Pubblicità ingannevole sulla fibra, la mano pesante dell’Antitrust su Vodafone

di Andrea Trapani

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 18 aprile 2018, ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Vodafone Italia S.p.A per un ammontare complessivo di 4,6 milioni di euro.

Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Vodafone, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le relative limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete).

Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità al fatto che per ottenere la massima velocità pubblicizzata fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità.

In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta.

L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio pubblicizzato impedisce, dunque, al consumatore di assumere una decisione di acquisto consapevole.

La condotta ingannevole e omissiva risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali.

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