Antitrust, via libera al 4° gestore: nessuna concentrazione nell’operazione Iliad per gli asset Wind Tre

di Valerio Longhi

Nell’adunanza del 28 giugno 2017 Antitrust – dopo aver ricevuto la comunicazione della società Iliad Italia SpA del 20 giugno – è intervenuta riguardo l’acquisizione di alcuni asset, consistenti in frequenze, siti di trasmissione e personale della società Wind TreS.p.A.

La cessione in esame rientra nelle misure individuate ad esito della concentrazione comunitaria M.7758 –Hutchison Europe Telecommunications S.à.r.l./VimpelCom Luxembourg Holdings S.à.r.l., autorizzata con condizioni dalla Commissione Europea in data 1° settembre 2016“, scrive l’autorità III. Va premesso che l’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un ramo di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, letter ab), della legge n. 287/90.

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Infatti, gli attivi oggetto di cessione consistono in beni materiali, immateriali e personale che potranno, coerentemente con gli obiettivi prepostidalle misure stesse, consentire l’attività d ifornitura di servizi di comunicazione mobile e l’ingresso di un nuovo MNO nel mercato italiano.In questo senso, anche alla luce dei consolidati orientamenti dell’Autorità in tema di trading di frequenze1, è necessario osservare che si ha una concentrazione anche nel caso in cui gliasset siano riconducibili a risorse scarse e la cui disponibilità rappresenta un requisito necessario.

“L’operazione di concentrazione suddetta, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 e non è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16 ,comma 1, della legge n. 287/90, in quanto non risulta soddisfatto il requisito del fatturato totale superiore a 499 milioni di euro realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate“, scrive Antitrust. “In particolare, per quanto riguarda gli attivi oggetto di acquisizione, sia la stima del fatturato relativo ai siti di trasmissione effettuato dalla Parte, che stime più cautelative che riguardano anche il fatturato teorico connesso alle frequenze e ai siti oggetto di cessione, basato sul valore attuale dei costi di acquisizione di tali asset, indicano un valore inferiore a 499 milioni di Euro.
Poiché IliadS.A. ha realizzato in Italia un fatturato pari a [inferiore a 1 milione di euro, non si ritiene soddisfatto il requisito di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90″.
Pertanto – ritenuto che l’operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva – l’autorità ha deliberato che non vi è luogo a provvedere.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Source: Bollettino 27/2017