanzioni nel settore delle telecomunicazioni sono, sostanzialmente, risibili per la loro ridotta entità e con tempi di applicazione lunghissimi.   A fronte della forza numerica dei clienti, i dati disponibili indicano, in tutta evidenza, che esse sono del tutto inique, se commisurate rispetto all’enorme fatturato e ai profitti delle società interessate e, per giunta, arrivano spesso con anni di ritardo, a causa dell’inadeguatezza della struttura del sistema sanzionatorio.

PIÙ I TEMPI DELLA GIUSTIZIA SI ALLUNGANO, MENO SI FANNO RICORSI… E MENO SI HA GIUSTIZIA!

Lungi dal poter esplicare un qualsiasi ruolo deterrente, tale contingenza rischia di acquisire, di fatto, un’inammissibile valenza d’improprio incentivo d’impresa nei confronti di chi, anziché essere paradossalmente premiato per il proprio (mal)operato, meriterebbe, al contrario, una punizione esemplare.

D’importanza non secondaria, parimenti, è la circostanza che, nell’attesa che finanche arrivi l’eventuale sanzione, somme considerevoli indebitamente introitate, per quanto di dubbia liceità, vengono comunque investite, quali fossero una sorta di –improprio– finanziamento per l’attività d’impresa pagato –a loro insaputa– dai milioni di utenti consumatori.

CHI OBBLIGA GLI OPERATORI TELEFONICI A RISPETTARE LA LEGGE IN ITALIA?

Sarebbe oltremodo interessante ed assai utile analizzare, nello specifico, quanto possa effettivamente esercitare un ruolo deterrente un’eventuale azione sanzionatoria da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) o anche dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – Antitrust), ovvero in che misura tale eventuale sanzione vada realmente ad “impattare” sulla profittabilità contabile di fine anno e si possa, pertanto, ritenere congrua.

PERCHÉ UN OPERATORE DI TELEFONIA MOBILE DOVREBBE RISPETTARE IL DECRETO DELL’AGCOM DI 6 ANNI FA SULLA PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE, SE L’AUTORITÀ ITALIANA NON HA MAI COMMINATO SANZIONI NEI CONFRONTI DEI GESTORI CHE NON LO OSSERVANO?

E’ del tutto evidente che, per una multinazionale delle TLC, invece di rispettare i diritti dei clienti, sia più conveniente rischiare di dover pagare una sanzione pecuniaria, solo eventualmente irrogata e, nel caso, comunque, tardivamente e di entità irrisoria.   Queste grandi imprese possono facilmente inserire un importo sanzionatorio forfetario nei propri bilanci alla stessa stregua di eventuali spese accessorie, di certo infinitamente inferiore ai cachet pagati per le loro campagne pubblicitarie.

L’ottemperanza alle normative, per contro, favorirebbe non solo la parte contrattualmente più debole dei consumatori ed utenti, ma anche la sana concorrenza e la buona salute del (sempre invocato) libero mercato.

Nel Paese dei furbetti vari, rispettare la Legge pare costituire un dovere solo per il semplice cittadino-utente-consumatore.   A chi fa affari, invece, gli interessi economici in gioco, quando non garantiscono l’assoluta impunità, concedono inammissibili dilazioni temporali per pagare un’oblazione che, di fatto, ha pressappoco il valore di un buffetto, costituendo, paradossalmente, un premio per un comportamento censurabile ed indecente.

Un Paese civile è tale quando esistono regole giuste ed uguali per tutti, a cui corrispondano, altresì, certezza, celerità, congruità ed efficacia della pena.   Diversamente, confidando nella propria sostanziale impunità, s’impone il Far West e la negazione dello stato di diritto.

TOLLERANZA ZERO CON CHI NON RISPETTA LE REGOLE?

I gestori telefonici possono continuare imperterriti a perpetrare i loro comportamenti scorretti.   Infatti, sono incentivati a ciò dalla consapevolezza che, nel Bel Paese, la “tolleranza zero” viene annunciata solo verso alcuni reati, specie se commessi dagli elementi più deboli nella scala sociale, ma, quando questi sono perpetrati da parte di grosse società, nei loro confronti si pratica, invece, la politica del “laissez faire”, pur avendo le autorità istituzionali tutti gli strumenti per sanzionare.

L’attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.

PER QUESTI MOTIVI,

STANTE l’inammissibile inerzia da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha consentito che il disposto regolamentare sancito dalla citata delibera AGCOM n. 7/02/CIR del 28 marzo 2002 sia impunemente rimasto senza applicazione DA OLTRE 6 ANNI dalla sua entrata in vigore,

CHIEDO

CHE LE ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE INTERVENGANO A FARE CHIAREZZA E STABILIRE ORDINE PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DELLE TELEFONIA MOBILE.

Genova, 3 luglio 2008

Aldo GARUTI

Ora sarebbe interessante avere una risposta da parte dell’AG.COM., la consecutio temporum è impietosa.

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