Servizi VAS in decade “4”: l’Antitrust multa ancora H3G assieme a Tim, Vodafone, Wind e un content provider

di Massimo Venturini

Torniamo sul fronte delle autorità: in tal senso l’Antitrust si conferma sempre molto attiva  nei procedimenti contro gli operatori di telecomunicazione per pratiche commerciali scorrette e aggressive che si rivolgono a un ben preciso target, quello del pubblico  giovane. Dopo l‘ultimo provvedimento sanzionatorio nei confronti di H3g e del content provider M-Platform, ecco un’altro provvedimento di condanna, questa volta nei confronti di tutti e  quattro gli operatori mobili nazionali e del content provider David2 S.p.A. .

Di tutto valore l’importo complessivo della sanzione che è di ben 780 mila euro !

Sotto la lente dell’ Authority i servizi VAS in decade 4 pubblicizzati dal content provider David2 S.p.A. attraverso il sito internet www.zig.it e veicolati attraverso gli operatori telefonici. Inoltre viene contestata l’attivazione e/o mancata  o intempestiva disattivazione di servizi interattivi a sovrapprezzo non richiesti in maniera pienamente consapevole. In  particolare il messaggio pubblicitario diffuso sul sito internet nei mesi di aprile-maggio 2008 presenta profili di scorrettezza, in quanto le modalità informative utilizzate per descrivere i servizi reclamizzati appaiono ambigue e fuorvianti sotto vari aspetti.Il messaggio in esame, infatti, pone in evidenza soltanto l’elemento più appetibile del servizio offerto, ovvero la gratuità della singola suoneria, in particolare attraverso l’affermazione  “vuoi ricevere subito in regalo la suoneria”, trascurando di fornire con modalità grafiche adeguate le informazioni circa le reali caratteristiche del servizio offerto, rappresentato dall’attivazione di un servizio in abbonamento per un periodo prolungato nel tempo.

Nell’ambito del procedimento i gestori telefonici hanno contestato che gli stessi possano essere ritenuti corresponsabili nella diffusione dei messaggi censurati nel procedimento Telecom Italia S.p.A. , Vodafone N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A. in particolare, hanno contestato un difetto di legittimazione passiva e, in generale, la possibilità di essere qualificati nel caso di specie professionista art. 18, comma 1, lettera b del Decreto Legislativo n. 206/05. Essi, infatti,dichiarano di non essere autori dei messaggi né di avere partecipato alla loro ideazione, ma di essersi limitati a porre l’accesso all’infrastruttura a disposizione della David2 S.p.A. , soggetto che fornisce i loghi e le suonerie.

L’ Antitust respinge tale tesi non conforme alla definizione contenuta nell’articolo 18, comma 1,lettera b), del Decreto Legislativo, ai sensi del quale, per professionista si intende: “qualsiasi persona fisica o giuridica che nelle pratiche commerciali agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome e per conto di un professionista”.

L’ autorità così  infatti scrive:

Al fine di garantire l’effetto utile della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, deve infatti essere considerato professionista qualunque soggetto che partecipi alla realizzazione della pratica,traendone uno specifico e diretto vantaggio economico e/o commerciale. Nel caso di specie, tenuto conto della definizione sopra richiamata, sia la tipologia di servizio fornito al consumatore, sia il concreto atteggiarsi del rapporto fra fornitore del servizio, da un lato, e gestori telefonici,dall’altro, consentono di considerare questi ultimi professionisti, conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni del Codice del Consumo.

Quanto alla responsabilità dei gestori mobili, essa, come di seguito sarà meglio indicato, discende dal fatto che tali soggetti, in base ai contratti stipulati con la società David2 S.p.A. , percepiscono,in via immediata e diretta, ingenti benefici economici, nonché effetti pubblicitari, dalla diffusione dei messaggi oggetto della pratica commerciale accertata.[…]

Gli operatori telefonici, infatti, traggono un immediato vantaggio economico dalla diffusione del messaggio segnalato, in quanto i proventi derivanti dal traffico telefonico verso la numerazione a decade “4” sono ripartiti fra il fornitore dei contenuti e gli stessi operatori telefonici. In particolare, gli importi prelevati agli utenti, ovvero ai consumatori che sono appunto clienti dei vari gestori di telefonia mobile, in seguito all’attivazione del servizio vengono incassati direttamente dagli operatori telefonici i quali, a loro volta, provvedono a corrispondere una percentuale revenue sharing al content provider in base agli accordi sottoscritti ( 20-70%) . Si tratta di un meccanismo di ripartizione dei proventi dei servizi di abbonamento a contenuti per cellulari che, garantendo ai gestori di telefonia mobile di percepire proventi economici di rilevante entità, proprio attraverso la diffusione del messaggio confezionato dal content provider,prova già di per sé il coinvolgimento e la corresponsabilità di tali soggetti nella pratica commerciale oggetto di contestazione.

Queste infine le sanzioni:

  • David2 S.p.A.  160.000 euro
  • Telecom Italia S.p.A. 190.000 euro
  • Vodafone Omnitel N.V. 180.000 euro
  • Wind Telecomunicazioni S.p.A.  150.000 euro
  • H3g S.p.A  100.000 euro