Antitrust, sanzione a Fastweb per un volantino pubblicitario

di Andrea Trapani

Particolare la storia che ha portato alla sanzione di Fastweb per pubblicità ingannevole nell’ultimo bollettino dell’Antitrust.

Il tutto nasce infatti da uno dei tanti volantini che le agenzie che lavorano per Fastweb stampano riassumendo le offerte in essere del gestore.

Una pratica molto comune che spesso si vede nelle maggiori città, una pratica che talvolta manca della dovuta chiarezza commerciale. Come nel caso in cui l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha fatto la propria indagine condannando tanto l’operatore quanto l’agenzia di servizi.

Nello specifico era pubblicizzato “My Business Club” che, nello stampato, non aveva ben evidenziato i lunghi limiti contrattuali tra le varie postille caratterizzanti il contratto. Non solo, ma anche il sito internet – in questo caso gestito da Fastweb – non riportava con chiarezza le evidenze delle norme più importanti che il cliente avrebbe dovuto conoscere. A tal proposito AGCM ha comunque sentenziato che “ciò nondimeno, conformemente ad un orientamento consolidato dell’Autorità, la responsabilità relativa al volantino in questione è da ritenersi imputabile anche a Fastweb, il cui marchio aziendale “Fastweb Soluzione Impresa” è riportato in alto sulla destra dello stesso messaggio e nel cui interesse è stata svolta l’attività di promozione da parte di One, conformemente al disposto dell’art. 1.1 del contratto in essere tra le Parti”.

[…] Di conseguenza, al fine di garantire l’effetto utile della disciplina sulla pubblicità ingannevole, deve essere considerato operatore pubblicitario qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione del messaggio pubblicitario e abbia un interesse immediato alla sua diffusione, traendo uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale dalla complessiva organizzazione dell’attività promozionale del servizio eventualmente svolta attraverso agenti. […] Nella fattispecie, oggetto di valutazione è un’offerta commerciale di Fastweb, destinata al settore business e veicolata anche attraverso il canale agenti, tramite l’utilizzo di denominazioni commerciali riconducibili al predetto operatore telefonico. Tali elementi appaiono idonei ad attribuire anche a Fastweb la qualifica di operatore pubblicitario.

[…]sebbene Fastweb avesse per contratto (art. 5.3) il potere di esercitare un monitoraggio efficace sull’attività del proprio agente mediante visite dei propri funzionari, non risulta che ne abbia fatto uso al fine di monitorare la condotta commerciale di One“.

Risultato? 15.000 euro di multa a Fastweb e 5.000 a One Srl.

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