Chiavette internet ed offerte web, l’Antitrust multa Vodafone

di Massimo Venturini

Ancora sanzioni da parte dell’Antitrust su internet mobile. Questa volta è il turno di Vodafone con una doppia multa, resa nota nell’ultimo bollettino di lunedì scorso.
La prima pratica commerciale scorretta consiste nel non aver correttamente informato i clienti finali circa le prestazioni effettive e le modalità di tariffazione dei servizi di connessione ad internet in mobilità, offerti mediante Internet Key.

Il provvedimento non attiene alle caratteristiche strettamente tecniche della chiavetta 28.8 che, come emerso nel corso dell’istruttoria dell’Antitrust, risultano qualitativamente più elevate rispetto alle Internet Key 3.6 e 7.2, commercializzate dallo stesso professionista.

Oggetto di valutazione dell’Autorità è la prospettazione al consumatore di informazioni fuorvianti e incomplete circa la concreta fruizione del servizio e le condizioni che devono realizzarsi per raggiungere la velocità indicata nei messaggi.
Così scrive l’Antitrust:

Sul punto e con specifico riferimento alle caratteristiche del servizio offerto, infatti, deve escludersi la possibilità di avere contezza a priori della velocità di navigazione effettivamente raggiungibile attraverso i differenti modelli di Internet Key. Ciò in ragione delle numerose variabili da cui dipende la velocità di navigazione in internet in mobilità, ampiamente descritte da Vodafone nelle proprie difese.
Ciò nonostante, la comunicazione commerciale del professionista riguardante tale tecnologia utilizza il valore attribuito alla velocità della navigazione come principale elemento di identificazione delle diverse offerte commerciali proposte.
Valore che assurge, quindi, a principale parametro di riferimento utilizzato dal consumatore al fine di operare la propria scelta commerciale, non solo fra le diverse offerte di operatori concorrenti, ma fra le stesse differenti offerte proposte da Vodafone. Peraltro, anche a differenza di altri operatori concorrenti, la comunicazione di Vodafone Omnitel N.V.oggetto di contestazione risulta principalmente incentrata proprio sul vanto prestazionale di una velocità di navigazione molto elevata (non preceduta neppure dall’indicazione “fino a” o similari).
Sulla base di tale presupposto, l’indicazione di una velocità superiore induce il consumatore a ritenere che l’upgrade del proprio supporto tecnologico possa garantirgli prestazioni migliori. Prestazioni che non incrementeranno, tuttavia, senza l’ulteriore modifica di una o più variabili da cui dipende la velocità di navigazione effettivamente fruibile. Fra queste, importanza primaria riveste la tecnologia della rete disponibile in una determinata area geografica,anch’essa identificata a mezzo di valori riferiti alla velocità di connessione. Ciò è tanto più vero se si prende a riferimento la tecnologia di rete a 28.8Mbps, che non è stata ancora implementata. [..] Le condizioni di fornitura del servizio in oggetto, evidenziano, in particolare, il potenziale effetto confusorio generato dall’utilizzo del dato prestazionale con riferimento alla tecnologia della Internet Key, seppur esistente, ma necessariamente da ricollegare, per quanto interessa il consumatore, al dato prestazionale relativo alla rete di supporto implementata del gestore. Come evidenziato nelle proprie difese dal professionista, il dato relativo alla velocità è il criterio utilizzato per identificare commercialmente il tipo di tecnologia supportato dai singoli modelli di Internet Key. Tuttavia, il valore in questione viene percepito dal consumatore medio in termini di concreto utilizzo e specifici livelli qualitativi e prestazionali. L’utente non è infatti interessato alle astratte potenzialità del device Internet Key (28.8), ma alla concreta possibilità di fruire di un servizio di elevate velocità di navigazione, acquistando il prodotto reclamizzato. Conseguentemente, il riferimento alla teorica velocità della Internet Key appare fuorviante per il consumatore medio se non relazionato al dato relativo alla tecnologia di rete disponibile e, quindi, ricondotto a una funzionalità di concreto utilizzo che l’utente possa apprezzare.

Dalle considerazioni sopra esposte discende sempre secondo l’Autorità l’ingannevolezza dell’indicazione di una velocità pari a 28.8Mbps, in quanto attualmente non raggiungibile in alcun modo. Infatti, sebbene le risultanze istruttorie abbiano permesso di acclarare che la tecnologia utilizzata (HSPA+) e il device permettono, in effetti, la fruibilità di un servizio con prestazioni sicuramente più elevate rispetto alle tradizionali Internet Key 7.2 e 3.6, tale circostanza non appare secondo l’Autorità sufficiente a giustificarne il vanto prospettato (28.8), in assenza di specifiche e puntuali precisazioni che possano delimitarne l’enfasi e conseguentemente mitigare le aspettative del consumatore rispetto alle funzionalità a cui lo stesso è evidentemente interessato. Inoltre, sempre secondo l’Autorità, non può attribuirsi particolare efficacia chiarificatrice all’indicazione “Ready” associata, talvolta, al valore numerico, posto che essa appare inidonea, in assenza di altre precisazioni, a chiarire l’attuale impossibilità di raggiungere la velocità prospettata. Considerazioni analoghe devono riferirsi alla precisazione contenuta nella pubblicità apparsa sulla stampa quotidiana con riferimento ai programmi di potenziamento della rete del gestore.

L’Autorità evidenzia anche il contrasto ravvisabile fra il progressivo incremento delle prestazioni delle Internet Key oggetto delle offerte commerciali, come quella sulla stampa quotidiana oggetto del procedimento, e la policy del c.d. fair usage seguita dal professionista. In base a tale policy, infatti, Vodafone si riserva di limitare la velocità di connessione di determinate applicazioni volte a trasferire files di grandi dimensioni (es. peer to peer o file sharing) in determinati orari della giornata.
Così scrive ancora l’Antitrust:

Tale limitazione, fermo restando che non è qui in discussione la legittimità in sé dell’utilizzo di siffatti strumenti di controllo e monitoraggio della rete onde evitare fenomeni di saturazione per l’utilizzo massivo da parte di un numero limitato di utenti, deve essere adeguatamente segnalata ai consumatori. L’istruttoria ha evidenziato che la predetta limitazione può essere estesa per i 30 giorni successivi a tutte le applicazioni dei clienti che nel mese precedente hanno superato la soglia di 10GB di traffico mensile. L’applicazione della limitazione citata prevede una velocità massima di 128Kps in invio (upload) e di 64Kps in ricezione (download), senza distinzione in base al tipo di tecnologia supportata dal device in uso. Pertanto, l’importanza dell’informazione relativa alla policy descritta assume particolare rilievo nella campagna pubblicitaria a mezzo stampa (28.8Mbps) in quanto incentrata su una particolare velocità di navigazione e un servizio qualitativamente più elevato, che supera anche velocità contemplate nella maggior parte delle offerte consumer relative alla navigazione da postazione fissa. Limitatamente a tale aspetto e a tale campagna pubblicitaria, dunque, la mancata indicazione di tale limitazione, anche mediante uno specifico rinvio ad altra fonte informativa, integra un’omissione ingannevole in quanto elemento potenzialmente rilevante ai fini dell’orientamento di alcuni target di consumatori, data soprattutto l’entità della limitazione in questione che potrebbe non essere applicata da altri operatori.

Infine l’Autorità contesta anche l’omissione nella campagna pubblicitaria diffusa a mezzo stampa dell’indicazione della tariffazione internet a scatti di 15 minuti addebitata anticipatamente. La sanzione comminata è di 80.000 euro.

Segnaliamo inoltre, sempre nell’ultimo bollettino dell’Antitrust, una seconda sanzione sempre nei confronti di Vodafone e inerente la diffusione da parte dell’operatore, nei mesi di gennaio e febbraio 2010, sulle principali emittenti televisive nazionali, di uno spot pubblicitario della durata di circa 30 secondi avente ad oggetto una promozione denominata “Vodafone Tutto Internet”. La segnalazione questa volta arriva da un concorrente, Fastweb, che avrebbe giudicato lo spot ingannevole in quanto ai consumatori non sarebbero state fornite informazioni chiare, esatte e complete circa le effettive condizioni della promozione, soprattutto con riferimento all’importo del canone mensile, alla durata del vincolo contrattuale, ai costi di attivazione e a quelli da sostenere in caso di recesso anticipato. Lo spot risulterebbe, altresì, omissivo nella misura in cui non verrebbero precisati il costo della navigazione in mobilità oltre la soglia delle 30 ore e le conseguenze del recesso anticipato.
Anche in questo caso l’Autorità ha giudicato la pratica commerciale  ingannevole in quanto, omettendo o presentando in modo ambiguo e incompleto informazioni rilevanti in merito alle caratteristiche e alle effettive condizioni economiche della promozione pubblicizzata, è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto e suscettibile di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
La seconda multa comminata è di 60.000 euro.

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