Modem libero, le risposte alle domande più comuni a cura di Agcom

di Valerio Longhi

Mentre la data di applicazione della cosiddetta delibera per il “modem libero” è slittata, l’Autorità ha pubblicato nelle scorse ore una serie di FAQ sulla stessa delibera.

Con riferimento alla delibera n. 348/18/CONS, recante “Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali, di seguito si riportano le risposte alle richieste di chiarimenti finora pervenute dagli operatori.

E’ possibile imporre, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b), oneri aggiuntivi all’utente finale nel caso di mancata restituzione, al momento del recesso dall’offerta, del terminale richiesto ed accettato dall’utente al momento della conclusione del contratto?
No, l’articolo 4, comma 3, lett. b) della delibera n. 348/18/CONS trova applicazione in tutti i casi di fornitura del terminale a titolo gratuito, a prescindere dalla specifica accettazione del terminale da parte dell’utente.

E’ possibile imporre, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. b), oneri aggiuntivi nel caso di mancata restituzione al momento del recesso dall’offerta del terminale ricevuto a titolo gratuito, qualora sia stato utilizzato anche solo temporaneamente successivamente alla conclusione del contratto?
No, il terminale fornito dall’operatore può essere considerato “utilizzato” esclusivamente quando l’utente l’abbia scelto stabilmente come apparecchiatura attraverso cui connettersi. Un utilizzo temporaneo del terminale, pertanto, non può essere motivo di applicazione di costi per mancata restituzione.

Sono esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 5, c. 1 i contratti in essere aventi ad oggetto la vendita dell’apparecchiatura terminale che, pertanto, è già passata nella proprietà dell’utente finale?
No, la disposizione in questione si applica ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso, prescindendo dalla specifica modalità di fornitura del terminale (ad esempio vendita abbinata o noleggio).

Ai sensi della lett. a) dell’art. 5, c. 1 della delibera n. 348/18/CONS l’operatore è tenuto a proporre la variazione dell’offerta a titolo oneroso in una equivalente che prevede la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito esclusivamente con riferimento ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio dell’apparecchiatura terminale fornita in noleggio all’utente finale?
No, la disposizione in questione si applica ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso, prescindendo dalla specifica modalità di fornitura del terminale (ad esempio vendita abbinata o noleggio).

Ai sensi della lett. a) dell’art. 5, c. 1 della delibera n. 348/18/CONS l’operatore è tenuto a consentire all’utente finale di recedere senza oneri diversi dalla mera restituzione dell’apparecchiatura terminale esclusivamente con riferimento al relativo contratto di noleggio?
No, il recesso a cui fa riferimento l’art. 5, comma 1, lett. b) riguarda sia il contratto relativo al servizio di connessione ad Internet che quello eventuale di noleggio del terminale o, in caso di persistenza delle rate, di vendita.

Source agcom.it

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