Fastweb Mobile, autorizzato il sovrapprezzo in roaming internazionale

di Valerio Longhi

La decisione è dello scorso mese, anche se AgCom ha pubblicato solo ieri l’autorizzazione a Fastweb Mobile ad applicare un sovrapprezzo di roaming.

[…] Il Regolamento europeo ha introdotto il principio del c.d. “Roam-Like-At-Home” (di seguito, RLAH), che prevede l’applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell’Unione europea a partire dal 15 giugno 2017.
Il Regolamento prevede, tuttavia, che “in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale” e “solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili”, un fornitore di servizi roaming possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all’applicazione del RLAH (ai sensi dell’art. 6 quater, comma 1).
In tal caso, il fornitore di roaming presenta domanda all’Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6 quater, comma 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6 quater, comma 3).
Secondo quanto previsto dal Regolamento, Fastweb ha richiesto l’autorizzazione all’Autorità, fornendo le informazioni di cui all’art. 6 quater, par. 2, del Regolamento e compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso alle Linee Guida (Retail Roaming Guidelines). […]

Sulla base delle evidenze riportate, è emerso che Fastweb non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di roaming al dettaglio in quanto il margine netto negativo per la fornitura di tali servizi è del [Omissis], valore superiore al 3% indicato dal Regolamento UE. Si ritiene dunque che la Società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di roaming, nella misura proposta, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 21 luglio 2018 e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati nella loro misura massima, ricada nella piena responsabilità della Società […]

L’operatore Fastweb S.p.A., con sede legale in via Caracciolo, 51, 20155 Milano (MI), è autorizzato” scrive quindi AGCOM, “per la durata di dodici mesi a decorrere dal 21 luglio 2018, ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 3,2 €cent/min per le chiamate (uscenti); 1 €cent per SMS (uscenti); 0,6 €cent/MB per traffico dati (0,45 €cent a partire dal 1 gennaio 2019)“.

Sarà cura della stessa Fastweb informare i clienti delle eventuali variazioni in roaming internazionale.

Source agcom.it

 

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