Il 20 agosto 2026 è scaduto il termine entro cui gli operatori di rete italiani dovevano rendere irraggiungibili altri 190 domini. L’ordine porta la firma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ma ad applicarlo è chi gestisce le reti.
È una delle poche materie in cui un’amministrazione fiscale compila un elenco e l’esecuzione ricade sugli operatori di telecomunicazioni. Vale la pena guardarla dal lato di chi la esegue, perché è lì che si vedono i tempi, i costi e i limiti del meccanismo.
Due elenchi di blocchi, la stessa infrastruttura
Per un provider italiano l’inibizione dei siti di gioco non è un adempimento isolato. Convive da tempo con il sistema antipirateria, contro il quale gli stessi operatori sono arrivati a un esposto alla Corte dei Conti, e i due regimi si appoggiano sulla stessa infrastruttura di risoluzione dei nomi.
Cambiano l’autorità che ordina, i tempi e le procedure. Non cambia chi materialmente applica la regola. La sovrapposizione pesa soprattutto sugli operatori più piccoli, che devono presidiare flussi diversi con le stesse persone e rispettare scadenze identiche a quelle dei grandi.
La base normativa dell’inibizione è l’articolo 102, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020 n. 126. La norma affida ad ADM il compito di individuare i siti che offrono o pubblicizzano giochi e scommesse senza le autorizzazioni previste e di ordinarne l’inibizione. Da lì discendono due obblighi per chi fornisce connettività in Italia: consultare con continuità l’elenco pubblicato dall’Agenzia, aggiornato a ondate e non a scadenze fisse, e rendere irraggiungibili i domini che vi compaiono, reindirizzando le richieste verso la pagina istituzionale di ADM.
Cosa succede sui resolver
Il provvedimento non cancella nulla e non tocca il server che ospita il sito, che di norma sta all’estero e continua a funzionare. Agisce sul percorso: l’operatore italiano fa in modo che quel nome di dominio, richiesto da una connessione italiana, non porti più dove porterebbe altrove. È un intervento sull’indirizzamento, non sul contenuto.
Da qui viene la differenza fra un operatore grande e uno piccolo. I primi hanno procedure automatizzate che leggono l’elenco e propagano le regole sui resolver in poche ore. I secondi lavorano spesso a mano, con finestre di intervento più lunghe, e sono gli stessi che devono rispettare il termine indicato nel provvedimento. Nell’ordine di agosto era il 20 del mese: una data unica per tutti, a prescindere da quante persone ci siano dietro la rete che deve applicarla.
È anche la ragione per cui lo stesso indirizzo può risultare bloccato da un operatore e ancora raggiungibile da un altro nelle ore che separano l’ordine dalla sua applicazione. Non è un disallineamento tecnico: è il tempo di propagazione di una regola scritta altrove.
Un dominio bloccato non è il contrario di un dominio autorizzato
Qui nasce l’equivoco più comune, e riguarda chi naviga più che chi gestisce le reti. L’elenco delle inibizioni è una lista di ciò che è vietato. Non è, e non è mai stata, una lista al contrario di ciò che è consentito.
L’informazione che serve sta da un’altra parte. Le comparazioni di settore che seguono il mercato italiano, Online-Casinos.com per esempio, tengono traccia di quali operatori lavorino con una concessione e di quali condizioni applichino; la fonte primaria resta però l’elenco dei concessionari autorizzati al gioco a distanza, che ADM pubblica e aggiorna sul proprio portale. Sono due documenti distinti, con due funzioni distinte, e il primo non si ricava dal secondo per esclusione.
C’è poi un dettaglio che rende la lista meno definitiva di quanto sembri: le voci non entrano soltanto, a volte escono e rientrano. Il dominio di Polymarket è tornato nell’elenco delle inibizioni dopo esserne uscito, e casi del genere non vengono accompagnati da una motivazione pubblica leggibile dall’esterno. Per un provider è un aggiornamento come un altro. Per chi prova a usare quella lista come criterio di affidabilità, è un problema.
L’elenco cresce, i cloni pure
Sui volumi i numeri raccontano una rincorsa. Il 26 maggio 2026 ADM ha ordinato l’inibizione di altri 146 siti, portando la lista nera oltre quota dodicimila. Poi è arrivato l’elenco del 10 luglio, integrato dall’ordine sui 190 domini con termine di esecuzione al 20 agosto. Il ritmo è quello: qualche decina o qualche centinaio di indirizzi ogni poche settimane, senza che la curva accenni ad appiattirsi.
La spiegazione sta in come è fatto il fenomeno che si sta bloccando. Un dominio inibito non scompare: resta perfettamente funzionante fuori dall’Italia, e la stessa piattaforma può ripresentarsi con un indirizzo che cambia di poche lettere o soltanto di estensione. Ogni variante è un nuovo dominio, quindi richiede un nuovo provvedimento e un nuovo giro di applicazione sulle reti.
C’è poi il fattore tempo. Fra il momento in cui una piattaforma viene segnalata e quello in cui il blocco è effettivo su tutte le reti passano settimane, perché il provvedimento va istruito, pubblicato e infine applicato. In quella finestra il dominio resta raggiungibile, ed è una finestra che chi lo gestisce conosce bene quanto chi lo bloccherà.
Detto altrimenti, dodicimila non è il numero dei siti illegali che operano in Italia. È il numero delle volte in cui si è deciso di intervenire, e una parte di quelle voci punta a piattaforme che nel frattempo si sono già spostate.
Va aggiunto che una parte del fenomeno non finisce nell’elenco. I provvedimenti riguardano nomi di dominio, quindi non intercettano le piattaforme che si spostano su applicazioni, canali di messaggistica o indirizzi comunicati privatamente. Sono canali che un blocco costruito sul DNS non vede, e che restano fuori da quella statistica.
Cosa vede l’utente quando la pagina non si apre
L’esperienza concreta è una pagina di avvertenza dell’Agenzia al posto del sito richiesto. Non è un messaggio di errore del browser e non è un guasto della linea, ed è utile saperlo perché la reazione istintiva davanti a una schermata inattesa è dare la colpa alla connessione.
Chi ha impostato sul proprio dispositivo un servizio DNS diverso da quello dell’operatore, cosa piuttosto comune fra i lettori di questo sito, può vedere risultati differenti a seconda di dove quella richiesta viene risolta: il provvedimento vincola l’operatore italiano, non il resolver che l’utente ha scelto di usare.
C’è poi la precisazione opposta, quella che di solito nessuno fa. Il reindirizzamento non implica che qualcuno abbia guardato dentro il traffico di quella persona. È una regola applicata a un nome di dominio, uguale per tutti i clienti di quell’operatore, e prescinde completamente da chi la incontra.
Quello che il blocco certifica è una cosa sola: in un certo momento quell’indirizzo è stato ritenuto fuori regola. Sugli altri non dice niente, e su una rete dove registrare un dominio nuovo richiede pochi minuti la differenza fra le due affermazioni è tutt’altro che teorica.

