Dimmi Quanto Quanto Quanto
Tutti questi “Diritti”ad oggi si tramutano in sanzioni amministrative ed indennizzi.
Infatti, nonostante l’ampia giurisprudenza a favore dell’utenza, gli operatori o comunque i fornitori di servizi elettronici non avevano mai avuto l’onere di risarcire il singolo utente per l’eventuale danno subito.
Se ci si pensa, è piuttosto difficile quantificare economicamente il danno per (ad es.) il distacco della linea telefonica. D’altro canto non è neanche possibile pensare che un operatore debba risarcire l’utente perché questi ha “perduto la telefonata che lo informava della vincita al bingo”, essendo questo uno dei casi definiti come “non previsti ne prevedibili”(n.d.r. si adotta principio della ragionevolezza cfr. art.13 del Regolamento in materia di Indennizzi) .
Però spesso le mancanze o i disservizi creano all’utente dei disagi oggettivi e quindi, a semplificare la situazione (e soprattutto a normarla), l’Autorità ha approvato il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.Le quantificazioni riportate nel citato documento rappresentano la misura minima per l’eventuale ristoro dei danni cagionati agli utenti e si ispirano alle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo II del C. d. C.
Riassumendo e sintetizzando gli operatori sono tenuti a corrispondere gli indennizzi per :
- omessa o ritardata attivazione del servizio – 7,50€/giorno di ritardo rispetto alla previsione
- ritardo nel trasloco dell’utenza – 7,50€/giorno di ritardo rispetto alla previsione
- mancato rispetto degli oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell’intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero affermazioni non veritiere circa l’esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi – 7,50€/giorno di ritardo
- Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti – 10€/giorno di sospensione
- Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa in assenza di preavviso – 10€/giorno di sospensione
I punti 5) e 6) prevedono, in ogni caso, un importo minimo di euro 100,00.
- Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero – 5 €/giorno di ritardo
- Indennizzo per malfunzionamento del servizio: da 2,5 a 5 €/giorno di malfunzionamento
- Indennizzo per attivazione di servizi accessori o profili tariffari non richiesti – 1 €/giorno e comunque non inferiore a € 50,00
- Indennizzi per mancata o ritardata risposta ai reclami - 2 €/giorno (oltre quanto dichiarato nella carta dei servizi) e comunque non inferiore a € 20,00 e non superiore a € 400.00
Nel caso dei punti 1); 4); 5); 6) qualora l’operatore non provveda automaticamente agli accrediti, eventualmente stornandoli sulle fatture mensili, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli indennizzi in misura pari al doppio di quella prevista, tale inadempimento dovrà essere comunicato all’Autorità (AGCOM) per i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
In tutti gli altri casi, ed è bene tenerlo a mente, l’indennizzo è corrisposto su richiesta dell’utente (ed il sottoscritto consiglia di inviare una raccomandata), fatto salvo l’obbligo per gli operatori di fornire una risposta scritta, in caso di rigetto della richiesta, entro il termine stabilito dalle condizioni contrattuali ai sensi dell’articolo 8 della delibera 179/03/CSP.
In chiusura, rimandandovi al paragrafo “Doveri” vi rammento che nei casi in cui l’utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, non è dovuto alcun indennizzo.
Quest’ultima è generalmente la scusante utilizzata dai vari operatori.
C’è però da chiarire che, come tutte le scuse, anche questa ha le gambe corte ed il legislatore ne ha posto rapidamente rimedio:
“ l’operatore che ometta nel tempo di rilevare l’uso di cui al comma 1(utilizzo anomalo o non conforme) o che, avutane conoscenza, non risolva il contratto, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli indennizzi relativi alla sospensione o interruzione dei servizi e alla gestione dei reclami”
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Con questa piccola nota finale si conclude il presente (breve) “vademecum”.
Vi esorto a non fermarvi semplicemente sulle mie note ma, armati di santa pazienza, di andare leggere il testo completo dei Regolamenti e del Codice del Consumo.
Esistono molti casi, specifici, che talvolta per fluidità di trattazione e, tal’altra per leggerezza (non me ne vogliate) ho tralasciato.
Lo scopo di questa guida è quello di far prendere a tutti coscienza che gli strumenti per far valere i vostri diritti ci sono.
E quando qualcosa esiste, prima o poi, la si usa.
LK