Tutela dei diritti su internet: agli operatori TLC non competono funzioni di vigilanza sulla rete

di Andrea Trapani

Accogliamo con estrema soddisfazione la recente ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in relazione alle richieste che Mediaset ha rivolto agli Operatori (TIM, Vodafone, Wind, Tre, Fastweb, Tiscali) per porre termine alle violazioni dei propri diritti di esclusiva perpetrate in rete da un soggetto terzo. Il pronunciamento del giudice rispecchia in pieno le aspettative degli Operatori, che nel collaborare convintamente a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, non possono essere ritenuti responsabili di condotte altrui, né di oneri di vigilanza che non competono loro, né di misure di attuazione che trascurino il corretto bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti fondamentali ” . Il Presidente di Asstel, Dina Ravera, saluta così l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano  a conclusione di un procedimento cautelare promosso da Mediaset Premium nei confronti di un soggetto resosi responsabile della trasmissione abusiva in live streaming sulla piattaforma calcion.at, di partite di calcio su cui il gruppo milanese vanta diritti esclusivi. Nel procedimento si richiedeva anche il coinvolgimento di  diversi ISP (Internet Service Provider) affinché fosse loro ordinato di disabilitare l’accesso al portale calcion.at, nonché ai relativi siti alias (ovvero qualsiasi sito con la stessa radice calcion, anche non ancora esistente) e agli indirizzi IP ad essi collegati.

Gli Operatori non si sono opposti alla chiusura del sito calcion.at, ma alla richiesta di impedire l’accesso anche a tutti i siti con diverso suffisso (c.d. alias), anche futuri e in base alla semplice segnalazione di Mediaset, oltre che a tutti gli indirizzi IP associati.

Il giudice, nel respingere quest’ultima richiesta di Mediaset, ha chiarito in modo inequivocabile alcuni principi fondamentali per la tutela del diritto d’autore. Infatti, nel confermare la possibilità di adottare provvedimenti restrittivi dell’accesso dei consumatori italiani a siti Internet che consentono la fruizione di contenuti digitali in violazione dei diritti di esclusiva, ha però chiaramente individuato le condizioni a cui devono attenersi tali provvedimenti restrittivi, consistenti:

−       nell’essere specifico e ben individuato l’oggetto della restrizione all’accesso;

−       nel potersi riferire l’ordine di inibizione, in via generale, al solo indirizzo (DNS);

−       al non potersi accordare ai titolari del diritto di esclusiva la delega all’accertamento della violazione.

La pronunciaconclude Raveraè coerente con quanto già stabilito dal legislatore nella direttiva sul quadro normativo per i servizi della società dell’informazione, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e dalla prassi dell’Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni che ha posto in atto un sistema di tutela che può costituire un modello a livello europeo.”

“Internet2” di Fabio Lanari – Internet1.jpg by Rock1997 modified.
Con licenza GFDL tramite Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet2.jpg#/media/File:Internet2.jpg

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