Disattivazioni del 20/07/2007: delibera Agcom condanna H3g

di Massimo Venturini

E’ passato più di un anno dal famoso 20 luglio 2007: in quella giornata molti utenti con utenza prepagata si sono ritrovati la propria scheda disattivata dal giorno alla notte senza alcuna preventiva comunicazione, con perdita del numero e del credito residuo.

H3g  ha sempre sostenuto che  la disattivazione fosse legittima in quanto scaduto il termine previsto dal contratto ( 12 mesi più un mese in sola ricezione) senza che l’utente  avesse effettuato alcuna ricarica. Viceversa gli utenti hanno sempre contestato sia la mancata applicazione dell’allerta prevista contrattualmente ( 13° mese senza traffico in uscita)  sia l’impossibilità di conoscere in maniera rapida ed agevole la scadenza del termine di 13 mesi dall’ultima operazione di ricarica.

Proprio in questi giorni viene finalmente  pubblicata la prima delibera Agcom che affronta questa famosa questione: è la delibera n. 67/08/CIR  del 29/07/08  relativa  al contenzioso tra un utente e H3g. Nel caso specifico, l’utenza disattivata aveva tra l’altro un elevato credito ( frutto di autoricarica) ed era stata disattivata per circa 53 giorni, avendo successivamente H3g provveduto a riattivare  solo il numero su una nuova usim spedita al cliente.

Queste sono le valutazioni di Agcom:

[…] Rileva al riguardo il disposto dell’articolo 5.4 delle condizioni generali di contratto secondo cui “in caso di servizi prepagati, 3 fornirà al cliente i relativi servizi per un periodo di dodici mesi decorrenti dal giorno di attivazione della Card o dall’ultima operazione di pagamento (ricarica)”. Le predette condizioni fissano quindi un termine entro il quale l’operatore è tenuto a garantire l’erogazione dei servizi telefonici all’intestatario della USIM CARD e, contestualmente, individuano come dies a quo la data di attivazione della scheda ovvero l’ultima operazione di ricarica. Pertanto, preso atto della mancata ricarica della Card nell’arco dei 12 mesi, per il gestore si era effettivamente verificata una delle condizioni per procedere alla disattivazione della USIM.

La stessa norma, però, prosegue prevedendo un obbligo a carico del gestore che serve a tutelare gli interessi dell’utente (che può avvedersi della disattivazione in cui sta per incorrere), poiché stabilisce che allo scadere dei predetti 12 mesi H3G S.p.A. assicura comunque “un ulteriore mese durante il quale la Carta USIM sarà abilitata soltanto alla ricezione dei servizi gratuiti”.

Quest’ultima disposizione non è stata invece garantita da parte della società H3G S.p.A. in favore del proprio cliente XXX, impedendo in sostanza allo stesso, nell’arco dei trenta giorni, di prendere atto della sospensione del servizio telefonico per le chiamate in uscita, così da conoscere lo stato della USIM, effettuare una eventuale ricarica, evitando la disattivazione per scadenza naturale, che per contro è avvenuta, di fatto, senza alcun preavviso.

Ne consegue che il decorso del termine di 12 mesi dall’ultima operazione di pagamento non appare sufficiente a giustificare la disattivazione del servizio e del relativo piano tariffario prescelto, né esclude profili di responsabilità del gestore, in quanto, come detto, lo stesso non ha compiutamente adempiuto al disposto di cui all’ art. 5 delle Condizioni generali di contratto.

L’utente pertanto non solo ha diritto alla riattivazione dello stesso numero di utenza (ciò che è già avvenuto, in quanto tecnicamente ancora possibile) ma anche alla riattivazione del piano tariffario fruito al momento della scadenza (20 luglio 2007).

L’ Agcom si è espressa anche sull’ulteriore richiesta dell’utente inerente la restituzione monetaria o la portabilità dell’intero credito che residuava sulla usim al momento della disattivazione. Queste le decisioni dell’ Authority:

La società è altresì tenuta a riaccreditare sulla medesima utenza l’intero importo di credito (acquistato e/o da autoricarica) che su di essa residuava alla data del 20 luglio 2007, rendendolo disponibile nei limiti normativamente e contrattualmente previsti. In caso di scioglimento del rapporto contrattuale, la società sarà tenuta alla restituzione (o alla portabilità, se offerta sul mercato) dell’importo di credito residuo che sia stato “acquistato” tramite operazione di pagamento (ricarica) da parte del sig. XXX.

Infine sugli indennizzi dovuti:

La società H3G è altresì tenuta a corrispondere al sig. XXX l’importo di Euro 318,00 per mancata fruizione del servizio, calcolato secondo il parametro di Euro 6,00 di indennizzo per ogni giorno di ritardo nella riattivazione, per un totale di *53 giorni*, con specificazione che la somma così determinata dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia, oltre all’importo di Euro 50,00 per spese di procedura.

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