AgCom certifica i bollini per la fibra, Antitrust contesta ai gestori la falsa indicazione della velocità

di Valerio Longhi

Nei mesi scorsi AGCOM aveva pubblicato la prima delibera con cui aveva stabilito in quali casi gli operatori di telecomunicazioni possono usare il termine “fibra” per pubblicizzare le loro offerte: in pratica aveva sancito la differenza tra le sigle FTTH, FTTB, FTTC, FWA e ADSL. Gli operatori pertanto, da allora, devono specificare la tecnologia usata.

Lo scorso 27 febbraio la stessa Autorità, con la delibera n. 35/19/CONS,visto l’esito positivo del monitoraggio condotto sull’attuazione delle disposizioni di cui alla delibera n. 292/18/CONS nel corso del periodo di sperimentazione e chiaritene le modalità applicative, ha approvato in via definitiva l’utilizzo dei simboli colorati “F”, “FR”, “R” con i relativi sottotitoli, in tutte le comunicazioni al pubblico, di cui all’articolo 7 della stessa delibera n. 292/18.

Nello stesso provvedimento AGCOM ha indicato che i provider sono obbligati a chiarire esplicitamente le specificità tecniche delle offerte di connettività proposte alla clientela, sia in fase contrattuale che in quella pre-contrattuale.
Attraverso l’esposizione di alcuni “bollini” (immagine in basso), gli utenti possono comprendere a colpo d’occhio quale tipo di connessione viene offerta e ottenere una stima delle prestazioni ottenibili.

Oltre a ciò, nel bollettino odierno Antitrust, sono arrivate anche alcune contestazione a importanti operatori tra cui TIM, Wind Tre e Fastweb.
Nello specifico:

i) a TIM è stata contestata una pratica commerciale scorretta […] per aver omesso o non adeguatamente evidenziato informazioni su: caratteristiche dell’offerta di connettività a internet in fibra ottica; esistenza di limitazioni – tecnologiche, geografiche di copertura della rete, di capacità trasmissiva – dei servizi in fibra ottica; differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra. In conseguenza di tale condotta il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra” e di claim volti a enfatizzare le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità di navigazione (quali ad esempio “Fibra Ultraveloce”, “Fibra 1000 Mega”), non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano il servizio pubblicizzato, in particolare dal punto di vista delle reali potenzialità della connessione (inclusa l’effettiva velocità di navigazione e i servizi fruibili) all’indirizzo specifico di proprio interesse. Le campagne pubblicitarie esaminate hanno, infine, omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro e visibile che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento (gratuita solo per un periodo limitato). Tale circostanza ha vanificato l’indicazione del prezzo dell’offerta contenuta nei claim principale
ii) e iii) anche a Wind Tre e Fastweb per aver omesso, o non adeguatamente evidenziato, informazioni su caratteristiche dell’offerta di connettività a internet in fibra ottica, limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra.

In conseguenza di tale condotta il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra” e di claim volti a enfatizzare le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità di navigazione, si è trovato a non poter scegliere liberamente parafrasando il contenuto e il contesto delle distinte tre delibere.

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