Addebiti di servizi non richiesti e numeri forniti automaticamente, Antitrust contro 3, Tim, Vodafone e Wind

di Eros Bartolomeo

La sede dell'AntitrustNella giornata di ieri l’Antitrust ha emesso nuovo bollettino dove, essenzialmente, avvisa le parti dello studio sui comportamenti dei singoli gestori e società collegate per verificare se sono state violate le norme in merito ai servizi Premium.

Coinvolti i quattro operatori di rete, Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia.

Quali sono le accuse? Si leggono nel provvedimento.

[..] i Professionisti avrebbero fornito agli utenti di telefonia mobile servizi a pagamento (c.d. servizio premium) non richiesti e/o richiesti inconsapevolmente e addebitato i relativi importi sul credito telefonico dei consumatori.

Nello specifico, sarebbero state attuate le seguenti condotte:
a) l’omissione di informazioni rilevanti e/o la diffusione di informazioni non rispondenti al vero circa l’oggetto del contratto di telefonia mobile e, in particolare, l’abilitazione dell’utente alla ricezione di servizi a pagamento durante la navigazione in mobilità, le caratteristiche essenziali, le modalità di fornitura e di pagamento dei suddetti servizi, nonché circa l’esistenza del c.d. blocco selettivo e la necessità per l’utente di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco;
b) l’implementazione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un sistema automatico di trasferimento del numero di telefono dell’utente (cd. “enrichment”) dal gestore ai Content Service Provider (CSP) che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito del servizio sul credito telefonico dell’utente senza che quest’ultimo abbia mai inserito il proprio numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile;
c) l’utilizzo da parte dei CSP e degli operatori di telefonia (anche in qualità di Internet Service Provider ISP) di modalità di presentazione dei messaggi volti a promuovere i servizi a pagamento (link, pop up e banner presenti nelle app o sui siti web) contenenti informazioni non rispondenti al vero e/o omissioni informative circa gli elementi principali dell’offerta (caratteristiche, prezzo ecc.).

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 del Regolamento.