Telecom, nuove condizionali contrattuali da oggi

di Tommy Denet

A partire da, oggi, 1° febbraio 2011, Telecom Italia introduce una variazione agli articoli 2 e 4 delle Condizioni Generali di Abbonamento riguardo alle azioni relative al controllo delle informazioni e dei dati che Telecom Italia può effettuare per la fornitura del servizio per verificare i dati anagrafici e l’identità del richiedente.

Gli articoli variano così nel modo seguente.

  • Articolo 2. Perfezionamento e durata dell’abbonamento
  1. Il contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con l’attivazione del servizio a seguito della richiesta del cliente. Fermi restando gli obblighi di cui ai successivi articoli 13 e 32, Telecom Italia può subordinare il perfezionamento del nuovo abbonamento alla fornitura dei documenti comprovanti la veridicità delle informazioni e/o dei dati necessari per la fornitura del servizio.
  2. L’abbonamento è a tempo indeterminato a decorrere dalla data di attivazione del servizio. Il pagamento del canone di abbonamento al servizio decorre dal giorno di attivazione del medesimo.
  3. Contratti di durata determinata possono essere stipulati in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive ovvero per le necessità degli organi di informazione e per la altre esigenze di pubblica utilità e/o di interesse collettivo. In queste ipotesi il cliente sarà tenuto al pagamento di quanto previsto da specifiche condizioni economiche.
  • Articolo 4. Attivazione del servizio – Contributo impianto
  1. Il servizio è attivato da Telecom Italia entro 10 giorni dalla richiesta del cliente, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il cliente, dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap. Telecom Italia indica al momento della richiesta, ove tecnicamente possibile, la data di appuntamento, anche ove concordata con il cliente, in cui è previsto l’intervento del tecnico presso il luogo di ubicazione dell’impianto. Telecom Italia nel corso di tale intervento tecnico può richiedere la fornitura dei documenti comprovanti la veridicità delle informazioni e/o dei dati necessari per la fornitura del servizio così come previsto dal precedente articolo 2, comma 1.
  2. Qualora, nei casi di eccezionalità tecnica e per cause non imputabili a Telecom Italia non sia possibile rispettare i termini concordati o la data di appuntamento già indicata, Telecom Italia indica comunque la data prevista per l’attivazione del servizio anche tramite rimodulazione della data dell’appuntamento già indicata, concordando con il cliente i tempi e le modalità di attivazione. Le date potranno essere confermate o rimodulate da Telecom Italia anche tramite invio di SMS. In tali casi il contributo di attivazione non verrà richiesto prima di 30 giorni precedenti la data stabilita per l’attivazione stessa.
  3. Qualora per cause imputabili a Telecom Italia il servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, il cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile, fermo restando che Telecom Italia non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo mancato/ritardato rilascio dei permessi di scavo, autorizzazioni, ecc.) non direttamente attribuibili alla stessa Telecom Italia.
  4. Il mancato pagamento da parte del cliente della fattura in cui è addebitato il contributo impianto costituisce, dopo 30 giorni dalla relativa scadenza, causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., determinando la cessazione contestuale della fornitura del servizio. Telecom Italia si riserva altresì la facoltà di sospendere il servizio decorsi inutilmente 5 giorni dalla suddetta data di scadenza.
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, Telecom Italia può richiedere la fornitura dei documenti comprovanti la veridicità delle informazioni e/o dei dati necessari per la fornitura del servizio anche dopo l’attivazione del servizio. La mancata fornitura da parte del cliente di documenti richiesti costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., determinando la cessazione della fornitura del servizio.

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