Wind e Tre, sanzione fotocopia per la riattivazione delle sim disattivate

di Valerio Longhi

Due delibere AGCOM del 25 novembre condannano Wind e 3 Italia riguardo alla scadenza delle sim ricaricabili.
Una multa simile per una condotta involontariamente “convergente” per i due operatori che sono uniti nella stessa Joint Venture.

340mila e 320mila euro rispettivamente per i due gestori WindTre. La JointVenture, dopo i primi giorni di attività, trova – assieme ai nuovi listini ancora con marchi distinti – la prima sanzione “condivisa” per un comportamento che ha colpito i clienti arancioni e quelli H3G.

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L’argomento di cui si parla non è affatto nuovo, nella nostra Community le discussioni al riguardo non sono mai mancate in questi anni (si veda il lunghissimo thread per “Conoscere la data di scadenza di una sim Tre”).
La contestazione a H3G – Altro argomento noto (si veda la “discussione guida alla riattivazione” del nostro forum, ndr): AgCom contesta che i clienti che si ritrovano una sim disattivata da 3 e che hanno diritto a riattivarla de facto si trovatno a “doverla pagare nuovamente per ottenere il recupero della numerazione (e ciò a maggior ragione nei casi in cui la disattivazione sia dipesa da una condotta non corretta dell’operatore) […] Dalle rese informazioni emerge che la Società ha introdotto, dal 2010, una procedura onerosa di recupero della numerazione ed ha continuato ad applicarla senza soluzione di continuità. L’entità complessiva degli importi corrisposti dai clienti per il recupero delle numerazioni cessate (32.126) è stimabile, per il medesimo periodo, in almeno euro 160.630,00, non essendo quantificabile l’eventuale pagamento da parte dell’utente di un prezzo superiore al minimo suggerito. [..] In conclusione, si ritiene che la Società non abbia addotto argomentazioni valide ai fini dell’esclusione della propria responsabilità e, pertanto, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio de quo […]“.
La sanzione: 320mila € con diffida  dal continuare a porre in essere le condotte contestate.

Non è diversa l’altra situazione.
La contestazione a Wind è praticamente sulla stessa linea di condotta in quanto, parole AgCom, “presenta evidenti difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto: i) le modalità informative non consentono al cliente di conoscere – con un preavviso di almeno trenta giorni – la data effettiva di sospensione della Sim e quella di cessazione della numerazione; ii) è consentita la riattivazione gratuita (ed on line) dei servizi sulla medesima numerazione solo al cliente in possesso di altra Sim Wind ricaricabile attiva ed associata alla medesima anagrafica della Sim disattivata; in caso contrario il cliente, oltre a doversi recare presso un punto vendita aziendale, deve acquistare una nuova Sim Card ad un costo di 10 euro (con un euro di traffico incluso); iii) non è, dunque, rispettata la disposizione secondo cui la riattivazione deve avvenire mediante procedure semplici entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali; iv) la previsione secondo cui la disattivazione può dipendere anche “dal diverso termine previsto dalle specifiche condizioni del piano telefonico/opzione attivo sulla Carta SIM Ricaricabile” ove intesa ad introdurre un termine inferiore ai 12 mesi dall’ultima ricarica è in contrasto con la normativa vigente. […] La condotta contestata, protraendosi dall’entrata in vigore dell’obbligo fino al 1 maggio 2016, può essere considerata di lunga durata e di consistente entità, sotto il profilo del danno cagionato agli utenti.”
La sanzione: 340mila € con diffida  dal continuare a porre in essere le condotte contestate.

Riferimenti agcom.it
– Delibera n. 483/16/CONS Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Wind Telecomunicazioni spa per la violazione dell’articolo 8, comma 9, dell’allegato a, alla delibera n. 8/15/CIR (contestazione n. 12/16/DTC) online dal 25 novembre 2016
– Delibera n. 482/16/CONS Ordinanza ingiunzione nei confronti della società H3G spa per la violazione dell’articolo 8, comma 9, dell’allegato a, alla delibera n. 8/15/CIR (contestazione n. 13/16/DTC) online dal 25 novembre 2016
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