Carta Vacanze 2012, Antitrust sanziona lo spot TIM

di Andrea Trapani

La sede dell'AntitrustNel bollettino odierno Antitrust arriva notizia di una sanzione a TIM per uno spot in onda lo scorso anno.

Nello specifico il riferimento è alla pubblicità della Carta Vacanze 2012 che – similarmente alla precedente multa per l’edizione 2009 – enfatizzava i vantaggi di tale promozione.

Un’enfasi che probabilmente ha fatto arrivare ad AGCM diverse segnalazioni dei consumatori su più punti del messaggio pubblicitario: dalla possibilità che potesse valere anche all’estero data l’ambientazione ai vari limiti ed obblighi (tipo l’attivazione di Tim per Tutti a 3€ a settimana, ndr) inseriti nei caratteri (minuscoli) del sottopancia dello spot.

Nelle valutazioni di merito l’Autorità spiega il perché del procedimento: “[..] Nel merito, con riferimento allo spot televisivo, la presentazione complessiva del messaggio pubblicitario è idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Infatti, il ripetitivo ed enfatico riferimento al viaggio in Cina e il dirett ocollegamento che lo spot realizza tra il notevole costo del viaggio (“costa troppo andare in Cina”) e il vantaggio economico derivante dall’utilizzo della Carta Vacanze (“Ma io ho Tim e con CartaVacanze risparmio”) sono elementi idonei ad ingenerare nell’utente l’erroneo convincimento chela carta sia utilizzabile, con notevole vantaggio economico, soprattutto per coloro che intraprendono un viaggio all’estero. La decodifica del messaggio effettuata dal consumatore per i dialoghi contenuti, per la stessa denominazione del prodotto (“Carta Vacanze”) nonché infine per l’esaltazione delle sue caratteristiche (“Senza Limiti”), è nel senso di poter effettuare telefonate e navigazionei nternet anche dall’estero“. Il provvedimento così continua: “Nella valutazione di un messaggio pubblicitario, qualunque forma utilizzi, non si puòprescindere da una considerazione complessiva dello stesso. Infatti, ogni elemento di uno spot, ilcontesto in cui è ambientato, i claim utilizzati, sono rivolti ai consumatori per attrarre la loroattenzione, contribuendo ad informare circa le caratteristiche del prodotto pubblicizzato. Lo spottelevisivo in esame, pertanto, è idoneo a indurre gli utenti a ritenere che la Carta di Tim sia fruibile anche fuori dal territorio nazionale. Al contrario, essa è utilizzabile solo ed esclusivamente in Italia, ma tale limitazione, il cui contenuto si pone in netto contrasto con quanto ricavabile da tutti gli altri elementi del messaggio, appare sullo schermo per pochi secondi soltanto alla fine dello spot ed è taciuta dalla voce fuori campo che si limita ad evidenziarne unicamente i vantaggi.

Si consideri, a tal proposito, che il mezzo utilizzato per la diffusione del messaggio, ossia quello televisivo, non appare per sua stessa natura idoneo a richiamare l’attenzione degli spettatori sulle informazioni poste in sovrimpressione, apparendo piuttosto evidente la preminenza ed il maggior impatto comunicazionale delle immagini e del parlato rispetto al testo scritto.
[..] Anche il claim “senza limiti” ha un forte impatto prestazionale e attrattivo per il consumatore.


Il professionista ha evidenziato che i limiti di utilizzo previsti consentono comunque un uso ampio del servizio voce e internet. Ma proprio la presenza di questo claim induce i consumatori a ritenere di non avere limitazione alcuna e, anzi, diventa esso stesso un incentivo ad un maggior utilizzo del telefono sia per il traffico voce che per la navigazione internet“.

Pertanto Antitrust ha deciso di irrogare a Telecom Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 € (novantamila euro).

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